Language of document : ECLI:EU:T:2014:846





Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 1° ottobre 2014 –

Italia / Commissione

(causa T‑256/13)

«Politica sociale – Programmi di azione comunitaria nel settore della gioventù – Rimborso parziale del finanziamento versato – Non finanziabilità di alcune spese – Superamento del massimale previsto per una categoria di azioni – Attuazione, da parte delle agenzie nazionali, delle procedure di recupero delle somme indebitamente utilizzate nei confronti dei beneficiari finali»

1.                     Ricorso di annullamento – Ricevibilità – Rigetto di un ricorso nel merito senza statuire sulla ricevibilità – Potere discrezionale del giudice dell’Unione (Art. 263 TFUE) (v. punto 39)

2.                     Educazione, formazione professionale, gioventù e sport – Programma di azione nel settore della gioventù – Adozione, da parte della Commissione, di una guida al programma che attua il predetto programma di azione – Fissazione dei criteri da soddisfare per poter beneficiare dei fondi – Efficacia vincolante della guida al programma – Mancato rispetto del massimale di finanziamento previsto per una determinata categoria di azioni rientranti nel predetto programma ai fini di garantire un utilizzo efficace dei fondi concessi – Inammissibilità – Mancato superamento dell’importo massimo del finanziamento di tutte le azioni relative al programma – Irrilevanza [Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1719/2006, art. 10; decisioni della Commissione C(2006) 4918 e C(2007) 1807, artt. 4 e 5] (v. punti 45‑51)

3.                     Educazione, formazione professionale, gioventù e sport – Programma di azione nel settore della gioventù – Concessione di un finanziamento da parte della Commissione – Somme indebitamente utilizzate dai beneficiari finali – Obbligo delle agenzie nazionali di attuare rigorosamente procedure di recupero di dette somme – Rinuncia al recupero – Obbligo di motivare e di supportare la rinuncia con prove relative al rispetto delle predette procedure (Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1031/2000) (v. punti 60‑75)

Oggetto

Domanda intesa ad ottenere, in primo luogo, l’annullamento della lettera della Commissione Ares (2013) 237719, del 22 febbraio 2013, indirizzata all’Agenzia nazionale per i giovani (Italia), che annuncia l’emissione di una nota di addebito per un ammontare complessivo di EUR 1 486 485,90, nella parte in cui tale ammontare comprende EUR 52 036,24 per spese sostenute a titolo di attività di formazione concernenti il Servizio volontario europeo ed EUR 183 729,72 per somme non recuperate dall’Agenzia nazionale per i giovani nei confronti dei beneficiari finali per quanto riguarda il periodo dal 2000 al 2004, e, in secondo luogo, l’annullamento della lettera della Commissione Ares (2013) 267064, del 28 febbraio 2013, indirizzata al Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale (Italia), che comunica le conclusioni in merito alla valutazione finale della dichiarazione di affidabilità e alla relazione annuale della suddetta agenzia per l’anno 2011.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica italiana è condannata alle spese.