Language of document : ECLI:EU:T:2015:843





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 12 novembre 2015 –
Orthogen / UAMI – Arthrex (IRAP)

(causa T‑253/13)

«Marchio comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio comunitario denominativo IRAP – Impedimento assoluto ala registrazione – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 52, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso – Competenza delle commissioni di ricorso – Nuovo esame completo del merito (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 64, § 1) (v. punto 21)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Nozione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punto 26)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi privi di carattere distintivo – Valutazione del carattere distintivo – Criteri [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b)] (v. punti 27, 38, 47, 48)

4.                     Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di nullità assoluta – Registrazione in contrasto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 – Marchio denominativo IRAP [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b), e 52, § 1, a)] (v. punti 35, 41, 56, 58)

5.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Sovrapposizione degli ambiti di applicazione degli impedimenti di cui alle lettere b) e c) dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009 [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, b) e c)] (v. punto 45)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 21 febbraio 2013 (procedimento R 382/2012‑1), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra l’Arthrex GmbH e l’Orthogen AG.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Orthogen AG sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) e dall’Arthrex GmbH.