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Ordinanza del Tribunale del 27 novembre 2023 – Indetec / CINEA

(Causa T-250/22) 1

[«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Clausola compromissoria – Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) – Convenzione di sovvenzione – Decisione che qualifica come spese non ammissibili determinati costi connessi a un contratto di subappalto – Obbligo di motivazione – Diritto a una buona amministrazione – Articolo 202, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 – Diritti della difesa – Proporzionalità – Ricorso in parte manifestamente proposto dinanzi a un giudice incompetente a conoscerne e in parte manifestamente infondato in diritto»]

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico, SL (Indetec) (Valencia, Spagna) (rappresentante: J. Navas Marqués, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (rappresentanti: I. Ramallo e P. Rosa Plaza, agenti, assistiti da J. Rivas Andrés e A. Manzaneque Valverde, avvocati)

Oggetto

Con il suo ricorso ai sensi degli articoli 263 e 272 TFUE, la ricorrente chiede al Tribunale, in primo luogo, di annullare la decisione contenuta nella lettera che reca il riferimento Ares(2022) 1775149 dell’Agenzia esecutiva europea per il clima, l’infrastruttura e l’ambiente (CINEA), del 10 marzo 2022, con cui determinati costi connessi a un contratto di subappalto sono stati qualificati come spese non ammissibili, in secondo luogo, di dichiarare che la ricorrente ha applicato correttamente la clausola II.9.1 delle condizioni generali della convenzione di sovvenzione di cui fa parte e, in terzo luogo, di condannare la Commissione europea a versarle l’importo di EUR 335 900 in esecuzione dei suoi obblighi contrattuali risultanti da detta convenzione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico, SL (Indetec) è condannata alle spese.

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1 GU C 244 del 27.06.2022.