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Sentenza del Tribunale del 6 dicembre 2023 – QI / Commissione

(Causa T-807/21) 1

Funzione pubblica – Funzionari – Molestie psicologiche – Articolo 12 bis dello Statuto – Domanda di assistenza – Rigetto della domanda – Articolo 24 dello Statuto – Principio di prova – Principio di buona amministrazione – Dovere di sollecitudine – Diritto di essere ascoltato – Errore di valutazione – Responsabilità»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: QI (rappresentante: N. Flandin, avvocata)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Bohr, L. Hohenecker e T. Lilamand, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, da un lato, l’annullamento della decisione della Commissione europea del 26 febbraio 2021 recante rigetto della sua domanda di assistenza e di quella del 27 settembre 2021 recante rigetto del suo reclamo e, dall’altro, il risarcimento dei danni materiali e morali che ella avrebbe subito a causa delle molestie di cui sarebbe stata vittima e a causa del rigetto della sua domanda di assistenza.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

QI è condannata alle spese.

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1 GU C 73 del 14.2.2022.