Language of document : ECLI:EU:C:2017:745

Causa C413/15

Elaine Farrell

contro

Alan Whitty e altri

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Supreme Court (Irlanda)]

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 90/232/CEE – Articolo 1 – Responsabilità in caso di danni alla persona causati a qualsiasi passeggero diverso dal conducente – Assicurazione obbligatoria – Effetto diretto – Direttiva 84/5/CEE – Articolo 1, paragrafo 4 – Organismo incaricato di risarcire i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o non assicurato – Invocabilità di una direttiva nei confronti di uno Stato – Condizioni in presenza delle quali un organismo di diritto privato può essere considerato un’emanazione dello Stato e sono ad esso opponibili le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 ottobre 2017

1.        Atti delle istituzioni – Direttive – Effetto diretto – Organismo incaricato di svolgere, sotto il controllo dello Stato, un servizio di interesse pubblico o che dispone di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli – Carattere alternativo di tali condizioni

(Art. 288 TFUE)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Assicurazione della responsabilità civile per gli autoveicoli – Direttiva 84/5 – Compensazione concessa per danni causati da un veicolo non identificato o insufficientemente assicurato – Istituzione, da parte di uno Stato membro, di un organismo di diritto privato incaricato di risarcire siffatti danni – Possibilità per i singoli di invocare nei confronti di tale organismo le disposizioni di una direttiva dotate di effetto diretto

(Art. 288 TFUE; direttiva del Consiglio 84/5, come modificata dalla direttiva 90/232, art. 1, § 4)

1.      L’articolo 288 TFUE deve essere interpretato nel senso che non esclude, di per sé, che le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto siano opponibili a un ente che non sia dotato di tutte le caratteristiche enunciate al punto 20 della sentenza del 12 luglio 1990, Foster e a. (C 188/89, EU:C:1990:313), lette congiuntamente a quelle indicate al punto 18 della medesima sentenza.

Infatti, detto punto 20 deve essere letto alla luce del punto 18 della medesima sentenza, in cui la Corte ha sottolineato che siffatte disposizioni possono essere invocate da un singolo nei confronti di un organismo o di un ente che sia soggetto all’autorità o al controllo dello Stato, o che disponga di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti fra singoli. Pertanto, come sostanzialmente rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 53 e 77 delle sue conclusioni, le condizioni secondo cui l’organismo interessato deve essere soggetto all’autorità o al controllo dello Stato e, rispettivamente, disporre di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, non possono avere carattere cumulativo (v., in tal senso, sentenze del 4 dicembre 1997, Kampelmann e a., da C‑253/96 a C‑258/96, EU:C:1997:585, punti 46 e 47, nonché del 7 settembre 2006, Vassallo, C‑180/04, EU:C:2006:518, punto 26).

(v. punti 27‑29, dispositivo 1)

2.      Le disposizioni di una direttiva idonee a produrre un effetto diretto sono opponibili a un organismo di diritto privato cui sia stato demandato da uno Stato membro un compito di interesse pubblico, come quello inerente all’obbligo imposto agli Stati membri dall’articolo 1, paragrafo 4, della seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, come modificata dalla terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, e che, a tal fine, disponga per legge di poteri che eccedono quelli risultanti dalle norme applicabili nei rapporti fra singoli, come il potere di imporre agli assicuratori che svolgono un’attività di assicurazione automobilistica nel territorio dello Stato membro interessato di affiliarsi a tale organismo e di finanziarlo.

(v. punto 42, dispositivo 2)