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Ricorso presentato il 4 dicembre 2006 - Total Nederland / Commissione

(Causa T-348/06)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Total Nederland (Voorburg, Paesi Bassi) (Rappresentante): A. Vandencasteele, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare l'art. 1, della decisione della Commissione 13 settembre 2006 (caso COMP/38.456 - Bitume - Paesi Bassi) nella misura in cui dichiara l'esistenza di un'unica infrazione continuata da parte della ricorrente dal 1994 al 2002, invece che dal 1996 al 2002;

annullare l'art. 2 della decisione nella misura in cui:

omette di prendere in considerazione la ridotta durata dell'infrazione di cui sopra;

omette di effettuare un appropriato esame della gravità dell'infrazione;

omette di prendere atto dell'esistenza di circostanze attenuanti;

aumenta l'ammenda a scopo dissuasivo prendendo in considerazione il turnover della Total SA, che erroneamente considera aver preso parte all'infrazione della ricorrente

ridurre, nell'esercizio dei poteri di piena giurisdizione ai sensi dell'art. 31 del regolamento del Consiglio 1/2003, il livello dell'ammenda in modo da rispecchiare in modo opportuno la natura dell'implicazione della ricorrente nella pratica;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente chiede l'annullamento parziale della decisione della Commissione 13 settembre 2006, C(2006) 4090 def., nel caso COMP/F/38.456 - Bitume - NL, nella quale la Commissione ha ritenuto che la ricorrente, assieme ad altre imprese, ha violato l'art. 81 CE, fissando regolarmente e collettivamente per la vendita e l'acquisto di bitume da pavimentazione stradale nei Paesi Bassi, il prezzo lordo, uno sconto uniforme sul prezzo all'ingrosso per i costruttori stradali che vi prendevano parte e uno sconto massimo minore per gli altri costruttori stradali.

A sostegno della domanda, la ricorrente deduce che la Commissione è incorsa in un errore di valutazione manifesto omettendo di prendere in considerazione prove che dimostrano che l'accordo del 1994 era stato posto in essere solo per un anno e che ad esso era stato posto termine prima della scadenza e fraintendendo la prova e affermando che appariva una partecipazione continuata nel 1995 a taluno dei punti dell'accordo del 1994.

La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha omesso di dimostrare che la ricorrente abbia effettivamente dato attuazione all'accordo, e che, ciononostante, si sia avvalsa di tale attuazione nel valutare la gravità dell'infrazione.

Inoltre la ricorrente afferma che la Commissione ha omesso di prendere in considerazione la prova che dimostra che la ricorrente abbia violato l'accordo.

La ricorrente considera infine che la Commissione è incorsa in errore di diritto nel calcolare il moltiplicatore a scopo di dissuasione applicato all'ammenda inflitta alla ricorrente sul fatturato della società madre Total SA. A questo proposito la Commissione ha fatto, senza motivazione, riferimento alla presunzione di partecipazione da parte della società madre e ha accolto un concetto di responsabilità oggettiva ex sese della società madre.

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