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Ricorso presentato il 4 dicembre 2006 - Germania / Commissione

(Causa T-349/06)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: sigg. M. Lumma, C. Schulze- Bahr, assistiti dall'avv. C. von Donat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 25 settembre 2006, K(2006)4194 def., relativa alla riduzione della contribuzione finanziaria del FESR al Programma operativo Renania Settentrionale Vestfalia nell'ambito di RESIDER (FESR n. 49.02.10.036/ARINCO n. 94. DE.16.051) assegnata con la decisione della Commissione 27 luglio 1995, n. K (95) 1736

condannare la Commissione alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con la decisione impugnata la Commissione ha ridotto la contribuzione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) al Programma-RESIDER Renania Settentrionale Vestfalia.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce una violazione dell'art. 24 del regolamento n. 4253/881, dal momento che non sarebbero soddisfatte le condizioni per una riduzione. Essa afferma a tale riguardo in particolare che le modifiche del piano di finanziamento indicativo non rappresentano alcun sostanziale cambiamento del Programma.

Anche se ci dovesse essere un sostanziale cambiamento del Programma, la ricorrente afferma che esiste un preventivo consenso della Commissione accordato attraverso i suoi "Orientamenti sulla chiusura finanziaria degli interventi operativi (1994-1999) dei fondi strutturali" (SEK (1999) 1316).

Supponendo che le condizioni di una riduzione siano soddisfatte, la ricorrente contesta che la convenuta non abbia fatto uso della discrezionalità di cui essa dispone rispetto al programma concreto. Secondo la ricorrente la Commissione avrebbe dovuto valutare se una riduzione della contribuzione del FERS sembrasse proporzionale.

Infine, la decisione controversa è contraria al principio di buona amministrazione, dal momento che la ricorrente sarebbe stata costretta da questa a introdurre un nuovo ricorso contro una decisione, oggetto di un ricorso pendente.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1).