Language of document : ECLI:EU:T:2002:175

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

4 luglio 2002 (1)

«Rimborso dei dazi all'importazione - Art. 13 del regolamento (CEE) n. 1430/79 - Nozione di situazione particolare»

Nella causa T-239/00,

SCI UK Ltd, con sede in Irvine (Regno Unito), rappresentata dal sig. L. Allen, barrister,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Tricot e R. Wainwright, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 29 giugno 2000, C (2000) 1684 def., che dichiara ingiustificato il rimborso alla ricorrente di taluni dazi all'importazione,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),

composto dal sig. M. Vilaras, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. P. Mengozzi, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 febbraio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

1.
    L'art. 13, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione o all'esportazione (GU L 175, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069 (GU L 286, pag. 1), stabilisce:

«1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all'importazione in situazioni particolari, diverse da quelle previste nelle sezioni da A a D, derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato.

Le situazioni in cui è possibile applicare il primo comma, nonché le modalità delle procedure da seguire a tal fine, sono definite secondo la procedura prevista all'articolo 25. Il rimborso o lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.

2. Il rimborso o lo sgravio dei diritti all'importazione per i motivi indicati al paragrafo 1 è accordato su domanda presentata all'ufficio doganale competente nel termine di dodici mesi a decorrere dalla data di contabilizzazione di questi diritti da parte dell'autorità preposta alla loro riscossione.

Tuttavia, le autorità competenti possono autorizzare una proroga di tale termine in casi eccezionali debitamente motivati».

2.
    Il regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1986, n. 3799, che fissa le disposizioni d'applicazione degli articoli 4 bis, 6 bis, 11 bis e 13 del regolamento n. 1430/79 (GU L 352, pag. 19), elenca alcune situazioni particolari ai sensi dell'art. 13, n. 1, di quest'ultimo regolamento derivanti da circostanze che non implicano alcuna frode o negligenza manifesta da parte dell'interessato e altre situazioni non considerate particolari. L'art. 4 del regolamento n. 3799/86 prevede in particolare quanto segue:

«Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento [n. 1430/79], e fatte salve altre situazioni da valutare caso per caso nel quadro della procedura prevista agli articoli da 6 a 10 [del presente regolamento],

(...)

2)    non costituiscono di per se stesse situazioni particolari derivanti da circostanze che non implicano alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell'interessato:

    (...)

c)    la presentazione in buona fede per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale a favore di merci dichiarate per la libera pratica di documenti rivelatisi ad ulteriore esame falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento tariffario preferenziale».

Fatti all'origine del ricorso

3.
    In data 23 gennaio 1990 la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) n. 165/90, recante istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di microcircuiti elettronici, detti DRAM (memorie dinamiche ad accesso casuale), originari del Giappone, ed accettazione degli impegni offerti da alcuni esportatori nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni degli stessi prodotti, nonché chiusura dell'inchiesta nei confronti di tali esportatori (GU L 20, pag. 5).

4.
    Con il regolamento n. 165/90, la Commissione ha, tra l'altro, accettato determinati impegni sui prezzi da parte di alcuni esportatori di DRAM, elencati nel regolamento, tra i quali figuravano la NEC Corporation (in prosieguo: la «NEC») e la Matsushita Electronics Corporation (in prosieguo: la «Matsushita»).

5.
    L'art. 1, n. 4, del regolamento n. 165/90 prevede che le DRAM siano esenti dal dazio indicato in tale articolo qualora siano fabbricate ed esportate nella Comunità dalle società che hanno offerto un impegno accettato.

6.
    Il 23 luglio 1990 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) 23 luglio 1990, n. 2112, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di DRAM originarie del Giappone e che decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 193, pag. 1). Gli impegni sui prezzi accettati dalla Commissione nell'ambito del regolamento n. 165/90 sono stati confermati. L'art. 1, n. 4, terzo trattino, del regolamento n. 2112/90 prevedeva che, per poter beneficiare dell'esenzione dai dazi antidumping, le importazioni di DRAM dovevano essere accompagnate da un attestato, il cui modulo è riportato nell'allegato III al suddetto regolamento, rilasciato dal produttore il cui impegno fosse stato accettato mediante il regolamento n. 165/90 (in prosieguo: gli «attestati d'impegno»).

7.
    In base ad un contratto stipulato con la Commodore International Ltd, la ricorrente doveva produrre computer e parti di computer per la società controllata dalla sua controparte sita nel Regno Unito. Tale accordo prevedeva, in particolare, che la ricorrente acquistasse DRAM dalla Commodore Japan Ltd (in prosieguo: la «CJL»). Quest'ultima era libera di approvvigionarsi di DRAM presso terzi di sua scelta. Tutti i documenti necessari per la dichiarazione d'importazione di tali prodotti erano forniti alla ricorrente dalla CJL. La dichiarazione d'importazione delle suddette DRAM doveva essere effettuata dalla ricorrente.

8.
    Durante il periodo compreso tra i mesi di agosto e dicembre 1992 la ricorrente acquistava dalla CJL 19 partite di DRAM originarie del Giappone, prodotte dalla NEC e dalla Matsushita.

9.
    Ognuna di queste partite era accompagnata da un attestato d'impegno rilasciato dalla NEC o dalla Matsushita e fornito alla ricorrente dalla CJL. Tali attestati, sottoscritti da dipendenti della NEC e della Matsushita a ciò autorizzati, erano conformi al modulo previsto dall'allegato III al regolamento n. 2112/90.

10.
    Tali partite erano inoltre accompagnate da fatture emesse dalla CJL, in cui erano indicati i quantitativi e il nome del produttore delle DRAM vendute, ossia la NEC e la Matsushita, nonché da una dichiarazione attestante che tali DRAM provenivano dal Giappone. Queste indicazioni corrispondevano a quelle riportate sugli attestati d'impegno che accompagnavano i prodotti di cui trattasi.

11.
    La ricorrente ha dichiarato i suddetti prodotti ai servizi doganali del Regno Unito. Tenuto conto degli attestati d'impegno, tali prodotti sono stati esentati dal dazio antidumping e la ricorrente ha pagato i dazi all'importazione ad essi relativi.

12.
    All'inizio del mese di marzo 1995 alcuni agenti dei servizi doganali del Regno Unito, incaricati della repressione delle frodi, hanno perquisito la sede della ricorrente in relazione all'importazione delle 19 partite di DRAM. In particolare la ricorrente è stata informata che, a seguito di un approfondito esame della documentazione utilizzata per lo sdoganamento delle DRAM, risultava che alcuni di questi documenti non erano validi per diverse ragioni e che, pertanto, a tali prodotti doveva applicarsi un dazio antidumping.

13.
    Di conseguenza, l'amministrazione doganale del Regno Unito ha richiesto a posteriori il pagamento dei dazi antidumping e dell'IVA all'importazione per un importo complessivo di 1 725 503,56 sterline inglesi (GBP).

14.
    La ricorrente ha presentato presso le suddette autorità doganali una domanda di riesame di tale decisione di riscossione dei dazi.

15.
    Per 13 dei 19 attestati d'impegno dichiarati invalidi, la NEC e la Matsushita hanno rilasciato validi attestati d'impegno sostitutivi. Il debito corrispondente ai dazi antidumping relativi a queste 13 partite è stato cancellato.

16.
    Riguardo ai 6 attestati restanti, è risultato che i corrispondenti ordini emessi originariamente dalla CJL alla NEC erano stati annullati. Poiché la NEC non aveva proceduto a recuperare i 6 attestati d'impegno in questione da essa emessi, si è dedotto che la CJL avesse utilizzato in maniera fraudolenta questi stessi attestati per inviare alla ricorrente altre partite di DRAM provenienti dalla NEC.

17.
    Il debito di cui infine è stato richiesto il pagamento alla ricorrente ammonta a GBP 675 102,18 (in prosieguo: i «dazi antidumping controversi»). La ricorrente ha pagato tale debito il 9 marzo 1998, contestandone la fondatezza.

18.
    Le autorità doganali hanno informato la ricorrente che le indagini cui avevano proceduto i servizi doganali non sarebbero sfociate in alcuna azione nei confronti di quest'ultima.

19.
    Tra il momento in cui è stata effettuata l'importazione, nel 1992, e il momento in cui i servizi doganali sono venuti a conoscenza dei fatti, nel 1995, la Commodore International Ltd e le sue società controllate, compresa la CJL, sono state poste in liquidazione.

20.
    Con lettera del 27 agosto 1999 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha chiesto alla Commissione di decidere in ordine al rimborso dei dazi antidumping controversi in base all'art. 13 del regolamento n. 1430/79.

21.
    Con lettera del 18 aprile 2000 la Commissione ha informato la ricorrente della sua intenzione di non accettare il rimborso dei dazi antidumping controversi. La ricorrente ha presentato le proprie osservazioni al riguardo con lettera del 16 maggio 2000.

22.
    Con decisione 29 giugno 2000, indirizzata al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Commissione ha dichiarato ingiustificato il rimborso dei dazi antidumping controversi [C(2000) 1684 def.; in prosieguo: la «decisione impugnata»].

Procedimento e conclusioni delle parti

23.
    Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 agosto 2000, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso.

24.
    Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale. Nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, le parti hanno risposto ai quesiti posti per iscritto dal Tribunale.

25.
    Dopo aver sentito le parti su tale punto, il Tribunale, con decisione 10 gennaio 2002, ha rimesso la causa dinanzi ad una sezione composta di tre giudici, in conformità all'art. 51, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

26.
    All'udienza del 6 febbraio 2002 sono state sentite le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti posti dal Tribunale.

27.
    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione impugnata;

-    condannare la convenuta alle spese.

28.
    La convenuta chiede che il Tribunale voglia:

-    respingere il ricorso;

-    condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

29.
    La ricorrente fonda il suo ricorso su un unico motivo, relativo ad un errore manifesto di valutazione nell'applicazione dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.

Argomenti delle parti

30.
    La ricorrente sostiene che nel suo caso sussistono entrambe le condizioni previste dall'art. 13 del regolamento n. 1430/79, ossia l'esistenza di circostanze particolari e l'assenza di negligenza manifesta o di frode. Riferendosi alla giurisprudenza della Corte, la ricorrente sottolinea che l'art. 13 del regolamento n. 1430/79 costituisce una disposizione generale di equità destinata a disciplinare le situazioni diverse da quelle che ricorrono più frequentemente nella prassi e che, al momento dell'adozione del regolamento, potevano dar luogo ad una normativa particolare. Essa aggiunge che la nozione di circostanze particolari si riferisce ad una causa esterna avente effetti imprevedibili e inevitabili nonostante la massima diligenza adoperata dall'interessato.

31.
    La stessa fa valere che gli attestati d'impegno erano stati rilasciati e sottoscritti da due dei produttori giapponesi i cui nomi figuravano nel regolamento antidumping tra quelli di coloro che avevano presentato un impegno accettato dalla Commissione. I documenti erano pertanto autentici.

32.
    La ricorrente osserva che non aveva la possibilità di accertare la validità degli attestati d'impegno che le erano stati forniti poiché, nella fattispecie, non aveva relazioni contrattuali o commerciali con i produttori giapponesi. Inoltre essa rileva che la NEC non ha adempiuto al proprio dovere di efficace controllo del rispetto del suo accordo d'impegno omettendo di recuperare, a seguito dell'annullamento dell'ordine, i sei attestati d'impegno da essa precedentemente consegnati alla CJL. La CJL ha così avuto la possibilità di utilizzare in modo fraudolento i sei attestati d'impegno, di origine autentica, per fornire alla ricorrente ulteriori DRAM provenienti dalla NEC. Ciò mostra chiaramente l'esistenza di una causa esterna sopravvenuta nonostante la massima diligenza adoperata dalla ricorrente.

33.
    Inoltre, essa ritiene che la Commissione abbia violato il suo obbligo di accertarsi della corretta esecuzione delle misure d'impegno sui prezzi. Essa rileva che, nell'ambito dell'esecuzione degli impegni sui prezzi, i produttori giapponesi erano tenuti a notificare alla Commissione tutte le transazioni relative alle DRAM fabbricate per essere esportate nella Comunità. Tali elementi informativi relativi alle transazioni venivano confrontati con le ulteriori dichiarazioni di sdoganamento delle merci in vista della loro immissione in libera pratica nella Comunità. Tale confronto costituiva un adempimento materiale effettuato dalla Commissione, corrispondente ad uno degli obblighi che le incombevano al fine, da un lato, di garantire la corretta esecuzione e l'efficace controllo degli impegni e, dall'altro, di tutelare i produttori della Comunità dalle «importazioni grigie» e dalle manovre intese ad aggirare le norme in vigore. Non segnalando l'utilizzazione fraudolenta dei sei attestati d'impegno, essa non avrebbe adempiuto gli obblighi che le incombevano.

34.
    Infine, la ricorrente sottolinea che il modo in cui gli attestati d'impegno sono stati fraudolentemente utilizzati era tale da non consentirle di individuare la frode e che tali manovre sarebbero comunque sfuggite, con ogni probabilità, a qualsiasi controllo che potesse essere ragionevolmente richiesto alla ricorrente, sia dal punto di vista commerciale che giuridico. Essa avrebbe prodotto in buona fede gli attestati d'impegno alle autorità doganali e si sarebbe legittimamente aspettata un'esenzione dai dazi antidumping per le DRAM in questione. Conseguentemente, il suo comportamento non costituirebbe una negligenza ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79. Inoltre, la ricorrente osserva che le autorità doganali del Regno Unito hanno ritenuto che essa non fosse implicata nella frode allegata e che fosse in realtà vittima incolpevole di una truffa commessa nei suoi confronti dalla CJL.

35.
    Concludendo, essa rileva che la riscossione di dazi antidumping finisce per penalizzare un importatore del tutto incolpevole. Sarebbe inoltre contrario al principio di equità esigere dalla ricorrente che essa subisca una perdita che non avrebbe mai subito se la Commissione e il produttore giapponese avessero correttamente eseguito gli obblighi loro incombenti e chiaramente precisati negli impegni sui prezzi.

36.
    La convenuta non contesta i fatti e ammette che la questione dev'essere esaminata alla luce dell'art. 13 del regolamento n. 1430/79.

37.
    Essa fa valere che la ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di una situazione particolare. La presentazione di attestati d'impegno di cui successivamente è stata accertata la falsità o l'invalidità non costituisce di per sé una situazione particolare che giustifichi il rimborso di dazi all'importazione, anche se i suddetti documenti sono stati presentati in buona fede. Riferendosi alla sentenza del Tribunale 18 gennaio 2000, causa T-290/97, Mehibas Dordtselaan/Commissione (Racc. pag. II-15, punti 82 e segg.), essa afferma che tale tipo di rischio è intrinseco alle attività di uno spedizioniere doganale e costituisce pertanto un rischio professionale che lo stesso deve assumere.

38.
    Essa ritiene irrilevante il fatto che la ricorrente non sia stata ritenuta implicata nella frode.

39.
    Per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente secondo la quale era compito della Commissione vigilare sul buon funzionamento del sistema degli impegni sui prezzi, la convenuta osserva che la disciplina applicabile non ha previsto alcuna procedura che obblighi o autorizzi la Commissione, in via generale, a verificare che gli attestati d'impegno rilasciati dalle imprese che hanno sottoscritto impegni corrispondano effettivamente a quelli presentati alle autorità doganali. Essa osserva che sono le autorità doganali degli Stati membri, e non la Commissione, ad aver l'obbligo di verificare l'autenticità e la validità degli attestati d'impegno presentati al momento dell'importazione al fine di ottenere l'esenzione dai dazi antidumping.

40.
    La stessa osserva che, al fine di esaminare se si sia in presenza di una situazione particolare, bisogna valutare la situazione nella quale si trovano gli altri operatori che esercitano la stessa attività (sentenza della Corte 25 febbraio 1999, causa C-86/97, Trans-Ex-Import, Racc. pag. I-1041, punti 21 e 22). Secondo la convenuta, un operatore accorto e al corrente della normativa vigente dev'essere in grado di valutare i rischi inerenti al mercato che gli interessa e diporre a confronto, da un lato, i rischi collegati a determinati esportatori e, dall'altro, i prezzi richiesti per i prodotti acquistati dagli esportatori più affidabili (sentenza della Corte 11 dicembre 1980, causa 827/79, Acampora, Racc. pag. 3731, punto 8).

41.
    La convenuta rileva che l'autenticità dei documenti di cui trattasi non bastava a giustificare un rimborso o uno sgravio (sentenza della Corte 13 novembre 1984, cause riunite 98/83 e 230/83, Van Gend & Loos/Commissione, Racc. pag. 3763, punti 13 e 20).

42.
    Essa afferma che il secondo criterio enunciato nell'art. 13 del regolamento n. 1430/79 dev'essere preso in esame soltanto nel caso in cui sia accertata l'esistenza di una situazione particolare, e sottolinea inoltre che il suddetto articolo non ha il fine di tutelare gli spedizionieri doganali contro le conseguenze del fallimento dei loro clienti.

43.
    Infine, essa va valere che il caso di cui trattasi non può essere considerato eccezionale, in quanto un gran numero di controlli effettuati a posteriori comportano conseguenze simili per altri operatori. Il rimborso di dazi all'importazione o lo sgravio dai medesimi costituisce un'eccezione all'ordinaria disciplina delle importazioni e pertanto le disposizioni che prevedono un tale rimborso o sgravio devono essere interpretate in modo restrittivo, affinché il numero dei casi di rimborso o sgravio rimanga limitato.

Giudizio del Tribunale

44.
    Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 costituisce una disposizione generale di equità destinata a comprendere le situazioni diverse da quelle che ricorrono più frequentemente nella prassi e che, al momento dell'adozione del regolamento, potevano dar luogo ad una normativa particolare (v. sentenza della Corte 18 gennaio 1996, causa C-446/93, SEIM, Racc. pag. I-73, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).

45.
    Secondo tale disposizione, perché si possa procedere ad un rimborso dei dazi all'importazione devono essere soddisfatte due condizioni cumulative, vale a dire l'esistenza di una situazione particolare e l'assenza di frode o di negligenza manifesta da parte dell'operatore economico (sentenze della Corte 26 novembre 1998, causa C-370/96, Covita, Racc. pag. I-7711, punto 29, e 7 settembre 1999, causa C-61/98, De Haan, Racc. pag. I-5003, punto 42).

46.
    Occorre del pari ricordare che l'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1430/79 autorizza, al secondo comma, la Commissione a specificare le situazioni e le condizioni in cui si può procedere al rimborso dei dazi all'importazione, o allo sgravio dai medesimi, in situazioni diverse da quelle previste nelle sezioni da A a D, derivanti da circostanze che non implichino alcuna frode o negligenza manifesta da parte dell'interessato.

47.
    L'art. 4 del regolamento n. 3799/86 definisce, al n. 1, talune situazioni particolari derivanti da circostanze che non implicano alcuna frode o negligenza manifesta da parte dell'interessato, che danno luogo al rimborso o allo sgravio richiesto, e, al n. 2, situazioni che non costituiscono di per se stesse motivo sufficiente per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di concedere lo sgravio o il rimborso.

48.
    Con particolare riferimento all'art. 4, n. 2, lett. c), del regolamento n. 3799/86, occorre ricordare che, secondo tale disposizione, «la presentazione in buona fede per la concessione di un trattamento tariffario preferenziale a favore di merci dichiarate per la libera pratica di documenti rivelatisi ad ulteriore esame falsi, falsificati o non validi per la concessione di tale trattamento tariffario preferenziale» non costituisce motivo sufficiente per consentire alle autorità competenti degli Stati membri di concedere lo sgravio o il rimborso.

49.
    Le parti concordano nel ritenere che le circostanze del caso di specie non implichino alcuna frode o negligenza manifesta da parte della ricorrente. Di conseguenza occorre soltanto esaminare se sia soddisfatta la prima condizione, ossia se sussista una situazione particolare.

50.
    Secondo una costante giurisprudenza, l'art. 13 del regolamento n. 1430/79 è destinato ad essere applicato allorché le circostanze che caratterizzano il rapporto tra l'operatore economico e l'amministrazione sono tali da rendere iniquo accollare al detto operatore un pregiudizio che normalmente non avrebbe subito (sentenza della Corte 26 marzo 1987, causa 58/86, Coopérative agricole d'approvisionnement des Avirons, Racc. pag. 1525, punto 22; sentenze del Tribunale 19 febbraio 1998, causa T-42/96, Eyckeler & Malt/Commissione, Racc. pag. II-401, punto 132; 17 settembre 1998, causa T-50/96, Primex Produkte Import-Export e a./Commissione, Racc. pag. II-3773, punto 115, e Mehibas Dordtselaan/Commissione, cit., punto 77).

51.
    Parimenti, per giurisprudenza costante, nelle valutazioni operate in materia di rimborso di dazi all'importazione la Commissione gode di un potere discrezionale (sentenza del Tribunale 9 novembre 1995, causa T-346/94, France-aviation/Commissione, Racc. pag. II-2841, punto 34) e deve esercitare questo potere ponendo realmente a confronto, da un lato, l'interesse della Comunità ad accertare il rispetto delle disposizioni doganali e, dall'altro, l'interesse dell'importatore in buona fede a non subire danni che eccedano l'ordinario rischio commerciale. Di conseguenza, nell'esame della fondatezza della richiesta di rimborso, essa non può limitarsi a tener conto della condotta degli importatori, ma deve del pari valutare l'incidenza del proprio comportamento, eventualmente criticabile, sulla situazione creatasi (sentenze Eyckeler & Malt/Commissione, cit., punto 133, e Primex Produkte Import-Export e a./Commissione, cit., punto 116).

52.
    Spetta pertanto alla Commissione valutare caso per caso se una situazione, quale quella del caso di specie, presenti un carattere particolare ai sensi della normativa comunitaria applicabile.

53.
    Nella fattispecie gli attestati d'impegno sono stati forniti alla ricorrente dalla CJL. Tali documenti provenivano dalla NEC, il cui nome era menzionato all'art. 1, n. 4, primo trattino, del regolamento n. 2112/90 tra gli esportatori che avevano sottoscritto un impegno accettato dalla Commissione. Inoltre, le fatture della CJL presentavano il nome della NEC in relazione al quantitativo corrispondente di DRAM fornite. Tali quantitativi corrispondevano a quelli indicati dalla NEC sugli attestati d'impegno uniti a tali prodotti, che la stessa aveva fornito alla CJL per accompagnare le merci originariamente destinate alla ricorrente. Inoltre le fatture della CJL contenevano una dichiarazione attestante che le DRAM provenivano dal Giappone. Infine, gli attestati d'impegno rilasciati dalla NEC erano sottoscritti da dipendenti di tale società a ciò autorizzati ed ognuno di tali documenti conteneva la dichiarazione richiesta, comprovante che i prodotti erano stati «fabbricati e venduti per essere esportati nella Comunità», secondo i procedimenti previsti negli impegni sui prezzi.

54.
    Ora, in realtà, gli ordini originariamente effettuati dalla CJL alla NEC in vista di alcune esportazioni nella Comunità sono stati annullati. Tuttavia la NEC non ha proceduto a recuperare i sei attestati d'impegno che aveva redatto per la CJL in funzione dell'ordine originario, per cui se ne è dedotto che la CJL aveva utilizzato fraudolentemente questi stessi documenti per inviare alla ricorrente altre DRAM prodotte dalla NEC. Di conseguenza tali documenti sono stati considerati privi di valore essendo inutilizzabili per le importazioni controverse.

55.
    A tale riguardo occorre rilevare che un importatore è responsabile sia per il pagamento dei dazi all'importazione che per la regolarità dei documenti che presenta alle autorità doganali, e le conseguenze dannose dei comportamenti scorretti delle sue controparti contrattuali non possono essere poste a carico della Comunità. Il fatto che degli attestati d'impegno si rivelino successivamente invalidi fa parte dei rischi professionali connessi all'attività dell'importatore (v., per analogia, sentenza Mehibas Dordtselaan/Commissione, cit., punto 83). Inoltre, l'importatore può cercare di agire in giudizio per il risarcimento contro gli operatori economici coinvolti nell'utilizzazione fraudolenta degli attestati d'impegno di cui trattasi. Infine, un operatore economico accorto e al corrente della normativa vigente deve valutare i rischi inerenti al mercato che gli interessa ed accettarli come rientranti nel novero dei normali inconvenienti dell'attività commerciale (sentenza della Corte 17 luglio 1997, causa C-97/95, Pascoal & Filhos, Racc. pag. I-4209, punti 57-61).

56.
    Infatti, come dichiarato dalla Corte nella sentenza Van Gend & Loos/Commissione (cit., punto 13), i controlli a posteriori sarebbero in gran parte inutili se l'uso di certificati falsi, nella fattispecie di falsi attestati d'impegno, potesse, da solo, giustificare la concessione dello sgravio. La Corte ha inoltre rilevato che la soluzione di orientamento opposto potrebbe scoraggiare la diligenza degli operatori economici ed accollare all'erario un rischio che incombe principalmente agli operatori economici (sentenza SEIM, cit., punto 45).

57.
    Come osservato dalla Corte nella sentenza 14 maggio 1996, cause riunite C-153/94 e C-204/94, Faroe Seafood e a. (Racc. pag. I-2465, punto 114), spetta agli operatori economici adottare, nell'ambito dei loro rapporti contrattuali, le disposizioni necessarie per premunirsi dai rischi di una successiva azione di recupero. Ora, nella fattispecie, la ricorrente ha ammesso di non aver voluto mai intervenire o assumersi una qualsiasi responsabilità nella scelta dei fornitori o produttori con i quali la CJL trattava. Pertanto bisogna prendere atto che la ricorrente ha corso un rischio concludendo un contratto che non le lasciava un potere di controllo sulle fonti di approvvigionamento.

58.
    In tal caso, come sostiene a giusto titolo la Commissione, la presentazione, anche in buona fede, di documenti che poi risultino invalidi non può costituire di per sé una situazione particolare che giustifichi un rimborso dei dazi all'importazione (v., in tal senso, sentenze Van Gend & Loos/Commissione, cit., punto 16, Eyckeler & Malt/Commissione, cit., punto 162, e Primex Produkte Import-Export e a./Commissione, cit., punto 140).

59.
    Una conclusione diversa, ossia l'affermazione dell'esistenza di una situazione particolare, si imporrebbe soltanto se alla Commissione o alle autorità doganali fossero imputabili gravi inadempienze tali da facilitare l'uso fraudolento degli attestati d'impegno (v., in tal senso, sentenze Eyckeler & Malt/Commissione, cit., punti 163 e segg., e Primex Produkte Import-Export e a./Commissione, cit., punti 141 e segg.). Bisogna quindi esaminare se la ricorrente abbia provato l'esistenza di tali inadempienze.

60.
    A tale riguardo, la ricorrente afferma che la Commissione ha violato il suo obbligo di prevedere le modalità appropriate per assicurare il corretto rispetto e l'efficace controllo degli impegni sui prezzi. Essa osserva che la Commissione avrebbe dovuto confrontare tutte le transazioni notificate dai produttori giapponesi, relative alle DRAM prodotte per essere esportate nella Comunità, con le successive dichiarazioni doganali delle merci per la loro immissione in libera pratica nella Comunità. Essa sostiene che tale verifica può essere effettuata soltanto dalla Commissione e aggiunge che se la Commissione avesse assolto correttamente i suoi obblighi di controllo e di gestione degli impegni sui prezzi, l'utilizzazione fraudolenta degli attestati d'impegno di cui trattasi sarebbe stata scoperta molto prima che la CJL, autrice della frode, fosse stata posta in liquidazione, nel 1994.

61.
    Ora, dalle risposte delle parti ai quesiti posti in udienza dal Tribunale risulta che la Commissione verifica il rispetto del prezzo di riferimento stabilito negli impegni sui prezzi in base a rapporti trimestrali, forniti dai produttori di DRAM i cui impegni sui prezzi sono stati accettati, che indicano il costo nonché i quantitativi complessivi di DRAM esportate nella Comunità. Inoltre, ogni semestre gli stessi produttori devono inoltrare rapporti su tutte le loro vendite destinate alla Comunità. Tali rapporti sono esaminati per verificare che non vi siano problemi manifesti relativi agli impegni sui prezzi. Non sono quindi fornite alla Commissione informazioni su ogni operazione d'importazione. Conseguentemente, non vi sono sistemi che consentano alla Commissione di verificare regolarmente che gli attestati d'impegno rilasciati dalle imprese corrispondano alle importazioni realmente effettuate.

62.
    Alla luce di quanto esposto non sarebbe ragionevole pretendere che la Commissione, oltre al rispetto degli impegni sui prezzi, verifichi anche la corrispondenza tra ogni attestato d'impegno e l'importazione effettuata in tale ambito. In ogni caso, una simile verifica potrebbe basarsi soltanto su un controllo a posteriori.

63.
    Devono poi essere respinte le argomentazioni della ricorrente secondo le quali la presente fattispecie è comparabile a quelle che hanno dato luogo alla sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, citata, nonché alla sentenza del Tribunale 10 maggio 2001, cause riunite T-186/97, T-187/97, da T-190/97 a T-192/97, T-210/97, T-211/97, da T-216/97 a T-218/97, T-279/97, T-280/97, T-293/97 e T-147/99, Kaufring e a./Commissione (Racc. pag. II-1337), poiché le circostanze che hanno condotto a queste due sentenze erano diverse da quelle caratterizzanti l'attuale controversia.

64.
    Da un lato, nella sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, citata, la Commissione, omettendo di effettuare un efficace controllo sull'impiego di un contingente, ha gravemente violato il suo obbligo di assicurarne una corretta applicazione e di vigilare affinché lo stesso non fosse superato a mezzo di certificati falsificati. Tale obbligo risultava, in particolare, da disposizioni specifiche e dal fatto che la Commissione era la sola a disporre dei dati necessari - o ad essere in grado di richiederli - al fine di svolgere un controllo efficace dell'impiego del predetto contingente (sentenza Eyckeler & Malt/Commissione, cit., punti 165-174). Inoltre, in tale fattispecie, la Commissione avrebbe potuto fornire uno strumento particolare alle autorità nazionali per scoprire in tempo utile le falsificazioni. La Commissione aveva poi omesso di reagire dopo aver constatato che vi erano stati superamenti del contingente in questione (punti 175 e 176).

65.
    D'altro canto, nella sentenza Kaufring e a./Commissione, citata, il Tribunale ha dedotto l'esistenza di una situazione particolare dal fatto che il controllo esercitato dalla Commissione sull'applicazione delle disposizioni dell'accordo di associazione tra la CEE e la Turchia era stato carente e dal fatto che «la Commissione è venuta meno al proprio obbligo di diligenza laddove non ha avvertito gli importatori comunitari (comprese le ricorrenti), il più rapidamente possibile, dei rischi potenziali in cui incorrevano importando televisori a colori provenienti dalla Turchia».

66.
    Nella fattispecie, la Commissione si è assunta le proprie responsabilità. La ricorrente non ha dimostrato come la Commissione avrebbe potuto scoprire l'uso fraudolento degli attestati d'impegno all'epoca dell'importazione. Infatti, dato che i documenti erano autentici, anche se utilizzati in modo fraudolento, e che soltanto a posteriori la Commissione poteva confrontare gli attestati d'impegno con le importazioni effettuate in tale ambito, essa non ne avrebbe potuto impedire l'utilizzazione illecita. Inoltre, secondo le informazioni fornite dalle parti, il caso di specie è un caso isolato.

67.
    Per quanto sopra esposto, la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione o le autorità doganali abbiano commesso gravi inadempimenti tali da facilitare l'uso fraudolento degli attestati d'impegno.

68.
    Pertanto, il motivo unico dev'essere respinto.

Sulle spese

69.
    Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, essa va condannata a sostenere le spese della convenuta, in conformità alla domanda di quest'ultima.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La ricorrente sosterrà, oltre alle proprie spese, quelle della convenuta.

Vilaras
Tiili
Mengozzi

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 4 luglio 2002.

Il cancelliere

Il presidente

H. Jung

M. Vilaras


1: Lingua processuale: l'inglese.