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Ricorso proposto il 12 settembre 2012 - Toshiba Corporation / Commissione

(Causa T-404/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Toshiba Corporation (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: J. MacLennan, solicitor, A. Schulz e S. Sakellariou, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, del 27 giugno 2012, nel caso COMP/39.966 - Apparecchiature di comando con isolamento in gas - ammende;

in subordine, ridurre l'ammenda nei termini che il Tribunale riterrà opportuni;

in ogni caso, rifondere alla ricorrente le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato il principio di buona amministrazione e il principio di proporzionalità, adottando prematuramente la propria decisione del 27 giugno 2012, nel caso COMP/39.966 - Apparecchiature di comando con isolamento in gas - ammende, prima che la Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciasse la propria sentenza nella causa C-498/11 P, Toshiba Corporation / Commissione europea.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato i diritti di difesa della Toshiba, omettendo di inviare una comunicazione degli addebiti prima dell'adozione della decisione del 27 giugno 2012, nel caso COMP/39.966 - Apparecchiature di comando con isolamento in gas - ammende, e omettendo di indicare nella lettera di esposizione dei fatti un importante elemento di calcolo dell'ammenda imposto dalla suddetta decisione.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento, trattando la ricorrente in modo diverso rispetto ai produttori europei di apparecchiature di comando con isolamento in gas, quando ha fondato l'ammenda della ricorrente sull'importo di partenza della TM T&D piuttosto che sul fatturato della ricorrente.

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione non ha fornito adeguata motivazione quando ha fissato l'importo di partenza della TM T&D.

Quinto motivo, vertente sulla circostanza che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento, omettendo di differenziare il grado di colpevolezza della Toshiba rispetto ai produttori europei di apparecchiature di comando con isolamento in gas.

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