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Ricorso proposto l'11 settembre 2012 - Intrasoft International / Commissione

(Causa T-403/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intrasoft International SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Delegazione dell'Unione europea nella Repubblica di Serbia, del 10 agosto 2012 [rif.: RH(2012)3471], nonché l'implicito rigetto del reclamo della ricorrente, del 10 agosto 2012, avverso tale decisione, così da permettere alla ricorrente di partecipare alle fasi successive della gara d'appalto;

condannare la convenuta alle spese relative al presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione del capitolato d'oneri e del principio di buona amministrazione. Più specificamente, la ricorrente sostiene che le informazioni-spiegazioni aggiuntive, fornite dall'amministrazione aggiudicatrice a tutti gli offerenti nell'ambito della procedura di gara d'appalto, completavano il capitolato d'oneri, costituivano parte integrante del contesto normativo che disciplina la gara d'appalto di cui trattasi e, conseguentemente, vincolavano tutte le parti, compresa l'amministrazione aggiudicatrice. La convenuta ha violato, nel caso di specie, il suddetto capitolato.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 94 del regolamento finanziario , in quanto:

la ricorrente è stata esclusa dalla procedura di gara d'appalto per conflitto di interessi senza che le venisse data l'opportunità di dimostrare che così non era e di produrre elementi di prova a sostegno di tale tesi;

l'amministrazione non ha esaminato né provato il fatto che la precedente partecipazione della ricorrente ad un'altra gara d'appalto avrebbe potuto incidere sulla gara d'appalto di cui trattasi.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248, pag. 1)