Language of document :

 C_2012331IT.01003201.xml

27.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 331/32


Ricorso proposto il 10 settembre 2012 —  FH (*1)/Commissione

(Causa T-405/12)

(2012/C 331/61)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FH (*1) (rappresentanti: avv.ti É. Boigelot e R. Murru)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato;

di conseguenza,

in via istruttoria, ordinare la produzione del contratto quadro DI/06350-00, che sarebbe stato concluso tra la Commissione e la società Intrasoft;

annullare la decisione del 10 luglio 2012 nonché, di conseguenza, la rettifica dell'11 luglio 2012;

condannare la Commissione europea a risarcire il danno subito dal ricorrente, fissato nella somma complessiva di EUR 12 500, eventualmente maggiorata in corso di procedimento;

in ogni caso, condannare la convenuta alla totalità delle spese, conformemente all'articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso di annullamento, il ricorrente deduce tre motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione del principio dell'obbligo di motivazione, del legittimo affidamento e dei diritti della difesa, per il fatto che il ricorrente è stato informato oralmente della decisione controversa, che revocava con effetto immediato i suoi documenti di accesso agli edifici della Commissione, e che compare unicamente nel verbale di un'audizione del ricorrente da parte del Servizio Risorse umane e sicurezza della Commissione. Il ricorrente sostiene che la decisione controversa non indica gli elementi che hanno indotto la Commissione ad adottare tale decisione e che la base giuridica della decisione stessa è stata comunicata al ricorrente attraverso una rettifica intervenuta dopo che la decisione aveva già prodotto i suoi effetti.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di presunzione di innocenza, in quanto la decisione controversa sembra fondarsi unicamente sul fatto che il ricorrente è stato ascoltato dalla polizia belga nell’ambito di un'indagine che non lo coinvolge, ma riguarda un suo amico di infanzia con il quale egli intratteneva di tanto in tanto conversazioni telefoniche.

3)

Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità, in quanto la Commissione ha vietato al ricorrente l'accesso agli edifici della Commissione, anche se nessuna accusa è stata formalizzata nei suoi confronti ed egli non risulta coinvolto dall'indagine di polizia in questione.


(*1)  Dati cancellati o sostituiti nell'ambito della tutela dei dati personali e/o della riservatezza.