C_2012331IT.01003201.xml
27.10.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 331/32 |
Ricorso proposto il 10 settembre 2012 —
FH (*1)/Commissione
(Causa T-405/12)
(2012/C 331/61)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: FH (*1) (rappresentanti: avv.ti É. Boigelot
e R. Murru)
Convenuta: Commissione
europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
dichiarare il suo ricorso ricevibile e
fondato; |
— |
di conseguenza,
— |
in via istruttoria, ordinare la produzione del
contratto quadro DI/06350-00, che sarebbe stato concluso tra la
Commissione e la società Intrasoft; |
— |
annullare la decisione del 10 luglio 2012
nonché, di conseguenza, la rettifica dell'11 luglio
2012; |
— |
condannare la Commissione europea a risarcire
il danno subito dal ricorrente, fissato nella somma complessiva di
EUR 12 500, eventualmente maggiorata in corso di
procedimento; |
— |
in ogni caso, condannare la convenuta alla
totalità delle spese, conformemente all'articolo 87 del regolamento
di procedura del
Tribunale. | |
Motivi e
principali argomenti
A sostegno del ricorso di annullamento, il ricorrente
deduce tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio
dell'obbligo di motivazione, del legittimo affidamento e dei diritti della
difesa, per il fatto che il ricorrente è stato informato oralmente della
decisione controversa, che revocava con effetto immediato i suoi documenti
di accesso agli edifici della Commissione, e che compare unicamente nel
verbale di un'audizione del ricorrente da parte del Servizio Risorse umane
e sicurezza della Commissione. Il ricorrente sostiene che la decisione
controversa non indica gli elementi che hanno indotto la Commissione ad
adottare tale decisione e che la base giuridica della decisione stessa è
stata comunicata al ricorrente attraverso una rettifica intervenuta dopo
che la decisione aveva già prodotto i suoi
effetti. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del
principio di presunzione di innocenza, in quanto la decisione controversa
sembra fondarsi unicamente sul fatto che il ricorrente è stato ascoltato
dalla polizia belga nell’ambito di un'indagine che non lo coinvolge, ma
riguarda un suo amico di infanzia con il quale egli intratteneva di tanto
in tanto conversazioni telefoniche. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio
di proporzionalità, in quanto la Commissione ha vietato al ricorrente
l'accesso agli edifici della Commissione, anche se nessuna accusa è stata
formalizzata nei suoi confronti ed egli non risulta coinvolto
dall'indagine di polizia in questione. |
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