Language of document : ECLI:EU:T:2012:600





Ordinanza del giudice dei procedimenti sommari del 14 novembre 2012 – Intrasoft International/Commissione

(causa T‑403/12 R)

«Procedimento sommario – Appalti pubblici – Gara d’appalto – Rigetto di un’offerta – Domanda di sospensione dell’esecuzione – Insussistenza dell’urgenza»

1.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 4-7)

2.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Danno pecuniario – Situazione tale da modificare in modo irrimediabile la posizione occupata dalla società ricorrente sul mercato – Onere della prova (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 10-13)

3.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Perdita di un’opportunità causata dall’esclusione di un offerente da una gara d’appalto – Perdita che non costituisce di per sé un danno grave – Valutazione – Presa in considerazione delle dimensioni dell’impresa – Onere della prova (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 14, 15)

4.                     Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Decisione di escludere un offerente da una gara d’appalto – Lesione della reputazione – Danno che non può essere considerato irreparabile (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punto 18)

Oggetto

Domanda di sospensione dell’esecuzione, da un lato, della decisione della Delegazione dell’Unione europea nella Repubblica di Serbia, del 10 agosto 2012, recante rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della procedura di gara d’appalto EuropeAid/131367/C/SER/RS, riguardante l’assistenza tecnica all’amministrazione doganale della Serbia per supportare la modernizzazione del sistema doganale (GU 2011/S 160‑262712) e, dall’altro, della decisione della Delegazione dell’Unione europea nella Repubblica di Serbia del 12 settembre 2012 che la informava che il comitato di valutazione aveva raccomandato l’attribuzione del contratto ad un altro offerente.

Dispositivo

1)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2)

Le spese sono riservate.