Language of document : ECLI:EU:T:2013:265





Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 17 maggio 2013 – FH / Commissione

(causa T‑405/12)

«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Decisione della Commissione di revocare al ricorrente i documenti di accesso agli edifici della stessa – Ricorso di annullamento – Carenza di interesse ad agire – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni – Nesso di causalità – Danno – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Interesse ad agire – Necessità di un interesse reale e attuale – Valutazione al momento della presentazione del ricorso – Ricorso che può procurare un beneficio al ricorrente – Interesse collegato a situazioni future e incerte – Irricevibilità (Art. 263, quarto comma, TFUE) (v. punti 15, 16, 20, 23)

2.                     Ricorso per risarcimento danni – Autonomia rispetto al ricorso di annullamento – Limiti – Ricorso diretto al ritiro di un atto divenuto definitivo – Irricevibilità (Artt. 268 TFUE e 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 28-30)

3.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso di causalità – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 32, 33)

4.                     Responsabilità extracontrattuale – Danno – Danno risarcibile – Spese sostenute ai fini del procedimento giurisdizionale – Esclusione (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 37, 38)

5.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Nesso di causalità – Nozione – Onere della prova (Art. 340, secondo comma, TFUE) (v. punti 40, 41)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione del 10 luglio 2012 con la quale la Commissione ha ritirato al ricorrente i documenti di accesso agli edifici della stessa, nonché della rettifica dell’11 luglio 2012 e, dall’altro, domanda di condanna della Commissione al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

FH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.