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Sentenza del Tribunale del 16 aprile 2015 – Schlyter / Commissione

(Causa T-402/12)1

[«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino – Eccezione relativa alla protezione degli obiettivi delle attività di indagine – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Articolo 6, paragrafo 1 – Parere circostanziato della Commissione riguardante un progetto di decreto relativo alla dichiarazione annuale delle sostanze allo stato di nanoparticelle, notificato dalle autorità francesi alla Commissione in applicazione delle disposizioni della direttiva 98/34/CE – Diniego d’accesso»]

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Carl Schlyter (Linköping, Svezia) (rappresentanti: O. Brouwer e S. Schubert, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Costa de Oliveira, A. Tokár e C. Zadra, agenti)

Intervenienti a sostegno del ricorrente: Repubblica di Finlandia (rappresentante: S. Hartikainen, agente) e Regno di Svezia (rappresentanti: inizialmente A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, C. Stege, S. Johannesson e H. Karlsson, successivamente A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, E. Karlsson, L. Swedenborg e C. Hagerman, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: B. Beaupère-Manokha, D. Colas e F. Fize, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 27 giugno 2012 che ha negato, durante il termine di differimento, l’accesso al parere circostanziato della Commissione riguardante un progetto di decreto relativo al contenuto e alle condizioni di presentazione della dichiarazione annuale delle sostanze allo stato di nanoparticelle (2011/673/F), notificato dalle autorità francesi in applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37), come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 luglio 1998 (GU L 217, pag. 18)

Dispositivo

La decisione della Commissione europea del 27 giugno 2012 che ha negato, durante il termine di differimento, l’accesso al parere circostanziato della Commissione riguardante un progetto di decreto relativo al contenuto e alle condizioni di presentazione della dichiarazione annuale delle sostanze allo stato di nanoparticelle (2011/673/F), che le era stato notificato dalle autorità francesi, in applicazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento e del Consiglio, del 20 luglio 1998, è annullata.

La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Carl Schlyter.

La Repubblica francese, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 343 del 10.11.2012.