Language of document : ECLI:EU:T:2016:18

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)

19 gennaio 2016 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas – Decisione adottata a seguito dell’annullamento parziale della decisione iniziale da parte del Tribunale – Ammende – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Importo di partenza – Grado di partecipazione all’infrazione»

Nella causa T‑404/12,

Toshiba Corp., con sede in Tokyo (Giappone), rappresentata da J. MacLennan, solicitor, A. Schulz e S. Sakellariou, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da N. Khan e F. Ronkes Agerbeek, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento della decisione C(2012) 4381 della Commissione, del 27 giugno 2012, che modifica la decisione C(2006) 6762 definitiva, del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] (ora articolo 101 TFUE) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, nella misura in cui si riferisce a Mitsubishi Electric Corporation e a Toshiba Corporation (procedimento COMP/39.966 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas – Ammende), nonché, in subordine, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, I. Pelikánová (relatore) e E. Buttigieg, giudici,

cancelliere: L. Grzegorczyk, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 21 aprile 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La Toshiba Corp., ricorrente, è una società giapponese attiva in vari settori, in particolare in quello delle apparecchiature di comando con isolamento in gas (in prosieguo: le «GIS»). Tra l’ottobre 2002 e l’aprile 2005 la sua attività in materia di GIS è stata esercitata attraverso una società comune, vale a dire la TM T&D Corp., detenuta in parti uguali con la Mitsubishi Electric Corp. (in prosieguo: la «Melco») e sciolta nel 2005.

2        Il 24 gennaio 2007 la Commissione delle Comunità europee ha adottato la decisione C(2006) 6762 definitiva, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (procedimento COMP/F/38.899 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas) (in prosieguo: la «decisione del 2007»).

3        Nella decisione del 2007 la Commissione ha constatato che nel mercato delle GIS dello Spazio economico europeo (SEE), tra il 15 aprile 1988 e l’11 maggio 2004, era stata commessa un’infrazione unica e continuata all’articolo 81 CE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo e ha inflitto ai destinatari di detta decisione, produttori europei e giapponesi di GIS, ammende il cui importo era stato calcolato conformemente al metodo illustrato negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 del trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti per il calcolo delle ammende») nonché nella comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

4        L’infrazione cui fa riferimento la decisione del 2007 era costituita da tre elementi essenziali:

–        un accordo firmato a Vienna il 15 aprile 1988 (in prosieguo: l’«accordo GQ») avente ad oggetto l’assegnazione dei progetti di GIS a livello mondiale in base a regole concordate, volte a rispettare le quote che riflettevano in ampia misura il «valore delle quote di mercato storiche»; l’accordo, applicabile al mondo intero, ad eccezione degli Stati Uniti, del Canada, del Giappone e di 17 paesi dell’Europa occidentale, si basava sull’assegnazione di una «quota congiunta giapponese» ai produttori giapponesi e di una «quota congiunta europea» ai produttori europei;

–        un’intesa parallela (in prosieguo: l’«intesa comune») in base alla quale, da un lato, i progetti di GIS in Giappone e nei territori dei membri europei dell’intesa erano riservati, rispettivamente, ai membri giapponesi e ai membri europei dell’intesa e, dall’altro, i progetti di GIS negli altri paesi europei erano parimenti riservati al gruppo europeo, mentre i produttori giapponesi si impegnavano a non presentare offerte per i progetti in Europa; tuttavia, in cambio di tale impegno, siffatti progetti dovevano essere notificati al gruppo giapponese e imputati alla «quota congiunta europea» prevista dall’accordo GQ;

–        un accordo firmato a Vienna il 15 aprile 1988 e intitolato «E‑Group Operation Agreement for GQ Agreement» (Accordo operativo del gruppo E ai fini dell’accordo GQ) (in prosieguo: l’«accordo EQ»), firmato dai membri del gruppo europeo dei produttori e avente ad oggetto la ripartizione dei progetti di GIS assegnati al suddetto gruppo in base all’accordo GQ.

5        All’articolo 1 della decisione del 2007, la Commissione ha constatato che la ricorrente aveva partecipato all’infrazione nel periodo compreso tra il 15 aprile 1988 e l’11 maggio 2004.

6        Per l’infrazione di cui all’articolo 1 della decisione del 2007, alla ricorrente è stata inflitta, all’articolo 2 della medesima decisione, un’ammenda di EUR 90 900 000, di cui EUR 4 650 000, corrispondenti all’infrazione commessa dalla TM T&D, da pagare in solido con la Melco.

7        Il 18 aprile 2007 la ricorrente ha presentato ricorso contro la decisione del 2007.

8        Con sentenza del 12 luglio 2011, Toshiba/Commissione (T‑113/07, Racc., EU:T:2011:343), da un lato, il Tribunale ha respinto il ricorso della ricorrente per la parte relativa all’annullamento dell’articolo 1 della decisione del 2007. D’altro lato, il Tribunale ha annullato l’articolo 2, lettere h) e i), della decisione del 2007, per la parte relativa alla ricorrente, per il motivo che la Commissione aveva violato il principio della parità di trattamento scegliendo, nel calcolare l’importo dell’ammenda, un anno di riferimento, per la ricorrente, diverso da quello scelto per i partecipanti europei all’infrazione.

9        Il 23 settembre 2011 la ricorrente ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte avverso la sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343).

10      Il 15 febbraio 2012 la Commissione ha inviato alla ricorrente una lettera di esposizione dei fatti in cui si precisava che essa intendeva adottare una nuova decisione di irrogazione dell’ammenda (in prosieguo: la «lettera di esposizione dei fatti»). La Commissione ha esposto i fatti, a suo avviso, pertinenti ai fini del calcolo dell’importo di tale ammenda, tenuto conto della sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343).

11      Il 7 e il 23 marzo 2012 la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sulla lettera di esposizione dei fatti.

12      Il 12 giugno 2012 si è tenuta una riunione tra i rappresentanti della ricorrente e il gruppo di lavoro della Commissione incaricato di esaminare il caso.

13      Con decisione C(2012) 4381 della Commissione, del 27 giugno 2012, che modifica la decisione del 2007, nella misura in cui è stata indirizzata alla Melco e alla ricorrente (caso COMP/39.966 – Apparecchiature di comando con isolamento in gas – Ammende) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), l’articolo 2 della decisione del 2007 è stata modificata con l’aggiunta di nuovi punti alle lettere h) e i). Alla lettera h), è stata inflitta alla ricorrente un’ammenda di EUR 4 650 000 da pagare in solido con la Melco. Alla lettera i), è stata inflitta alla ricorrente un’ammenda di EUR 56 793 000 quale unica responsabile.

14      Per porre rimedio alla disparità di trattamento censurata dal Tribunale nella sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343), la Commissione si è basata, nella decisione impugnata, sul fatturato di GIS globali per il 2003. Dato che, durante tale anno, le attività in materia di GIS della ricorrente e della Melco erano esercitate dalla TM T&D, la Commissione ha considerato il suo fatturato per il 2003 (punti 59 e 60 della decisione impugnata).

15      Pertanto, in primo luogo, nell’ambito del trattamento differenziato volto a riflettere i rispettivi contributi dei diversi partecipanti all’intesa, la Commissione ha calcolato la quota di mercato della TM T&D relativamente alle GIS (dal 15 al 20%) e l’ha inserita nella seconda categoria in base alla classificazione stabilita ai punti da 482 a 488 della decisione del 2007. Pertanto, è stato attribuito alla TM T&D un importo ipotetico di partenza di EUR 31 000 000 (punto 61 della decisione impugnata).

16      In secondo luogo, al fine di riflettere la diversa capacità della ricorrente e della Melco a contribuire all’infrazione per il periodo precedente alla costituzione della TM T&D, l’importo di partenza di quest’ultima è stato suddiviso tra i suoi azionisti in proporzione alle loro rispettive vendite di GIS nel 2001, ultimo anno intero precedente alla costituzione della TM T&D. Pertanto, alla ricorrente è stato attribuito un importo di partenza di EUR 10 863 199 e alla Melco un importo di partenza di EUR 20 136 801 (punti 62 e 63 della decisione impugnata).

17      Inoltre, al fine di assicurare l’effetto dissuasivo dell’ammenda, la Commissione ha applicato un coefficiente di dissuasione 2 alla ricorrente, in base al suo fatturato per il 2005 (punti da 69 a 71 della decisione impugnata).

18      Si deve quindi aggiungere che, al fine di riflettere la durata dell’infrazione nel periodo precedente alla costituzione della TM T&D, l’importo di partenza della ricorrente è stato aumentato del 140% (punti da 73 a 76 della decisione impugnata).

19      Oltre a ciò, al fine di riflettere la durata dell’infrazione durante il periodo di attività della TM T&D, alla ricorrente e alla Melco è stato inflitto, in solido, un importo corrispondente al 15% dell’importo ipotetico di partenza della TM T&D (punto 77 della decisione impugnata).

20      Infine, l’importo dell’ammenda in solido è stato moltiplicato per il coefficiente di dissuasione della ricorrente e l’importo risultante da tale moltiplicazione, eccedente l’importo dell’ammenda in solido, le è stato inflitto a titolo individuale (punto 78 della decisione impugnata).

 Procedimento e conclusioni delle parti

21      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 settembre 2012, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

22      Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione del Tribunale, del 2 maggio 2013, il procedimento è stato sospeso sino alla pronuncia della sentenza nella causa C‑489/11 P, Toshiba Corp./Commissione.

23      A seguito della modifica delle sezioni del Tribunale, il giudice relatore è stato assegnato alla Prima Sezione alla quale, di conseguenza, è stata attribuita la presente causa.

24      Con sentenza del 19 dicembre 2013, Siemens/Commissione (C‑239/11 P, C‑489/11 P e C‑498/11 P, EU:C:2013:866), la Corte ha respinto l’impugnazione proposta dalla ricorrente avverso la sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343). Il procedimento nella causa in esame è quindi ripreso.

25      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso, il 3 febbraio 2015, di avviare la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991, ha invitato le parti a depositare un documento e ha posto loro quesiti scritti. Le parti hanno ottemperato alle richieste del Tribunale.

26      Con lettera del 15 aprile 2015, inserita nel fascicolo, la ricorrente ha presentato le proprie osservazioni sulle risposte della Commissione ai quesiti del Tribunale. In allegato a tale lettera, essa ha trasmesso al Tribunale una sintesi redatta dai suoi avvocati al termine della riunione del 12 giugno 2012.

27      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale all’udienza del 21 aprile 2015.

28      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata;

–        in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda;

–        condannare la Commissione alle spese, comprese quelle sostenute per la costituzione di una garanzia bancaria.

29      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto.

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

 Sulla domanda principale, diretta all’annullamento della decisione impugnata

30      Nell’atto introduttivo del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi a sostegno della sua domanda principale. Il primo motivo verte sulla violazione dei principi di buona amministrazione e di proporzionalità. Il secondo motivo verte sulla violazione dei diritti della difesa. Il terzo motivo verte sulla violazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda l’importo di partenza dell’ammenda. Il quarto motivo verte sulla violazione dell’obbligo di motivazione. Il quinto motivo verte sulla violazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda la determinazione del grado di colpevolezza della ricorrente rispetto ai partecipanti europei all’infrazione.

31      In risposta al quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha dichiarato che, in seguito alla pronuncia della sentenza Siemens/Commissione, punto 24 supra (EU:C:2013:866), essa rinunciava al suo primo motivo. Pertanto, occorre soltanto esaminare dal secondo al quinto motivo. Al riguardo, il Tribunale ritiene opportuno esaminare i motivi riguardanti il procedimento sfociato nell’adozione della decisione impugnata e la sua motivazione, ossia il secondo e il quarto motivo, prima di esaminare il terzo e il quinto motivo, riguardanti la fondatezza del calcolo dell’importo dell’ammenda effettuato nella suddetta decisione.

 Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente

32      La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato i suoi diritti della difesa in quanto, da un lato, non ha inviato una nuova comunicazione degli addebiti prima dell’adozione della decisione impugnata e, dall’altro, non ha trattato nella lettera di esposizione dei fatti tutti gli elementi rilevanti ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta.

33      La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti formulati dalla ricorrente.

–       Sulla prima parte del secondo motivo, vertente sulla mancanza di una nuova comunicazione degli addebiti

34      Con la prima parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che, piuttosto che inviarle una semplice lettera di esposizione dei fatti, la Commissione avrebbe dovuto inviarle una nuova comunicazione degli addebiti prima dell’adozione della decisione impugnata.

35      La ricorrente ricorda, in proposito, che la comunicazione degli addebiti costituisce una «garanzia procedurale essenziale» che garantisce il diritto al contraddittorio del destinatario della decisione della Commissione e sostiene che una lettera di esposizione dei fatti non offre le stesse garanzie, in quanto, in particolare, non consente di chiedere un’audizione dinanzi al consigliere‑auditore, indipendente dal gruppo di lavoro incaricato di esaminare il caso.

36      Al riguardo, secondo la ricorrente, la Commissione sostiene erroneamente che la comunicazione degli addebiti è necessaria solo quando sono fatte valere nuove censure. Infatti, secondo la giurisprudenza, la comunicazione degli addebiti sarebbe richiesta per consentire all’impresa interessata di difendersi non solo contro la constatazione di una violazione, ma anche contro l’inflizione di una nuova ammenda. Tale conclusione sarebbe confermata dalla comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli 101 [TFUE] e 102 [TFUE] (GU 2011, C 308, pag. 6; in prosieguo: la «comunicazione sulle migliori pratiche»), nonché da dichiarazioni del membro della Commissione responsabile della concorrenza. Inoltre, l’adozione di una nuova comunicazione degli addebiti corrisponderebbe alla prassi decisionale della Commissione nei casi analoghi al presente caso in cui una decisione era stata annullata dal giudice dell’Unione europea.

37      La ricorrente aggiunge che, secondo la giurisprudenza, il procedimento svolto al fine di sostituire un procedimento annullato deve riprendere, in via di principio, esattamente nel punto in cui si è verificata l’illegittimità. Nella fattispecie, l’errore che ha giustificato l’annullamento della decisione del 2007 sarebbe un errore di diritto sostanziale che avrebbe inevitabilmente inciso sulla validità delle misure preparatorie di tale decisione, il che implicherebbe la necessità di una nuova comunicazione degli addebiti.

38      La Commissione ritiene che, non avendo considerato nuovi elementi a carico la ricorrente, una nuova comunicazione degli addebiti non fosse necessaria nella fattispecie.

39      Secondo la giurisprudenza, la comunicazione degli addebiti deve essere redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico. Solo a questa condizione, infatti, la comunicazione degli addebiti può assolvere la funzione ad essa attribuita dai regolamenti dell’Unione e consistente nel fornire alle imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva (v. sentenza del 15 marzo 2006, BASF/Commissione, T‑15/02, Racc., EU:T:2006:74, punto 46 e giurisprudenza ivi citata).

40      Per quanto riguarda l’esercizio dei diritti della difesa in relazione all’irrogazione di ammende, risulta da una giurisprudenza costante che, dal momento che la Commissione, nella comunicazione degli addebiti, dichiara espressamente che vaglierà se sia il caso di infliggere ammende alle imprese interessate e indica i principali elementi di fatto e di diritto che possono implicare l’irrogazione di un’ammenda, quali la gravità e la durata della presunta infrazione ed il fatto di averla commessa «intenzionalmente o per negligenza», essa adempie il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese di essere sentite. In tal modo, essa fornisce loro le indicazioni necessarie per difendersi non solo contro l’accertamento dell’infrazione, ma altresì contro il fatto di vedersi infliggere un’ammenda (v. sentenza BASF/Commissione, punto 39 supra, EU:T:2006:74, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

41      In tale contesto, la Commissione non è tenuta, una volta indicati gli elementi di fatto e di diritto su cui baserà il calcolo delle ammende, a precisare il modo in cui si avvarrà di ciascun elemento per la determinazione dell’entità dell’ammenda. Dare indicazioni circa l’entità delle ammende previste, prima che le imprese siano state poste in grado di esporre le loro difese circa gli addebiti mossi contro di esse, equivarrebbe ad anticipare in modo inopportuno la decisione della Commissione (v. sentenza BASF/Commissione, punto 39 supra, EU:T:2006:74, punto 62 e giurisprudenza ivi citata).

42      Nella fattispecie, è pacifico che l’adozione della decisione del 2007 sia stata preceduta dall’invio alla ricorrente, il 20 aprile 2006, di una comunicazione degli addebiti (in prosieguo: la «comunicazione degli addebiti del 2006»). Tenuto conto del fatto che nella decisione impugnata è previsto espressamente che essa costituisce una decisione di modifica della decisione del 2007, il procedimento di adozione della stessa costituisce la prosecuzione del procedimento sfociato nella decisione del 2007. In tali circostanze, il contenuto della comunicazione degli addebiti del 2006 può essere preso in considerazione per verificare il rispetto dei diritti della difesa della ricorrente nel procedimento sfociato nell’adozione della decisione impugnata, purché non sia rimesso in discussione dalla sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343).

43      Al riguardo, al punto 9.2 della comunicazione degli addebiti del 2006, la Commissione ha dichiarato espressamente che intendeva infliggere ammende ai destinatari di detto documento (punto 408) e ha precisato i fattori essenziali per la determinazione dell’importo di tali ammende (punti da 409 a 416), tra i quali, in particolare, la gravità dell’infrazione, la sua natura intenzionale e duratura, la segretezza e l’istituzionalizzazione dell’intesa, le sue dimensioni geografiche, il peso relativo dell’infrazione commessa dalle varie imprese, in particolare per quanto riguarda la durata della loro partecipazione e la loro importanza nel mercato delle GIS, e la volontà di garantire un effetto dissuasivo delle ammende.

44      Pertanto, contrariamente a quanto ha sostenuto la ricorrente in udienza, la comunicazione degli addebiti del 2006 risponde ai requisiti fissati dalla giurisprudenza citata supra al punto 40 per quanto riguarda il rispetto dei diritti della difesa.

45      Inoltre, sebbene la sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343), abbia annullato la decisione del 2007 nella parte in cui era stata inflitta un’ammenda alla ricorrente, essa non ha rimesso in discussione la veridicità, la pertinenza o la fondatezza degli elementi di diritto e di fatto relativi al calcolo dell’importo dell’ammenda presentati nella comunicazione degli addebiti del 2006 e sintetizzati supra al punto 43.

46      In particolare, il Tribunale non ha censurato né la volontà della Commissione di garantire un effetto dissuasivo delle ammende né la sua scelta di collegare il peso relativo dell’infrazione commessa dalle varie imprese alla loro importanza nel mercato delle GIS, in quanto si è limitato a rilevare che, nelle circostanze del caso di specie, non era giustificato basare quest’ultimo esercizio sull’attribuzione di anni di riferimento diversi a imprese diverse.

47      Pertanto, le constatazioni effettuate nella sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343), non ostano alla presa in considerazione delle indicazioni fornite nella comunicazione degli addebiti del 2006, riguardo alla determinazione dell’importo dell’ammenda, in fase di controllo del rispetto dei diritti della difesa della ricorrente nell’ambito del procedimento sfociato nella decisione impugnata.

48      Gli altri argomenti fatti valere dalla ricorrente a sostegno della prima parte del secondo motivo non possono rimettere in discussione tale conclusione.

49      La ricorrente fa quindi valere la giurisprudenza secondo la quale la comunicazione degli addebiti è richiesta per consentire all’impresa interessata di difendersi non solo contro la constatazione di una violazione, ma anche contro l’inflizione di un’ammenda che non sia stata menzionata nella precedente comunicazione degli addebiti (sentenza del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Racc., EU:T:2000:77, punto 480).

50      Orbene, tale giurisprudenza riguarda il caso in cui, nella decisione finale, la Commissione aveva inflitto ammende, al contempo, ad imprese e ad associazioni professionali, mentre la comunicazione degli addebiti faceva unicamente riferimento all’intenzione della Commissione di infliggere ammende alle imprese. Pertanto, i diritti della difesa delle associazioni professionali interessate erano stati violati in quanto queste ultime non erano state invitate, nel corso del procedimento amministrativo, a presentare le loro osservazioni sull’eventuale esercizio del potere della Commissione di infliggere loro ammende (sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, punto 49 supra, EU:T:2000:77, punto 480).

51      Per contro, nella fattispecie, il punto 408 della comunicazione degli addebiti del 2006 faceva espressamente riferimento all’intenzione della Commissione di infliggere ammende ai destinatari di detto documento, ivi compresa la ricorrente. Pertanto, la sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, punto 49 supra (EU:T:2000:77), è stata pronunciata in circostanze di fatto effettivamente diverse e non può quindi suffragare la fondatezza degli argomenti della ricorrente.

52      Occorre effettuare la stessa constatazione riguardo alla presunta prassi decisionale della Commissione, comprendente tre decisioni.

53      Infatti, per quanto attiene alla decisione 94/215/CECA della Commissione, del 16 febbraio 1994, riadottata l’8 novembre 2006 (procedimento COMP/38.907 – Travi in acciaio), l’invio di una nuova comunicazione degli addebiti era dovuta al fatto che la comunicazione degli addebiti precedente era stata inviata alla TradeArbed SA, mentre l’ammenda era stata inflitta, in definitiva, alla società controllante, la Arbed SA. Quanto alla decisione 98/247/CECA della Commissione, del 21 gennaio 1998, riadottata il 20 dicembre 2006 (procedimento COMP/39.234 – Extra di lega – riadozione), l’illegittimità consisteva nel fatto che, nella decisione finale, la ThyssenKrupp Stainless AG era stata ritenuta responsabile della partecipazione della Thyssen Stahl AG all’intesa, senza che tale imputazione fosse stata prevista nella comunicazione degli addebiti e, pertanto, senza che la ThyssenKrupp Stainless avesse potuto difendersi al riguardo. Per quanto attiene alla decisione della Commissione del 20 dicembre 2001, riadottata il 23 giugno 2010 (procedimento COMP/36.212 – Carta autocopiante), l’illegittimità riguardava, viceversa, il fatto che la Bolloré SA non potesse desumere dalla comunicazione degli addebiti precedente l’intenzione della Commissione di basarsi sul suo coinvolgimento diretto nell’intesa, e non solo su quello della sua controllata, la Copigraph.

54      Pertanto, nei tre casi, l’invio di una nuova comunicazione degli addebiti derivava dal fatto che la Commissione aveva deciso di imputare alle imprese comportamenti non previsti dalla comunicazione degli addebiti precedente. Ciò non avviene nel caso di specie, circostanza che la ricorrente, peraltro, non contesta.

55      Quanto alla comunicazione sulle migliori pratiche, i punti relativi al contenuto della comunicazione degli addebiti riguardante l’irrogazione delle ammende sono così redatti:

«84.      La comunicazione degli addebiti specificherà chiaramente se la Commissione intende infliggere ammende alle imprese nel caso in cui gli addebiti dovessero essere confermati [articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003]. In tali casi, la comunicazione degli addebiti deve fare riferimento ai principi stabiliti in materia dagli orientamenti in materia di ammende. Nella comunicazione degli addebiti la Commissione indicherà gli elementi di fatto e di diritto che possono portare ad irrogare un’ammenda, come la durata e la gravità dell’infrazione, e precisare se l’infrazione è stata commessa intenzionalmente o per negligenza. La comunicazione degli addebiti deve inoltre precisare in maniera sufficientemente precisa quali fatti possono costituire circostanze aggravanti e, limiti per quanto possibile, le circostanze attenuanti.

85.      Pur non avendo alcun obbligo giuridico al riguardo, al fine di accrescere la trasparenza la Commissione procura di inserire nella comunicazione degli addebiti (sulla base delle informazioni disponibili) ulteriori elementi rilevanti ai fini del calcolo delle ammende, compresi i dati relativi alle vendite effettuate che devono essere presi in considerazione e l’anno o gli anni che saranno presi in considerazione per il valore di tali vendite. Tali informazioni possono essere fornite alle parti anche dopo l’invio della comunicazione degli addebiti. In entrambi i casi, le parti hanno la possibilità di presentare osservazioni».

56      Orbene, innanzi tutto, come fa valere la Commissione, il punto 7 della comunicazione sulle migliori pratiche dispone espressamente che «[detta] comunicazione non crea nessun nuovo diritto od obbligo, né modifica i diritti e gli obblighi che derivano dal trattato [FUE], dal regolamento (CE) n. 1/2003, dal regolamento di esecuzione e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea». Pertanto, la comunicazione sulle migliori pratiche non può, in ogni caso, derogare alla giurisprudenza esposta supra ai punti da 39 a 41.

57      Inoltre, la stessa constatazione è tanto più valida per gli elementi di cui al punto 85 della comunicazione sulle migliori pratiche, in quanto la Commissione ha espressamente precisato che la loro indicazione nella comunicazione degli addebiti non costituiva oggetto di un obbligo giuridico e che essa poteva, in ogni caso, comunicarli alle imprese interessate in una fase successiva.

58      Infine, gli elementi di cui al punto 84 della comunicazione sulle migliori pratiche corrispondono a quelli previsti dalla giurisprudenza esposta supra ai punti da 39 a 41. In tali circostanze, dall’esame svolto supra ai punti 43 e 44 emerge che la comunicazione degli addebiti del 2006 risponde ai requisiti fissati al punto 84 della comunicazione sulle migliori pratiche.

59      Pertanto, l’esame della comunicazione sulle migliori pratiche non suffraga le affermazioni della ricorrente.

60      Lo stesso dicasi per quanto riguarda le dichiarazioni del 14 aprile 2011 formulate dal membro della Commissione responsabile della concorrenza e menzionate dalla ricorrente. Infatti, da un lato, siffatte dichiarazioni non possono vincolare la Commissione al momento dell’adozione delle decisioni di irrogazione delle ammende per la violazione delle norme giuridiche in materia di concorrenza. D’altro lato, la presa di posizione di detto membro della Commissione, come riportata dalla ricorrente, fa riferimento a un impegno prospettico di natura politica e non costituisce espressione di una norma giuridica obbligatoria e vigente.

61      La ricorrente fa valere altresì che l’errore che ha giustificato l’annullamento della decisione del 2007 è un errore di diritto sostanziale che ha inevitabilmente inciso sulla validità delle misure preparatorie di tale decisione, il che implica, a suo avviso, la necessità di una nuova comunicazione degli addebiti.

62      Tuttavia, la ricorrente non precisa in qual modo le misure preparatorie della decisione del 2007 siano state inficiate dalla sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343).

63      Inoltre e in ogni caso, come è già stato rilevato, in sostanza, ai precedenti punti 45 e 46, le censure mosse dal Tribunale nella sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343), non riguardavano né l’individuazione di fatto e la valutazione giuridica dell’infrazione commessa dalla ricorrente né la determinazione dei fattori da prendere in considerazione nella determinazione dell’importo dell’ammenda. Il Tribunale ha censurato unicamente la scelta dei dati di riferimento che dovevano essere utilizzati per il calcolo dettagliato, costituente, pertanto, l’unica misura preparatoria che poteva essere inficiata dalla sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343). Orbene, dalla giurisprudenza citata supra ai punti da 39 a 41 emerge che tale calcolo non va effettuato nella comunicazione degli addebiti, essendo sufficiente l’indicazione dei fattori pertinenti alla luce dei diritti della difesa delle imprese interessate. Pertanto, neppure l’argomento relativo alle misure preparatorie dimostra che, nella fattispecie, era necessaria una nuova comunicazione degli addebiti.

64      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve concludere, anzitutto, che la comunicazione degli addebiti del 2006 ha fornito alla ricorrente gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa, anche per quanto riguarda l’irrogazione di un’ammenda, inoltre, che la sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343) non ha inciso sulla veridicità, sulla pertinenza o sulla fondatezza di tali elementi e, infine, che, nella decisione impugnata, la Commissione non ha tenuto conto di elementi nuovi a carico della ricorrente, rispetto a quelli indicati nella comunicazione degli addebiti del 2006.

65      In tali circostanze, la Commissione non era tenuta ad inviare alla ricorrente una nuova comunicazione degli addebiti, il che implica che la prima parte del secondo motivo deve essere respinta.

–       Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentita della ricorrente riguardo all’importo addizionale

66      Con la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente sostiene che i suoi diritti della difesa sono stati violati in quanto la lettera di esposizione dei fatti non trattava tutti gli elementi rilevanti ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta, nonostante l’obbligo, per la Commissione, di inserirvi quanti più dettagli possibile riguardo al metodo di tale calcolo.

67      Infatti, la lettera di esposizione dei fatti non avrebbe esaminato l’intenzione della Commissione di imporre un importo addizionale di ammenda di EUR 4,65 milioni risultante dall’applicazione del coefficiente di dissuasione della ricorrente per il periodo di attività della TM T&D, considerato supra al punto 20 (in prosieguo: l’«importo addizionale»).

68      Pertanto, la ricorrente sostiene di non aver potuto presentare le sue osservazioni sull’applicazione dell’importo addizionale, previsto al punto 78 della decisione impugnata, il che implica che la Commissione ha violato i suoi diritti della difesa.

69      La ricorrente ritiene, inoltre, che l’imposizione dell’importo addizionale, oltre all’ammenda inflitta alla TM T&D, sia errata.

70      La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti formulati dalla ricorrente.

71      Per quanto riguarda la censura vertente sulla violazione dei diritti della difesa, va ricordato che, secondo la giurisprudenza, il rispetto di tali diritti esige che l’interessato sia stato messo in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegati, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare l’asserita infrazione del Trattato (sentenza del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc., EU:C:2004:6, punto 66).

72      Inoltre, è già stato ricordato supra al punto 40 che, dal momento che la Commissione, nella comunicazione degli addebiti, dichiara espressamente che vaglierà se sia il caso di infliggere ammende alle imprese interessate e indica i principali elementi di fatto e di diritto che possono implicare l’irrogazione di un’ammenda, essa adempie il suo obbligo di rispettare il diritto delle imprese di essere sentite, poiché fornisce loro le indicazioni necessarie per difendersi non solo contro l’accertamento dell’infrazione, ma altresì contro il fatto di vedersi infliggere un’ammenda (v. sentenza BASF/Commissione, punto 39 supra, EU:T:2006:74, punto 48 e giurisprudenza ivi citata).

73      Nella fattispecie, dal punto 78 della decisione impugnata emerge chiaramente che l’importo addizionale mira a garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda inflitta alla ricorrente. Orbene, come è stato constatato supra al punto 43, la volontà di garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda è stata adeguatamente menzionata al punto 9.2 della comunicazione degli addebiti del 2006, che può essere presa in considerazione nella fattispecie (v. supra, punto 42). Pertanto, i requisiti fissati dalla giurisprudenza richiamata supra ai punti 40 e 72 sono stati rispettati dalla Commissione per quanto riguarda l’importo addizionale.

74      Tuttavia, tale constatazione fa salvo l’obbligo della Commissione, in forza della giurisprudenza citata supra al punto 71, di fornire alla ricorrente, a seguito dell’invio della comunicazione degli addebiti, elementi supplementari quanto alle modalità di attuazione della sua volontà di garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda, onde consentirle di far valere in modo efficace il suo punto di vista al riguardo, anche per quanto attiene all’imposizione dell’importo addizionale.

75      Tuttavia, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, poiché la lettera di esposizione dei fatti non ha uno status procedurale particolare, non è necessario che gli elementi in questione siano stati indicati esplicitamente dalla Commissione proprio in tale documento. Occorre piuttosto verificare se, tenuto conto dello svolgimento dell’intero procedimento sfociato nell’adozione della decisione impugnata, la ricorrente sia stata posta in grado, in modo adeguato, di comprendere tale intenzione e di rispondere.

76      In primo luogo, al riguardo, occorre rilevare che elementi pertinenti in tale contesto emergono dalla decisione del 2007. Infatti, il punto 491 di tale decisione determina il coefficiente di dissuasione applicabile alla ricorrente, mentre il punto 503 della stessa decisione prevede espressamente, contrariamente a quanto sostenuto in udienza dalla ricorrente, che a quest’ultima sia imposto un importo addizionale, calcolato in base al medesimo coefficiente, per il periodo di attività della TM T&D. Alla luce di tali punti, la ricorrente era quindi in grado di comprendere che la Commissione intendeva garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda anche per quanto riguarda il periodo di attività della TM T&D.

77      In secondo luogo, nella sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343) non vi sono elementi che consentano di ritenere che la scelta della Commissione di garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda inflitta alla ricorrente anche per quanto riguarda il periodo di attività della TM T&D sia illegittima o inadeguata, in quanto detta sentenza non tratta tale questione.

78      Inoltre, al punto 20 della lettera di esposizione dei fatti, la Commissione ha chiarito che, nella nuova decisione da adottare in seguito alla sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343), non avrebbe tenuto conto di nuovi elementi a carico della ricorrente e il calcolo della nuova ammenda sarebbe stato basato sulla valutazione dei fatti svolta nella decisione del 2007, rispettando, al contempo, i principi enunciati nella sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343), e nella sentenza del 12 luglio 2011, Mitsubishi Electric/Commissione (T‑133/07, Racc., EU:T:2011:345). Ai punti 22, 31 e 32 della lettera di esposizione dei fatti, la Commissione ha ricordato la sua intenzione di fissare l’importo dell’ammenda a un livello sufficientemente elevato per garantire il suo effetto dissuasivo e ha precisato che la sua valutazione al riguardo sarebbe stata basata sul fatturato totale della ricorrente e della Melco. Ai punti 21 e 41 della lettera di esposizione dei fatti, la Commissione ha invitato la ricorrente e la Melco a presentare le loro osservazioni, in particolare per quanto riguarda il metodo di calcolo e i parametri pertinenti, e ha impartito loro un termine per provvedere in tal senso.

79      Pertanto, alla lettura della lettera di esposizione dei fatti, la ricorrente era in grado di comprendere, da un lato, che, nei limiti in cui fossero stati compatibili con la sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343), i parametri di calcolo dell’importo dell’ammenda inflitta con la decisione del 2007 dovevano essere ripresi nella decisione da adottare e, dall’altro, che tali parametri implicavano la volontà di garantire un effetto dissuasivo dell’ammenda. Orbene, dato che la stessa volontà aveva indotto la Commissione, nella decisione del 2007, a imporre alla ricorrente un importo addizionale per il periodo di attività della TM T&D, la ricorrente era in grado di comprendere che un importo addizionale analogo poteva esserle imposto dalla Commissione nella decisione impugnata.

80      La ricorrente sostiene, in proposito, che, nella lettera di esposizione dei fatti, non è stato fatto riferimento, ai punti 31 e 32, alla decisione del 2007 per quanto riguarda l’imposizione dell’importo addizionale, mentre è stato fatto riferimento ad altri aspetti del calcolo dell’importo dell’ammenda, in particolare ai punti 26 e 39.

81      Senza necessità di esaminare la ricevibilità di tale argomento, contestato dalla Commissione, è sufficiente rilevare che, come è stato osservato supra ai punti 78 e 79, la circostanza secondo la quale la decisione da adottare si sarebbe basata, per quanto possibile, sui parametri di cui si era tenuto conto nella decisione del 2007, emergeva chiaramente dalla lettera di esposizione dei fatti, e in particolare dal punto 20, nonostante la mancanza di un riferimento esplicito alla decisione del 2007 ai punti 31 e 32 di detta lettera.

82      A ciò si aggiunge che, ai punti 21 e 22 delle sue osservazioni sulla lettera di esposizione dei fatti, la ricorrente ha fatto riferimento al coefficiente di dissuasione ad essa applicabile, senza chiedersi a quale periodo dovesse essere applicato. Pertanto, le osservazioni della ricorrente sulla lettera di esposizione dei fatti non fanno riferimento a incertezze quanto alla determinazione di tale periodo.

83      Infine, le parti dissentono sulla questione se l’applicazione del coefficiente di dissuasione per il periodo di attività della TM T&D sia stata menzionato nella riunione del 12 giugno 2012. La Commissione sostiene la tesi affermativa, fondandosi sul verbale interno dalla stessa redatto per tale riunione. La ricorrente si oppone all’interpretazione della Commissione, facendo rifermento alla sintesi redatta dai suoi avvocati al termine di tale riunione, presentata in allegato alla sua lettera del 15 aprile 2015.

84      Al riguardo, occorre rilevare che, sebbene il verbale interno della Commissione contenga, al secondo trattino della terza pagina, un passaggio che potrebbe essere eventualmente interpretato come riferito all’applicazione del coefficiente di dissuasione per il periodo di attività della TM T&D, tale passaggio non è stato redatto in modo sufficientemente chiaro, come ha ammesso la stessa Commissione; il che implica che non può essere preso in considerazione dal Tribunale.

85      Ciò premesso, risulta espressamente sia da altre parti del verbale interno della Commissione, redatte in modo chiaro e preciso, sia dalla sintesi redatta dagli avvocati della ricorrente, che può essere presa in considerazione in quanto costituisce una reazione alle affermazioni della Commissione formulate in risposta ai quesiti del Tribunale (v., in tal senso, sentenza del 14 aprile 2005, Gaki‑Kakouri/Corte di giustizia, C‑243/04 P, EU:C:2005:238, punto 32), che, secondo la Commissione, non si dovevano modificare i parametri di calcolo dell’importo dell’ammenda adottati nella decisione del 2007, che non erano stati censurati dal Tribunale e che l’unica modifica del metodo doveva quindi riguardare l’anno di riferimento. Orbene, come è stato constatato supra, ai punti 76 e 77, il coefficiente di dissuasione è stato applicato dalla Commissione al periodo di attività della TM T&D nella decisione del 2007, senza che tale elemento del calcolo dell’importo dell’ammenda sia stato successivamente censurato dal Tribunale.

86      In tali circostanze, si deve ritenere che la posizione espressa dalla Commissione nella riunione del 12 giugno 2012, come riportata sia nel verbale interno di quest’ultima sia nella sintesi redatta dagli avvocati della ricorrente, corroborasse gli altri elementi pertinenti da cui emergeva che essa intendeva applicare il coefficiente di dissuasione al periodo di attività della TM T&D e quindi imporre alla ricorrente l’importo addizionale.

87      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve concludere che, sin dalla comunicazione degli addebiti del 2006, la ricorrente sapeva che la Commissione intendeva garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda inflitta. Quantomeno, sin dalla decisione del 2007, essa era in grado di comprendere che tale intenzione implicava l’imposizione di un importo addizionale per il periodo di attività della TM T&D. Tale intenzione non è stata rimessa in discussione dalla sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343), ed è stata riaffermata sia nella lettera di esposizione dei fatti sia nella riunione del 12 giugno 2012.

88      Ciò considerato, gli argomenti della ricorrente non consentono di dimostrare che i suoi diritti della difesa sarebbero stati violati per quanto attiene all’intenzione della Commissione di imporle l’importo addizionale. Pertanto, occorre respingere la seconda parte nei limiti in cui si riferisce alla violazione di detti diritti.

89      Nella misura in cui la ricorrente sostiene, inoltre, che l’imposizione dell’importo addizionale dipende da un errore, occorre rilevare che il suo argomento è inoperante nell’ambito del presente motivo, in quanto non è diretto a dimostrare la violazione dei suoi diritti della difesa.

90      Peraltro, in ogni caso, la ricorrente si limita a rilevare, a tal proposito, che, considerato che la decisione impugnata ha inflitto ammende diverse «per la Toshiba» e «per la TM T&D», l’importo addizionale non poteva essere applicato come maggiorazione alla seconda ammenda, dato che la TM T&D si distingueva dai suoi azionisti e il suo fatturato non era sufficientemente rilevante per giustificare l’applicazione di un coefficiente di dissuasione. Orbene, tale argomento si fonda su una premessa errata, in quanto la decisione impugnata non ha inflitto ammende distinte «per la ricorrente» e «per la TM T&D», bensì un’ammenda unica alla ricorrente per la sua partecipazione all’infrazione. Del resto, il fatto che una parte dell’ammenda inflitta alla ricorrente corrisponda al periodo di attività della TM T&D non implica affatto che la medesima parte di ammenda non possa essere aumentata con l’importo addizionale per garantire un effetto dissuasivo nei confronti della ricorrente, ritenuta responsabile dell’infrazione commessa dalla TM T&D.

91      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre respingere la seconda parte del secondo motivo e, di conseguenza, respingere tale motivo nel suo insieme.

 Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

92      Con il quarto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha sufficientemente motivato l’importo di partenza della TM T&D, utilizzato nella decisione impugnata per calcolare l’importo di partenza dell’ammenda della ricorrente, l’ammenda corrispondente al periodo di attività della TM T&D, nonché l’importo addizionale. La ricorrente precisa, al riguardo, che il fondamento sul quale la Commissione ha calcolato un importo di partenza di EUR 31 000 000 per la TM T&D non è stato chiarito nella decisione del 2007 e che la decisione impugnata riprende il medesimo importo senza che sia stata fornita una spiegazione supplementare. Pertanto, determinando l’importo di partenza della TM T&D, la Commissione avrebbe agito arbitrariamente e avrebbe violato l’obbligo di motivazione.

93      La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti formulati dalla ricorrente.

94      Secondo la giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’articolo 296 TFUE deve far apparire in maniera chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui promana l’atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato ai fini della difesa dei loro diritti e al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo (v., per analogia, sentenza del 18 settembre 2003, Volkswagen/Commissione, C‑338/00 P, Racc., EU:C:2003:473, punto 124 e giurisprudenza ivi citata). Se è pur vero che la Commissione, in forza dell’articolo 296 TFUE, è tenuta a menzionare gli elementi di fatto e di diritto da cui dipendono la motivazione della decisione e le considerazioni giuridiche che l’hanno indotta ad emanare la decisione, la suddetta norma non esige, tuttavia, che la Commissione discuta tutti i punti di fatto e di diritto che siano stati trattati nel corso del procedimento amministrativo (v., per analogia, sentenza Volkswagen/Commissione, cit., EU:C:2003:473, punto 127 e giurisprudenza ivi citata). La necessità della motivazione deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto, o altre persone che ne sono interessate direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni (v. sentenza del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc., EU:C:1998:154, punto 63 e giurisprudenza ivi citata). La suesposta giurisprudenza è applicabile per analogia, alle decisioni della Commissione che constatano un’infrazione all’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo.

95      In tale contesto, occorre ricordare che nella decisione impugnata è previsto espressamente che essa costituisce una decisione di modifica della decisione del 2007, per quanto riguarda le ammende inflitte alla ricorrente e alla Melco. In tali circostanze, la motivazione della decisione del 2007, purché su di essa non abbia inciso la sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343), e non sia contraddetta dalla formulazione letterale della decisione impugnata, può essere presa in considerazione in sede di esame del presente motivo.

96      Al riguardo, ai punti da 57 a 61 della decisione impugnata, la Commissione ha considerato che, data la particolare gravità dell’infrazione in esame, si dovesse applicare un trattamento differenziato per riflettere la diversa capacità delle varie imprese di arrecare un pregiudizio significativo alla concorrenza. Essa ha ritenuto che tale trattamento differenziato dovesse assumere la forma di una classificazione degli importi di partenza in base ai fatturati mondiali relativi alle GIS per il 2003, forniti dalle varie imprese che avevano partecipato all’infrazione. Rinviando alla classificazione stabilita ai punti da 484 a 488 della decisione del 2007, la Commissione ha rilevato, al punto 61 della decisione impugnata, che il fatturato mondiale della TM T&D per le GIS la collocava nella seconda categoria, il che implicava che il suo importo ipotetico di partenza era di EUR 31 000 000.

97      Al punto 483 della decisione del 2007 si precisa inoltre che le categorie sono state definite in modo tale che le differenze tra le quote di mercato delle GIS delle imprese appartenenti alla stessa categoria fossero meno rilevanti delle differenze tra le quote di mercato delle imprese collocate in categorie differenti.

98      In tale contesto, dal punto 1 A degli orientamenti per il calcolo delle ammende emerge inoltre che, per quanto riguarda le infrazioni particolarmente gravi, l’importo di partenza prevedibile era superiore a EUR 20 000 000.

99      Orbene, detti elementi sono tali da consentire alla ricorrente di comprendere gli elementi di valutazione che hanno consentito alla Commissione di determinare la gravità dell’infrazione commessa, il che implica che la Commissione ha rispettato l’obbligo di motivazione ad essa incombente e che non era tenuta, in particolare, ad inserire nella decisione impugnata una spiegazione più dettagliata ovvero dati relativi all’esatta determinazione dell’importo di partenza della TM T&D (v., in tal senso, sentenza del 29 aprile 2004, Tokai Carbon e a./Commissione, T‑236/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, Racc., EU:T:2004:118, punto 252).

100    Inoltre, sebbene la Commissione non precisi nella decisione impugnata per quali ragioni essa abbia scelto la somma esatta di EUR 31 000 000 per le imprese della seconda categoria, tra le quali la TM T&D, tale scelta non può essere qualificata arbitraria e non supera i limiti del potere discrezionale di cui essa dispone in materia (v., per analogia, sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, punto 99 supra, EU:T:2004:118, punto 224), in quanto è limitata dagli elementi richiamati supra ai punti da 96 a 98.

101    Ciò premesso, occorre respingere il quarto motivo.

 Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda l’importo di partenza dell’ammenda

102    Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento nel calcolare l’ammenda che le è stata inflitta in base all’importo di partenza della TM T&D, e non già in base al fatturato di quest’ultima.

103    La ricorrente sostiene, al riguardo, che, anziché determinare un importo ipotetico di partenza per la TM T&D e ripartirlo tra essa stessa e la Melco, la Commissione avrebbe dovuto, anzitutto, ripartire tra loro due il fatturato della TM T&D per il 2003, successivamente, calcolare le loro quote di mercato mondiale nel 2003 in base alle rispettive quote del fatturato della TM T&D e, infine, classificarle nel gruppo di importi di partenza appropriato, determinato nella decisione del 2007 in base alle quote di mercato mondiale. La ricorrente sostiene che, in tal modo, avrebbe ricevuto lo stesso trattamento dei produttori europei.

104    La ricorrente suffraga la sua posizione con quattro serie di argomenti.

105    In primo luogo, essa fa valere la decisione del 2007, la sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343), nonché taluni passaggi della decisione impugnata, da cui emergerebbe che la determinazione dell’importo delle ammende doveva essere fondata sul valore delle vendite di GIS nel 2003.

106    In secondo luogo, la ricorrente fa valere diversi argomenti riguardanti, in sostanza, una presunta incoerenza tra la scelta di determinare un importo di partenza per la TM T&D e il fatto che le ammende siano state inflitte alla ricorrente in quanto tale.

107    Inoltre, la ricorrente censura la constatazione della Commissione contenuta al punto 66 della decisione impugnata secondo la quale il metodo che essa ha proposto avrebbe comportato il ricorso al suo fatturato virtuale del 2001.

108    Infine, secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe rifiutato di seguire il metodo che essa proponeva senza fornire una motivazione adeguata e, in particolare, senza indicare le ragioni per cui detto metodo sarebbe stato errato o inadeguato.

109    La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti formulati dalla ricorrente.

110    In via preliminare, si deve ricordare che la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nel fissare gli importi delle ammende al fine di orientare il comportamento delle imprese verso il rispetto delle regole di concorrenza (v. sentenza Tokai Carbon e a./Commissione, punto 99 supra, EU:T:2004:118, punto 216 e giurisprudenza ivi citata).

111    L’importo dell’ammenda è fissato dalla Commissione in funzione della gravità dell’infrazione e, se occorre, della sua durata. La gravità dell’infrazione deve essere accertata sulla scorta di criteri come le circostanze proprie del caso di specie, il suo contesto e l’effetto dissuasivo delle ammende. Devono essere presi in considerazione elementi obiettivi come il contenuto e la durata dei comportamenti anticoncorrenziali, il loro numero e la loro intensità, l’estensione del mercato interessato e il deterioramento subìto dall’ordine pubblico economico. L’analisi deve considerare altresì l’importanza relativa e la quota di mercato delle imprese responsabili, nonché un’eventuale recidiva (sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 71 supra, punti da 89 a 91).

112    Tuttavia, ogni volta che decide di infliggere ammende ai sensi del diritto della concorrenza, la Commissione è tenuta a rispettare i principi generali del diritto, tra i quali figura il principio della parità di trattamento, quale interpretato dai giudici dell’Unione (sentenza del 27 settembre 2006, Archer Daniels Midland/Commissione, T‑59/02, Racc., EU:T:2006:272, punto 315). Secondo una giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento o di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del 14 maggio 1998, BPB de Eendracht/Commissione, T‑311/94, Racc., EU:T:1998:93, punto 309 e giurisprudenza ivi citata).

113    Nella fattispecie, occorre rilevare, in via preliminare, che la ricorrente non contesta il fatto che, durante l’anno di riferimento, ossia il 2003, essa non avesse registrato vendite di GIS operando direttamente, dato che, nel 2002, aveva trasferito le sue attività in tale settore alla TM T&D.

114    Tale circostanza implica che l’ammenda della ricorrente non poteva essere calcolata esattamente allo stesso modo dell’ammenda dei destinatari europei della decisione del 2007 e che, su tale punto, la sua situazione non era quindi paragonabile alla situazione di questi ultimi.

115    In tali circostanze, correttamente la Commissione ha scelto di determinare un importo ipotetico di partenza per la TM T&D e di ripartirlo tra i suoi azionisti, anziché ripartire le vendite mondiali di GIS della TM T&D tra i suoi azionisti e determinare i loro importi di partenza individuali in base alle loro rispettive quote nelle suddette vendite.

116    Infatti, come emerge dal punto 2 della decisione impugnata e dal punto 61 della decisione del 2007, la TM T&D era un’impresa comune a pieno titolo responsabile della produzione e della vendita di GIS. Pertanto, la TM T&D costituiva un’entità distinta dai suoi azionisti, sebbene controllata congiuntamente dagli stessi.

117    Tale circostanza risulta peraltro dal punto 7.2.7 della decisione del 2007, dedicato alla determinazione dei suoi destinatari. Infatti, ai punti 407 e 435 della suddetta decisione, la ricorrente e la Melco sono state espressamente ritenute responsabili, quali azioniste, dell’«infrazione commessa dalla TM T&D tra il 1° ottobre 2002 e l’11 maggio 2004».

118    Gli argomenti della ricorrente non sono idonei a rimettere in discussione tale conclusione.

119    Infatti, con la sua prima serie di argomenti, menzionata supra al punto 105, la ricorrente sostiene che dalla decisione del 2007, dalla sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343), e dai punti 59, 60, 62 e 66 della decisione impugnata emerge che la determinazione dell’importo delle ammende avrebbe dovuto essere basata sul valore delle vendite di GIS individuali, realizzate da essa stessa e dalla Melco nel 2003.

120    Orbene, dai punti 59 e 60 della decisione impugnata emerge, in sostanza, che, nel caso della ricorrente, la regola generale seguita nella decisione del 2007 e sulla quale il Tribunale ha insistito nella sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343), ossia l’utilizzo del 2003 quale anno di riferimento per la determinazione del valore delle vendite, deve essere applicata secondo particolari modalità, dato che, nel suddetto anno, la ricorrente non ha registrato vendite di GIS operando direttamente, considerato il fatto che aveva trasferito le sue attività in tale settore alla TM T&D.

121    Tale interpretazione è confermata sia dai punti 62 e 66 della decisione impugnata sia dalla sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343), nella quale il Tribunale ha espressamente menzionato il metodo seguito dalla Commissione nella decisione impugnata quale esempio appropriato.

122    Per quanto riguarda la seconda serie di argomenti, menzionata supra al punto 106, la ricorrente sostiene che la Commissione fa erroneamente riferimento alla «parte della TM T&D nell’infrazione», dato che spettava alla Commissione stabilire non già l’ammenda della TM T&D, bensì quella delle sue controllanti. In tale contesto, il fatturato della TM T&D costituirebbe la somma dei fatturati della ricorrente e della Melco relativi alle GIS.

123    Orbene, anzitutto, come emerge da quanto esposto supra al punto 117, la circostanza che la Commissione abbia fatto riferimento all’infrazione commessa dalla TM T&D è pienamente coerente con le constatazioni effettuate nella decisione del 2007.

124    Inoltre, data la posizione della TM T&D quale entità distinta, erroneamente la ricorrente sostiene che il fatturato della TM T&D costituirebbe semplicemente la somma dei fatturati dei suoi azionisti relativi alle GIS.

125    Infine, in termini più generali, il fatto che le ammende irrogate nella decisione impugnata siano state inflitte unicamente alla ricorrente e alla Melco, considerato lo scioglimento della TM T&D nel 2005, non può comportare che la Commissione sia tenuta a scindere artificialmente il fatturato di quest’ultima, non tenendo conto del fatto che essa era attiva nel mercato nell’anno di riferimento quale operatore distinto dai suoi azionisti. Infatti, detto approccio equivarrebbe effettivamente a discostarsi dall’intenzione espressa dalla Commissione di basarsi sui fatturati realizzati nel predetto anno nella determinazione dell’importo delle ammende.

126    Nell’ambito della terza serie di argomenti, richiamata supra al punto 107, la ricorrente contesta il fatto che il ricorso al metodo da essa suggerito comporti il ricorso a «fatturati virtuali per il 2001». La ricorrente precisa che aveva un fatturato reale nel 2001 e che, in ogni caso, non spettava alla Commissione calcolare il suo fatturato virtuale per il 2001, bensì per il 2003, e confrontarlo successivamente con i fatturati reali di altri partecipanti all’infrazione.

127    Al riguardo, si deve ammettere che il significato della quinta frase del punto 66 della decisione impugnata, secondo la quale il metodo suggerito dalle ricorrenti «sarebbe inadeguato in quanto implicherebbe il confronto tra i fatturati virtuali per il 2001 della Melco e [della] Toshiba e i fatturati per il 2003 delle altre imprese», non è del tutto chiaro, dato che, in particolare, la Commissione non ha definito la nozione di «fatturato virtuale per il 2001».

128    Ciò premesso, nella terza e nella quarta frase del punto 66 della decisione impugnata, la Commissione ha chiarito che il metodo proposto dalla ricorrente non consentirebbe di riflettere il peso della TM T&D, quale entità che ha partecipato all’infrazione nel 2003, nell’ambito di quest’ultima. Pertanto, letta nel contesto delle frasi immediatamente precedenti, la quinta frase del medesimo punto 66 indica che, secondo la Commissione, il metodo proposto dalla ricorrente comporterebbe la scissione artificiale del fatturato della TM T&D, nonostante la sua qualità di entità distinta dai suoi azionisti, per determinare fatturati virtuali di questi ultimi. Orbene, come emerge supra dai punti da 115 a 117 e da 123 a 125, tale constatazione della Commissione è fondata.

129    Con la quarta serie di argomenti, sintetizzata supra al punto 108, la ricorrente lamenta il fatto che la Commissione non abbia motivato il rigetto del metodo da essa stessa proposto e non abbia in particolare indicato le ragioni per cui detto metodo sarebbe stato errato o inadeguato.

130    Orbene, da un lato, poiché il presente motivo non riguarda la violazione dell’obbligo di motivazione, l’affermazione della ricorrente è inoperante nel suo contesto.

131    D’altro lato, detta affermazione, in ogni caso, manca manifestamente di qualsiasi fondamento di fatto. Infatti, come è stato appena esposto supra ai punti 127 e 128, la Commissione ha indicato, al punto 66 della decisione impugnata, i motivi per i quali riteneva inadeguato il metodo proposto dalla ricorrente.

132    Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il terzo motivo deve essere respinto.

 Sul quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda la determinazione del grado di colpevolezza della ricorrente rispetto ai produttori europei

133    La ricorrente sostiene che la Commissione ha violato il principio della parità di trattamento non prendendo in considerazione, nella fissazione dell’importo di partenza delle ammende, il suo minor grado di responsabilità rispetto ai produttori europei. Essa spiega, al riguardo, nell’atto introduttivo del ricorso, che, mentre i partecipanti europei all’infrazione hanno partecipato a due infrazioni, ossia l’intesa comune e l’attribuzione dei progetti di GIS nel SEE, i partecipanti giapponesi, tra i quali essa stessa, erano coinvolti soltanto nell’intesa comune.

134    La ricorrente afferma inoltre che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un’impresa non abbia partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell’intesa deve essere preso in considerazione nella valutazione della gravità dell’infrazione e nella determinazione dell’importo dell’ammenda. Orbene, nell’applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende, tale valutazione dovrebbe essere effettuata necessariamente in fase di fissazione dell’importo di partenza, dato che un’impresa che ha partecipato soltanto a un aspetto di un’intesa ha commesso un’infrazione meno grave rispetto all’impresa che ha partecipato a più aspetti della medesima intesa.

135    Nella replica la ricorrente precisa, in risposta agli argomenti della Commissione, che il quinto motivo non riguarda né la nozione di infrazione unica e continuata né la gravità del suo comportamento, considerata al punto 260 della sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra (EU:T:2011:343), bensì il suo contributo all’intesa, che deve essere preso in considerazione nella fissazione dell’importo dell’ammenda.

136    La Commissione contesta la fondatezza degli argomenti formulati dalla ricorrente. Essa afferma, in particolare, che l’infrazione constatata nella decisione del 2007 era un’infrazione unica e continuata e che la partecipazione a tale infrazione delle imprese giapponesi, tra le quali la ricorrente, non era meno grave di quella delle imprese europee.

137    Secondo la giurisprudenza, qualora un’infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse (v. sentenza dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc., EU:C:1999:356, punto 150 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, il fatto che un’impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un’intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato deve essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell’infrazione e nel determinare l’importo dell’ammenda (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit., EU:C:1999:356, punto 90).

138    Nella fattispecie, in primo luogo, è già stato ricordato supra ai punti da 2 a 4 che, nella decisione del 2007, la Commissione aveva constatato l’esistenza di un’infrazione unica e continuata che includeva l’intesa comune, l’accordo GQ e l’accordo EQ. Pertanto, la ricorrente sostiene, erroneamente, che le imprese europee hanno partecipato a due infrazioni, mentre essa stessa a partecipato soltanto a un’unica infrazione.

139    In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il suo contributo all’infrazione non è secondario per il fatto che non ha partecipato all’attribuzione dei progetti di GIS nel SEE, disciplinata dall’accordo EQ.

140    Al riguardo, è certamente vero che la partecipazione dei produttori giapponesi agli accordi e alle pratiche concordate, constatati nella decisione del 2007 e riguardanti il SEE, non era della stessa natura di quella dei produttori europei. Infatti, le imprese giapponesi, tra le quali la ricorrente, si sono impegnate, nell’ambito dell’intesa comune, a non penetrare nel mercato del SEE e la loro partecipazione consisteva quindi in un’omissione. Le imprese europee, invece, si sono ripartite i vari progetti di GIS sul medesimo mercato, con atti collusivi positivi (v., in tal senso, sentenza del 12 luglio 2011, Toshiba/Commissione, punto 8 supra, EU:T:2011:343, punto 260).

141    Tuttavia, occorre rilevare che l’omissione delle imprese giapponesi, tra le quali la ricorrente, era una condizione preliminare affinché l’attribuzione dei progetti di GIS nel SEE potesse essere effettuata tra i produttori europei secondo le regole concordate a tal fine (v., in tal senso, sentenza Toshiba/Commissione, punto 8 supra, EU:T:2011:343, punto 261). Pertanto, rispettando i loro impegni in forza dell’intesa comune, le imprese giapponesi fornivano un contributo necessario al funzionamento dell’infrazione nel suo insieme.

142    Pertanto, si deve concludere che il contributo della ricorrente all’infrazione è paragonabile a quello delle imprese europee, il che implica che la Commissione non ha violato il principio della parità di trattamento.

143    Ciò premesso, occorre respingere il secondo motivo.

144    Dato che tutti i motivi dedotti a sostegno della domanda principale sono respinti, tale domanda deve essere interamente respinta.

 Sulla domanda presentata in subordine, diretta alla riduzione dell’importo dell’ammenda

145    La ricorrente chiede al Tribunale di ridurre l’importo dell’ammenda ad essa inflitta nella decisione impugnata. La ricorrente fa riferimento, al riguardo, a un calcolo alternativo dalla stessa presentato in allegato all’atto introduttivo del ricorso.

146    La Commissione contesta la ricevibilità della presente domanda affermando l’inesistenza di qualsivoglia motivo a sostegno della stessa.

147    Senza necessità di statuire sull’eccezione di irricevibilità fatta valere dalla Commissione, occorre rilevare che il calcolo alternativo presentato dalla ricorrente non è suffragato da argomenti diversi da quelli esaminati nell’ambito della domanda principale e che esso consiste, in sostanza, nell’applicazione del metodo propugnato dalla ricorrente nell’ambito del terzo motivo. Pertanto, alla luce delle suesposte considerazioni e in mancanza di altri elementi, nella fattispecie, tali da comportare la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente, non si deve procedere, nell’esercizio della competenza estesa al merito del Tribunale, all’accoglimento della domanda presentata in subordine dalla ricorrente.

148    Pertanto, il ricorso deve essere interamente respinto.

 Sulle spese

149    Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Toshiba Corp. è condannata alle spese.

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 19 gennaio 2016.

Firme

Indice


Fatti

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla domanda principale, diretta all’annullamento della decisione impugnata

Sul secondo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa della ricorrente

– Sulla prima parte del secondo motivo, vertente sulla mancanza di una nuova comunicazione degli addebiti

– Sulla seconda parte del secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentita della ricorrente riguardo all’importo addizionale

Sul quarto motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

Sul terzo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda l’importo di partenza dell’ammenda

Sul quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento per quanto riguarda la determinazione del grado di colpevolezza della ricorrente rispetto ai produttori europei

Sulla domanda presentata in subordine, diretta alla riduzione dell’importo dell’ammenda

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.