Language of document : ECLI:EU:T:2016:18

Causa T‑404/12

Toshiba Corp.

contro

Commissione europea

«Concorrenza – Intese – Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature di comando con isolamento in gas – Decisione adottata a seguito dell’annullamento parziale della decisione iniziale da parte del Tribunale – Ammende – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Importo di partenza – Grado di partecipazione all’infrazione»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 gennaio 2016

1.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Valutazione – Decisione che modifica l’importo dell’ammenda adottata a seguito dell’annullamento parziale di una decisione iniziale – Considerazione del procedimento sfociato nella decisione iniziale

(Art. 81 CE; accordo SEE, art. 53)

2.      Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Decisione che modifica l’importo dell’ammenda adottata in assenza di nuova comunicazione degli addebiti – Valutazione relativa allo svolgimento dell’intero procedimento sfociato nella decisione di modifica

(Art. 81 CE; accordo SEE, art. 53)

3.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza – Decisione che modifica l’importo dell’ammenda adottata a seguito dell’annullamento parziale di una decisione iniziale – Considerazione della motivazione della decisione iniziale

(Art. 81 CE; art. 296 TFUE; accordo SEE, art. 53)

4.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Fissazione dell’importo di base – Determinazione del valore delle vendite – Rispetto del principio di parità di trattamento – Attività di alcuni partecipanti a un’intesa esercitate attraverso una società comune durante l’esercizio di riferimento – Adattamento del metodo di attribuzione e di ripartizione dell’importo di partenza – Ammissibilità

(Art. 81 CE; accordo SEE, art. 53)

5.      Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Individualizzazione in funzione della gravità relativa del contributo di ciascuna delle imprese incriminate – Infrazione unica e continuata – Partecipazione di un’impresa a un’intesa consistente in un’omissione – Rispetto del principio di parità di trattamento – Valutazione

(Art. 81 CE; accordo SEE, art. 53)

1.      Ove, nel contesto di un ricorso di annullamento di una decisione della Commissione che infligge un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza, tale decisione preveda espressamente che essa costituisce una decisione di modifica di una decisione iniziale che ha imposto un importo diverso dell’ammenda e che è stata parzialmente annullata dal giudice dell’Unione, il procedimento di adozione della decisione di modifica costituisce la prosecuzione del procedimento sfociato in detta decisione iniziale.

In tali circostanze, il contenuto della comunicazione degli addebiti della decisione iniziale può essere preso in considerazione per verificare il rispetto dei diritti della difesa della ricorrente nel procedimento sfociato nell’adozione della decisione di modifica impugnata, purché non sia rimesso in discussione da detta sentenza di annullamento parziale. Inoltre, in quanto quest’ultima sentenza non abbia rimesso in discussione la veridicità, la pertinenza o la fondatezza degli elementi di diritto e di fatto relativi al calcolo dell’importo dell’ammenda presentati nella comunicazione degli addebiti formulata nel contesto dell’adozione della decisione iniziale, le constatazioni effettuate in tale sentenza non ostano alla presa in considerazione delle indicazioni fornite nella comunicazione iniziale degli addebiti riguardo alla determinazione dell’importo dell’ammenda in fase di controllo del rispetto dei diritti della difesa della ricorrente nell’ambito del procedimento sfociato nella decisione di modifica impugnata.

Conseguentemente, ove, in primo luogo, la comunicazione iniziale degli addebiti abbia fornito all’impresa incriminata gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa, anche per quanto riguarda l’irrogazione di un’ammenda, in secondo luogo, la sentenza di annullamento parziale della decisione iniziale non abbia inciso sulla veridicità, sulla pertinenza o sulla fondatezza di tali elementi e, infine, nella decisione di modifica, la Commissione non abbia tenuto conto di elementi nuovi a carico di detta impresa, rispetto a quelli indicati nella comunicazione iniziale degli addebiti, la Commissione non è tenuta ad inviare a detta impresa una nuova comunicazione degli addebiti.

(v. punti 42, 45, 47, 64, 65, 72)

2.      Per quanto riguarda il rispetto dei diritti della difesa in materia di violazione delle regole di concorrenza, ove la Commissione, a seguito dell’annullamento parziale di una decisione che infligge un’ammenda, adotti una decisione che modifica il relativo importo, è tenuta a fornire all’impresa interessata elementi supplementari quanto alle modalità di attuazione della sua volontà di garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda, onde consentirle di far valere in modo efficace il suo punto di vista al riguardo, anche per quanto attiene all’imposizione di un importo addizionale. In tale contesto, se è pur vero che la Commissione, precedentemente all’adozione della decisione di modifica, invia a detta impresa una lettera di esposizione dei fatti, non è tuttavia necessario che gli elementi in questione siano esplicitati proprio in tale documento, che non ha uno status procedurale particolare. Occorre piuttosto verificare se, tenuto conto dello svolgimento dell’intero procedimento sfociato nell’adozione della decisione di modifica, l’impresa incriminata sia stata posta in grado, in modo adeguato, di comprendere tale intenzione e di rispondere.

Ne consegue che, nel caso in cui, sin dalla comunicazione iniziale degli addebiti, l’impresa interessata sapeva che la Commissione intendeva garantire l’effetto dissuasivo dell’ammenda inflitta e che, quantomeno sin dalla decisione iniziale, essa era in grado di comprendere che tale intenzione implicava l’imposizione di un importo addizionale per un periodo di attività determinato, mentre tale intenzione non è stata rimessa in discussione dalla sentenza di annullamento parziale della decisione iniziale ed è stata riaffermata sia nella lettera di esposizione dei fatti sia in una riunione tra la Commissione e detta impresa, una violazione dei diritti della difesa di tale impresa quanto all’intenzione della Commissione di imporle l’importo addizionale non è comprovata.

(v. punti 71, 74, 75, 87, 88)

3.      La motivazione di una decisione che ha accertato un’infrazione agli articoli 81, paragrafo 1, CE e 53, paragrafo 1, dell’accordo sullo Spazio economico europeo, e che ha imposto ammende, può essere presa in considerazione in sede di esame del rispetto dell’obbligo di motivazione di una decisione che modifica tale decisione iniziale, adottata a seguito di un annullamento parziale di quest’ultima da parte del giudice dell’Unione, purché su di essa non abbia inciso la sentenza di annullamento e non sia contraddetta dalla formulazione letterale della decisione di modifica.

Pertanto, per quanto riguarda la motivazione relativa all’importo di partenza fissato dalla Commissione ai fini del calcolo dell’ammenda nella decisione di modifica, il fatto che l’impresa incriminata sia in grado di comprendere gli elementi di valutazione che hanno consentito alla Commissione di determinare la gravità dell’infrazione che essa ha commesso nel procedimento di adozione della decisione iniziale implica che la Commissione non sia tenuta, in particolare, ad inserire nella sua decisione una spiegazione più dettagliata ovvero dati relativi all’esatta determinazione dell’importo di partenza.

(v. punti 95, 99)

4.      In materia di determinazione dell’importo di un’ammenda per violazione delle regole di concorrenza, ove, durante l’esercizio di riferimento scelto ai fini della determinazione del valore delle vendite, le attività di alcuni partecipanti a un’intesa nel settore interessato siano state esercitate da una società comune, successivamente dissolta, sicché tali partecipanti, contrariamente agli altri, non hanno registrato vendite in detto settore, la Commissione non viola il principio della parità di trattamento nel determinare, in un primo tempo, un importo ipotetico di partenza per detta società comune e ripartendolo, in un secondo tempo, tra i partecipanti che erano azionisti della società venuta meno. Infatti, la circostanza che questi ultimi abbiano trasferito le loro attività a detta entità implica che la loro ammenda non possa essere calcolata esattamente nello stesso modo di quella degli altri partecipanti all’intesa e che, su questo punto, la loro situazione non sia comparabile a quella di questi ultimi.

(v. punti 112‑115)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 137, 140‑142)