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Ricorso proposto il 27 agosto 2009 - Müller-Boré & Partner / UAMI - Popp e a. (MBP)

(Causa T-338/09)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Müller-Boré & Partner (Monaco, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Osterrieth e T. Schmitz)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressati dinanzi alla commissione di ricorso: E. Popp (Monaco, Germania), W. E. Sajda (Monaco), J. Bohnenberger (Monaco), V. Kruspig (Monaco)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 23 giugno 2009, procedimento R 1176/2007-4, e modificarla nel senso che il ricorso e l'opposizione vengano integralmente respinti;

condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "MBP" per servizi delle classi 35 e 42 (domanda n. 1 407 857)

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: E. Popp, W. E. Sajda, J. Bohnenberger e V. Kruspig

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio denominativo "ip_law@mbp." per servizi della classe 42 (marchio comunitario n. 667 105) nonché la particolare denominazione commerciale "mbp.de" ai sensi della legge tedesca sui marchi

Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale dell'opposizione

Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009 , in quanto tra i marchi in conflitto non sussisterebbe alcun rischio di confusione.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).