Language of document : ECLI:EU:T:2018:916

Causa T‑683/15

Freistaat Bayern

contro

Commissione europea

«Aiuti di Stato – Aiuto a favore del settore lattiero bavarese – Finanziamento delle verifiche della qualità del latte – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Diritti procedurali della Baviera – Articolo 108, paragrafo 2, TFUE – Articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999»

Massime – Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2018

1.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Procedimento amministrativo – Obbligo della Commissione di intimare agli interessati, e dunque alle autorità infrastatali che concedono gli aiuti, di presentare le loro osservazioni – Esclusione degli interessati dai diritti della difesa

(Art. 108, § 2, TFUE)

2.      Aiuti concessi dagli Stati – Esame da parte della Commissione – Procedimento amministrativo – Obbligo della Commissione di intimare agli interessati, e dunque alle autorità infrastatali che concedono gli aiuti, di presentare le loro osservazioni – Violazione – Conseguenze

(Art. 108, § 2, TFUE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6)

3.      Ricorso di annullamento – Oggetto – Annullamento parziale – Presupposto – Separabilità delle disposizioni contestate – Presupposto non soddisfatto

(Art. 263 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 44, 45)

2.      In forza dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, la Commissione è tenuta a mettere gli interessati in grado di presentare le loro osservazioni nel corso della fase d’indagine formale. Tale comunicazione mira soltanto a ottenere, da parte degli interessati, tutte le informazioni necessarie alla Commissione per decidere il suo comportamento futuro. Occorre che la Commissione, senza essere tenuta a presentare un’analisi completa nei confronti dell’aiuto di cui trattasi, definisca sufficientemente il quadro del suo esame al fine di non svuotare di significato il diritto degli interessati di presentare le loro osservazioni. A tal fine, è sufficiente che le parti interessate conoscano l’iter logico che ha portato la Commissione a ritenere provvisoriamente che la misura controversa potesse costituire un aiuto nuovo incompatibile con il mercato interno. L’obbligo di mettere gli interessati, nella fase della decisione di avvio, in condizione di presentare le loro osservazioni, costituisce una formalità sostanziale la cui violazione comporta determinate conseguenze, come l’annullamento dell’atto viziato, indipendentemente dalla circostanza se tale violazione abbia causato un pregiudizio a colui che l’invoca o se il procedimento amministrativo avrebbe potuto sfociare in un risultato diverso.

(v. punti 46, 47, 70)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 77‑90)