Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 novembre 2012 – Steinberg/Commissione
(causa T‑17/10)
«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a decisioni di finanziamento riguardanti sovvenzioni concesse ad organizzazioni non governative isreaeliane e palestinesi nell’ambito del programma “Partenariato per la pace” e dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani – Parziale rifiuto di accesso – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica – Obbligo di motivazione – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico»
1. Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Accesso ai documenti – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punto 44)
2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Presa di posizione iniziale nel contesto del procedimento relativo all’accesso del pubblico ai documenti della Commissione – Atto preparatorio (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 47, 48)
3. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 4, §§ 2, 3 e 6) (v. punti 53-55)
4. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limitazioni [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), primo trattino] (v. punti 62-64)
5. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punti 66, 67)
6. Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Termine assegnato per rispondere ad una domanda di accesso – Proroga che può essere disposta una sola volta – Assenza di decisione alla scadenza del termine prorogato – Formazione di una decisione implicita di rigetto impugnabile (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8) (v. punto 99)
Oggetto
| Domanda di annullamento della decisione SG.E.3/MV/psi D (2009) 3914 della Commissione del 15 maggio 2009, che nega parzialmente al ricorrente l’accesso a determinati documenti relativi a decisioni di finanziamento concernenti sovvenzioni concesse ad organizzazioni non governative israeliane e palestinesi nell’ambito del programma “Partenariato per la pace” e dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR). |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico. |
2) | | Il sig. Gerald Steinberg sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea. |