Language of document : ECLI:EU:T:2012:625





Ordinanza del Tribunale (Quinta Sezione) del 27 novembre 2012 – Steinberg/Commissione

(causa T‑17/10)

«Ricorso di annullamento – Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti relativi a decisioni di finanziamento riguardanti sovvenzioni concesse ad organizzazioni non governative isreaeliane e palestinesi nell’ambito del programma “Partenariato per la pace” e dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani – Parziale rifiuto di accesso – Eccezione relativa alla tutela dell’interesse pubblico in materia di sicurezza pubblica – Obbligo di motivazione – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico»

1.                     Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere un’ingiunzione nei confronti di un’istituzione – Accesso ai documenti – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punto 44)

2.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atti preparatori – Esclusione – Presa di posizione iniziale nel contesto del procedimento relativo all’accesso del pubblico ai documenti della Commissione – Atto preparatorio (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001) (v. punti 47, 48)

3.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 4, §§ 2, 3 e 6) (v. punti 53-55)

4.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela dell’interesse pubblico – Sindacato giurisdizionale – Portata – Limitazioni [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 1, a), primo trattino] (v. punti 62-64)

5.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Obbligo di motivazione – Portata (Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4) (v. punti 66, 67)

6.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Termine assegnato per rispondere ad una domanda di accesso – Proroga che può essere disposta una sola volta – Assenza di decisione alla scadenza del termine prorogato – Formazione di una decisione implicita di rigetto impugnabile (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 8) (v. punto 99)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione SG.E.3/MV/psi D (2009) 3914 della Commissione del 15 maggio 2009, che nega parzialmente al ricorrente l’accesso a determinati documenti relativi a decisioni di finanziamento concernenti sovvenzioni concesse ad organizzazioni non governative israeliane e palestinesi nell’ambito del programma “Partenariato per la pace” e dello Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani (EIDHR).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto, in parte, manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente privo di qualunque fondamento giuridico.

2)

Il sig. Gerald Steinberg sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.