Language of document : ECLI:EU:T:2010:439

ORDINANZA DEL PRESIDENTE
DELLA SESTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

18 ottobre 2010 (1)

«Cancellazione dal ruolo»

Nella causa T-16/10,

Alisei, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti F. Sciaudone, R. Sciaudone e A. Neri,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata dai sigg. P. Van Nuffel e L. Prete, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto, da un lato, una domanda di annullamento della lettera della Commissione, del 29 ottobre 2009, di non selezionare la domanda di sovvenzione presentata dalla ricorrente nell’ambito dell’invito ristretto a presentare proposte «Facility for rapid response to soaring food prices in developing countries», e di collocare la sua domanda in una lista di riserva, d’altro lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 29 ottobre 2009, di selezionare la domanda di sovvenzione presentata dall’istituto Val Flor e, infine, una domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subìto dalla ricorrente a seguito delle suddette decisioni.


1        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 20 settembre 2010, la parte ricorrente ha reso noto al Tribunale, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura, che rinunciava agli atti e che la questione sulle spese aveva formato oggetto di un accordo intervenuto tra le parti, ai termini del quale ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

2        Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2010, la parte convenuta ha comunicato di non avere osservazioni sulla rinuncia.

3        Ai sensi dell’art. 87, n. 5, secondo comma, del regolamento di procedura, in caso di rinuncia agli atti e qualora vi sia accordo tra le parti sulle spese, si provvede secondo l’accordo.

4        Si deve pertanto cancellare la causa dal registro e provvedere alle spese, comprese quelle relative al procedimento sommario, secondo l’accordo tra le parti.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA SESTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1)      La causa T-16/10 è cancellata dal ruolo.

2)      Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.

Lussemburgo, 18 ottobre 2010

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

      E. Moavero Milanesi


1 Lingua processuale: l’italiano.