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Ricorso proposto il 7 maggio 2013 – Francia / Commissione

(Causa T-259/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: E. Belliard, D. Colas e C. Candat, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione n. 2013/123/UE della Commissione, del 26 febbraio 2013, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nella parte in cui esclude le spese sostenute dalla Repubblica francese nell’ambito dell’aiuto Indemnités compensatoires des handicaps naturels (Indennità compensative intese ad ovviare agli svantaggi naturali permanenti; in prosieguo: l’aiuto “ICHN”) del plan de développement rural hexagonal (progetto di sviluppo rurale sessennale) 2007-2013 a titolo degli esercizi finanziari 2008 e 2009;

in subordine, annullare parzialmente la decisione 2013/123/UE, da un lato, nei limiti in cui esclude dal finanziamento dell’Unione europea la parte delle spese sostenute dalla Repubblica francese nell’ambito dell’aiuto ICHN per ovini non dichiarati nell’aiuto ovino e, dall’altro, laddove esclude dal finanziamento dell’Unione europea la parte delle spese sostenute dalla Repubblica francese nell’ambito dell’aiuto ICHN per bovini assoggettati a controlli in loco a titolo dei controlli di identificazione degli animali o dei controlli ai premi bovini;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 10, paragrafi 2 e 4, e dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/20061 , in quanto la Commissione ha ritenuto che il governo francese avesse mancato ai suoi obblighi in materia di controlli, dal momento che non aveva effettuato, rispetto a bovini ed ovini per i quali era stato chiesto un premio per pecora, il conteggio di tali animali in occasione dei controlli realizzati in loco a titolo dell’aiuto ICHN. Tale motivo si articola in due parti nell’ambito delle quali la ricorrente deduce che:

l’obbligo di conteggio degli animali in occasione dei controlli in loco a titolo dell’aiuto ICHN è contrario al carattere di continuità del criterio del tasso di carico e al principio di parità di trattamento e

la Commissione ha erroneamente interpretato l’articolo 10, paragrafi 2 e 4, e l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006 considerando che il sistema di controllo francese non fosse adeguato per verificare il rispetto del criterio di carico.

Secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento n. 1082/20032 e dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 796/20043 relativo alle modalità di controllo nell’ambito dell’identificazione bovina o dei premi bovini, in quanto la Commissione ha considerato che gli articoli 10, paragrafi 2 e 4, e 14, paragrafo 2, del regolamento n. 1975/2006 impongono di effettuare il conteggio degli animali in occasione di un controllo in loco per verificare il criterio del tasso di carico.

Terzo motivo, vertente, in subordine, su un’estensione illegittima da parte della Commissione dell’applicazione della correzione forfettaria alle aziende ovine non ammesse a beneficiare del premio per pecora e alle aziende bovine controllate nell’ambito dell’identificazione bovina o dei premi bovini.

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1     Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 368, pag. 74).

2     Regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini (GU L 156, pag. 9).

3     Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18).