Language of document : ECLI:EU:C:2021:718

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

9 settembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Successioni – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 6, lettera a) – Dichiarazione di incompetenza – Articolo 7, lettera a) – Competenza giurisdizionale – Controllo da parte dell’organo giurisdizionale successivamente adito – Articolo 22 – Scelta della legge applicabile – Articolo 39 – Riconoscimento reciproco – Articolo 83, paragrafo 4 – Disposizioni transitorie»

Nella causa C‑422/20,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia, Germania), con decisione del 28 agosto 2020, pervenuta in cancelleria l’8 settembre 2020, nel procedimento

RK

contro

CR,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per CR, da I. Sommer, Rechtsanwältin;

–        per il governo spagnolo, da M.J. Ruiz Sánchez, in qualità di agente;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da E. Manzo, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da M. Heller e M. Wilderspin, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’8 luglio 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, lettera a), dell’articolo 7, lettera a), dell’articolo 22 e dell’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU 2012, L 201, pag. 107, e rettifiche in GU 2012, L 344, pag. 3; GU 2013, L 60, pag. 140, e GU 2018, L 176, pag. 23; in prosieguo: il «regolamento Successioni»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra RK e CR riguardante una domanda presentata da CR ai fini dell’ottenimento, a seguito del decesso del coniuge, di un certificato di eredità nazionale e di un certificato successorio europeo.

 Contesto normativo

3        Ai sensi dei considerando 27 e 59 del regolamento Successioni:

«(27)      Le disposizioni del presente regolamento sono concepite in modo da far sì che l’autorità che si occupa della successione applichi, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge. Il presente regolamento prevede pertanto una serie di meccanismi che entrano in gioco ove il defunto abbia scelto come legge applicabile quella di uno Stato membro di cui era cittadino.

(...)

(59)      Alla luce dell’obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni (...), il presente regolamento dovrebbe prevedere norme relative al riconoscimento, all’esecutività e all’esecuzione delle decisioni (...)».

4        L’articolo 3 del regolamento Successioni, rubricato «Definizioni», al suo paragrafo 1 così dispone:

«Ai fini del presente regolamento si intende per:

(...)

g)      “decisione”, qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

(...)».

5        L’articolo 4 di tale regolamento, rubricato «Competenza generale», prevede quanto segue:

«Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte».

6        Ai sensi dell’articolo 6 di detto regolamento, intitolato «Dichiarazione di incompetenza in caso di scelta di legge»:

«Quando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, l’organo giurisdizionale adito ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 10:

a)      può, su richiesta di una delle parti del procedimento, dichiarare la propria incompetenza se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di quest’ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni; (...)

(...)».

7        L’articolo 7, del medesimo regolamento, intitolato «Competenza in caso di scelta di legge», così recita:

«Gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all’articolo 22 sono competenti a decidere sulla successione:

a)      se un organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa ai sensi dell’articolo 6;

(...)».

8        L’articolo 10 del regolamento Successioni, intitolato «Competenza sussidiaria», prevede quanto segue:

«1.      Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull’intera successione, nella misura in cui:

a)      il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza,

b)      la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l’organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale.

2.      Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni».

9        L’articolo 22 di tale regolamento, intitolato «Scelta di legge», ai suoi paragrafi 1 e 2 così dispone:

«1.      Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

2.      La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione».

10      Il capo IV del regolamento Successioni, rubricato «Riconoscimento, esecutività ed esecuzione delle decisioni», contiene gli articoli da 39 a 58 dello stesso.

11      L’articolo 39 di tale regolamento, intitolato «Riconoscimento», al suo paragrafo 1 così recita:

«Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare».

12      L’articolo 40 del suddetto regolamento, intitolato «Motivi di diniego del riconoscimento», così dispone:

«Le decisioni non sono riconosciute:

a)      se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;

b)      se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare la propria difesa, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

c)      se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;

d)      se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento».

13      L’articolo 41 del regolamento Successioni, rubricato «Divieto di riesame del merito», prevede quanto segue:

«In nessun caso la decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito».

14      L’articolo 83 di tale regolamento, intitolato «Disposizioni transitorie», ai suoi paragrafi 1 e 4 così recita:

«1.      Il presente regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo [il] 17 agosto 2015.

(...)

4.      Se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente a[l] 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione».

15      A termini dell’articolo 84 di detto regolamento:

«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

«Esso si applica a decorrere da[l] 17 agosto 2015, tranne gli articoli 77 e 78, che si applicano a decorrere da[l] 16 novembre 2014, e gli articoli 79, 80 e 81, che si applicano a decorrere da[l] 5 luglio 2012. (...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

16      Dopo il decesso del marito, di cittadinanza tedesca, avvenuto il 9 marzo 2017, CR ha chiesto all’Amtsgericht Düren (Tribunale circoscrizionale di Düren, Germania) il rilascio di un certificato di eredità nazionale e di un certificato successorio europeo, sulla base di un testamento olografo, redatto il 14 giugno 1990 in lingua tedesca, con il quale i coniugi si erano reciprocamente designati come eredi universali.

17      RK, fratello del defunto, ha contestato la competenza degli organi giurisdizionali tedeschi a pronunciarsi su tale domanda per il motivo che, al momento del decesso, il defunto aveva la residenza abituale in Spagna e detto testamento non conteneva una scelta espressa della legge disciplinante la successione.

18      Con decisione del 20 dicembre 2017, l’Amtsgericht Düren (Tribunale circoscrizionale di Düren, Germania) ha dichiarato accertati i fatti necessari per l’emissione dei certificati richiesti.

19      A seguito di un ricorso presentato da RK, l’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia, Germania), con ordinanza del 4 luglio 2018, ha constatato l’incompetenza dell’Amtsgericht Düren (Tribunale circoscrizionale di Düren) a pronunciarsi sulla domanda, con la motivazione che a essere competenti erano soltanto gli organi giurisdizionali spagnoli, conformemente al criterio della residenza abituale del defunto al momento della morte, previsto dall’articolo 4 del regolamento Successioni.

20      Con ordinanza del 29 aprile 2019, lo Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n. 3 de Estepona (Giudice di primo grado e istruzione n. 3 di Estepona, Spagna), che era stato adito da CR, ha deciso di «rinunciare a statuire nell’ambito [del procedimento di successione pendente dinanzi a detto giudice], poiché gli organi giurisdizionali dello Stato tedesco [erano] più adatti a statuire sulla successione e in ragione delle circostanze pratiche, quali la residenza abituale della parte interessata in questa causa e l’ubicazione della parte sostanziale della successione».

21      Con atto notarile del 29 agosto 2019, CR ha presentato una nuova domanda di rilascio di un certificato di eredità nazionale e di un certificato successorio europeo all’Amtsgericht Düren (Tribunale circoscrizionale di Düren), facendo valere l’ordinanza dell’organo giurisdizionale spagnolo. Con ordinanza del 19 febbraio 2020, l’Amtsgericht Düren (Tribunale circoscrizionale di Düren) ha dichiarato la sua competenza a pronunciarsi sulla domanda presentata da CR, ritenendo che l’ordinanza dell’organo giurisdizionale spagnolo costituisse una dichiarazione di incompetenza ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento Successioni.

22      RK ha impugnato l’ordinanza dell’Amtsgericht Düren (Tribunale circoscrizionale di Düren) dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo che diversi motivi ostavano alla competenza internazionale degli organi giurisdizionali tedeschi.

23      Riferendosi alla sentenza del 21 giugno 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485), tale giudice esprime dubbi in merito all’applicazione e all’interpretazione di talune disposizioni del regolamento Successioni.

24      In tali circostanze, l’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, ai fini di una dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito ai sensi dell’articolo 7, lettera a), del regolamento Successioni, sia necessario che tale organo giurisdizionale si dichiari espressamente incompetente oppure è sufficiente una dichiarazione di incompetenza implicita dell’organo giurisdizionale, quando interpretando la medesima si può dedurre che detto organo giurisdizionale si è dichiarato incompetente.

2)      Se l’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe dalla dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito dell’altro Stato membro sia competente a verificare se siano soddisfatte le condizioni affinché l’organo giurisdizionale preventivamente adito possa statuire in virtù degli articoli 6, lettera a), e 7, lettera a), del regolamento Successioni. In che misura sia vincolante la decisione dell’organo giurisdizionale preventivamente adito.

In particolare:

a)      Se l’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe dalla dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito dell’altro Stato membro sia competente a verificare se il de cuius abbia validamente scelto la legge dello Stato membro in virtù dell’articolo 22 del regolamento Successioni.

b)      Se l’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe dalla dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito dell’altro Stato membro sia competente a verificare se, dinanzi all’organo giurisdizionale preventivamente adito, sia stata presentata, da una delle parti del procedimento, una domanda di dichiarazione di incompetenza ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del regolamento Successioni.

c)      Se l’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui competenza risulterebbe da una dichiarazione di incompetenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito dell’altro Stato membro sia competente a verificare se l’organo giurisdizionale preventivamente adito abbia correttamente ritenuto che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta fossero più adatti a decidere sulla successione.

3)      Se gli articoli 6, lettera a), e 7, lettera a), del regolamento Successioni, che presuppongono la scelta della legge “conformemente all’articolo 22”, si applichino anche quando in una disposizione testamentaria anteriore al 17 agosto 2015 non sia stata effettuata alcuna scelta espressa o tacita della legge del de cuius ma la legge applicabile alla successione possa risultare soltanto dall’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento Successioni».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

25      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, lettera a), del regolamento Successioni debba essere interpretato nel senso che, affinché si configuri una dichiarazione di incompetenza, ai sensi dell’articolo 6, lettera a), di tale regolamento, a favore degli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è stata scelta dal defunto, sia necessario che l’organo giurisdizionale preventivamente adito abbia espressamente dichiarato la propria incompetenza.

26      Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che i dubbi del giudice del rinvio a tal riguardo sono collegati al fatto che, nel caso di specie, l’organo giurisdizionale spagnolo preventivamente adito non ha espressamente dichiarato la propria incompetenza.

27      Orbene, come rilevato dal governo spagnolo nelle sue osservazioni scritte, esiste una differenza di formulazione tra l’articolo 6, lettera a), e l’articolo 7, lettera a), del regolamento Successioni nella loro versione in lingua spagnola, contrariamente a quanto può essere constatato in altre versioni linguistiche.

28      Infatti, nella versione in lingua spagnola, mentre l’articolo 6, lettera a), del regolamento Successioni utilizza l’espressione «abstenerse de conocer», l’articolo 7, lettera a), di tale regolamento utilizza il verbo «inhibirse». Per contro, in altre versioni linguistiche, entrambe le disposizioni utilizzano termini che fanno espresso riferimento alla dichiarazione di incompetenza. Pertanto, a titolo illustrativo, per queste due disposizioni, la versione in lingua tedesca utilizza i termini «für unzuständig erklären», quella in lingua inglese i termini «decline jurisdiction», quella in lingua francese i termini «décliner sa compétence», quella in lingua italiana i termini «dichiarare la propria incompetenza» e quella in lingua rumena i termini «decline competența».

29      Nel caso di specie, l’organo giurisdizionale preventivamente adito ha utilizzato i termini della versione spagnola dell’articolo 6, lettera a), del regolamento Successioni dichiarando di «rinunciare a statuire». Tuttavia, la circostanza che tale disposizione, nella sua versione in lingua spagnola, utilizzi termini diversi da quelli dell’articolo 7, lettera a), di detto regolamento, e che l’organo giurisdizionale spagnolo abbia utilizzato i termini che figurano nella prima di tali disposizioni, non incide sulla validità di una dichiarazione di incompetenza ai sensi di tali disposizioni.

30      A tal riguardo, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, le disposizioni del diritto dell’Unione devono essere interpretate e applicate in maniera uniforme, alla luce delle versioni redatte in tutte le lingue dell’Unione europea. In caso di disparità tra le diverse versioni linguistiche, la disposizione di cui è causa deve quindi essere intesa in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte [sentenza dell’8 ottobre 2020, United Biscuits (Pensions Trustees) e United Biscuits Pension Investments, C‑235/19, EU:C:2020:801, punto 46 e giurisprudenza citata].

31      Dalla formulazione dell’articolo 6, lettera a), del regolamento Successioni risulta che la dichiarazione di incompetenza presuppone che ricorrano più condizioni elencate in tale disposizione e si basa su una valutazione da parte dell’organo giurisdizionale preventivamente adito delle circostanze di fatto relative alla successione, al fine di decidere se gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è stata scelta in forza dell’articolo 22 di tale regolamento siano i più adatti a statuire sulla successione. Tale disposizione consente, da un lato, di garantire che l’autorità che si occupa della successione applichi il proprio diritto nazionale, come indicato al considerando 27 di detto regolamento, dall’altro, di conseguire l’obiettivo di quest’ultimo, che consiste nell’attribuire la competenza agli organi giurisdizionali che potrebbero risultare più vicini alle parti o ai beni ereditari.

32      L’articolo 7, lettera a) del regolamento Successioni riguarda invece la competenza degli organi giurisdizionali di uno Stato membro la cui legge è stata scelta e prevede che questi ultimi siano competenti a condizione che un organo giurisdizionale preventivamente adito abbia dichiarato la propria incompetenza a loro favore, ai sensi dell’articolo 6, lettera a), di tale regolamento.

33      Orbene, né i termini dell’articolo 6 del regolamento Successioni, né quelli dell’articolo 7 di quest’ultimo contengono un qualsivoglia riferimento alla forma con cui l’organo giurisdizionale preventivamente adito debba dichiarare la propria incompetenza e, di conseguenza, alla necessità di una dichiarazione espressa in tal senso da parte di tale organo giurisdizionale, sebbene sia vero che il principio della certezza del diritto implichi che la dichiarazione di incompetenza risulti inequivocabilmente dalla dichiarazione di detto organo giurisdizionale al fine di evitare un conflitto di competenza tra quest’ultimo e l’organo giurisdizionale che sarebbe competente ai sensi dell’articolo 7, lettera a), di detto regolamento.

34      Di conseguenza, una dichiarazione di incompetenza espressa non è necessaria purché, come accade nel procedimento principale, risulti inequivocabilmente dalla rinuncia da parte dell’organo giurisdizionale preventivamente adito, ai sensi dell’articolo 6, lettera a), del medesimo regolamento, a emettere una decisione, che quest’ultimo si è dichiarato incompetente a favore degli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è stata scelta dal defunto e che esso ritiene più adatti a statuire su una determinata successione.

35      Infatti, una siffatta interpretazione è conforme all’obiettivo consistente nell’agevolare l’accesso alla giustizia, garantito in particolare dal principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie, sotteso all’applicazione delle disposizioni del regolamento Successioni e sancito all’articolo 39 di tale regolamento, inteso quindi, nel settore della cooperazione in materia civile e commerciale, a rafforzare un sistema semplificato ed efficace di norme di conflitto, di riconoscimento e di esecuzione delle decisioni giudiziarie adottate nell’ambito di una successione che ha implicazioni transfrontaliere, al fine di contribuire alla realizzazione dell’obiettivo dell’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, sulla base dell’elevato grado di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri.

36      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 7, lettera a), del regolamento Successioni deve essere interpretato nel senso che, affinché si configuri una dichiarazione di incompetenza, ai sensi dell’articolo 6, lettera a), di tale regolamento, a favore degli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è stata scelta dal defunto, non è necessario che l’organo giurisdizionale preventivamente adito abbia espressamente dichiarato la propria incompetenza, ma tale intenzione deve risultare inequivocabilmente dalla decisione che quest’ultimo ha emesso a tal riguardo.

 Sulla seconda questione

37      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 6, lettera a), e l’articolo 7, lettera a), del regolamento Successioni debbano essere interpretati nel senso che l’organo giurisdizionale dello Stato membro adito a seguito di una dichiarazione di incompetenza sia competente a controllare se ricorrono le condizioni stabilite da tali disposizioni affinché l’organo giurisdizionale preventivamente adito possa dichiarare la propria incompetenza.

38      Più precisamente, il giudice del rinvio si interroga sulla possibilità per l’organo giurisdizionale successivamente adito di verificare se ricorrano le tre condizioni di cui all’articolo 6, lettera a), del regolamento Successioni affinché sussista una dichiarazione di incompetenza, vale a dire, in primo luogo, che il defunto abbia validamente scelto la legge applicabile alla sua successione in forza dell’articolo 22 di tale regolamento, in secondo luogo, che, dinanzi all’organo giurisdizionale preventivamente adito, una delle parti del procedimento abbia presentato una domanda ai fini di una siffatta dichiarazione di incompetenza e, in terzo luogo, che l’organo giurisdizionale preventivamente adito abbia correttamente ritenuto che gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge era stata scelta fossero più adatti a statuire sulla successione.

39      A tal riguardo, l’articolo 6, lettera a), del regolamento Successioni prevede la facoltà per l’organo giurisdizionale preventivamente adito ai sensi dell’articolo 4 o 10 di tale regolamento di dichiarare la propria incompetenza a favore dell’organo giurisdizionale dello Stato membro la cui legge è stata scelta in applicazione dell’articolo 22 di detto regolamento, qualora ricorrano le condizioni previste dalla prima di tali disposizioni.

40      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 39 delle sue conclusioni, il fatto che l’adozione di una siffatta decisione costituisca solamente una facoltà per l’organo giurisdizionale preventivamente adito, e non un obbligo, rappresenta un indizio serio del fatto che una tale decisione non può essere controllata dagli organi giurisdizionali a favore dei quali l’organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incompetenza.

41      Ai sensi dell’articolo 7, lettera a), del regolamento Successioni, gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è stata scelta in forza dell’articolo 22 di tale regolamento sono competenti a statuire sulla successione, a condizione che un organo giurisdizionale preventivamente adito abbia dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa, ai sensi dell’articolo 6, lettera a), di detto regolamento. Pertanto, tali organi giurisdizionali diventano competenti sulla base della mera esistenza di una dichiarazione di incompetenza ai sensi di quest’ultima disposizione.

42      Occorre altresì sottolineare che una dichiarazione di incompetenza costituisce una decisione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento Successioni, cosicché sono applicabili le disposizioni del capo IV di tale regolamento relative al riconoscimento, all’esecutività e all’esecuzione delle «decisioni», vale a dire gli articoli da 39 a 58 di detto regolamento.

43      Orbene, l’articolo 39 del regolamento Successioni dispone che le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute in altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso a un procedimento particolare, e l’articolo 41 di tale regolamento precisa che, in nessun caso, tali decisioni possono formare oggetto di un riesame del merito. Per quanto riguarda i motivi di diniego del riconoscimento enunciati all’articolo 40 di detto regolamento, nessuno di essi riguarda l’ipotesi in cui l’organo giurisdizionale successivamente adito ritenga che, nella decisione recante la dichiarazione di incompetenza, l’articolo 6, lettera a), del medesimo regolamento sia stato erroneamente applicato.

44      Pertanto, una decisione con la quale l’organo giurisdizionale di uno Stato membro abbia declinato la propria competenza vincola gli organi giurisdizionali degli altri Stati membri sia per quanto concerne la dichiarazione di incompetenza di tale organo giurisdizionale, in forza dell’articolo 6 del regolamento Successioni, che per quanto concerne l’accertamento secondo il quale ricorrono le condizioni elencate nella medesima disposizione (v., per analogia, sentenza del 15 novembre 2012, Gothaer Allgemeine Versicherung e a., C‑456/11, EU:C:2012:719, punto 41).

45      Qualsiasi altra interpretazione potrebbe pregiudicare i principi del riconoscimento reciproco e della fiducia reciproca, sottesi al sistema istituito dal regolamento Successioni.

46      Secondo la giurisprudenza della Corte, infatti, l’obiettivo generale perseguito da detto regolamento consiste, come risulta dal suo considerando 59, nel mutuo riconoscimento delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni di natura transfrontaliera (sentenza del 17 gennaio 2019, Brisch, C‑102/18, EU:C:2019:34, punto 33).

47      Orbene, se un organo giurisdizionale di uno Stato membro fosse competente a verificare se ricorrono le condizioni enunciate all’articolo 6, lettera a), del regolamento Successioni e, se del caso, a rifiutare di riconoscere una decisione con la quale un organo giurisdizionale di un altro Stato membro ha dichiarato la propria incompetenza, questa possibilità contrasterebbe con il sistema istituito da tale regolamento, dal momento che un siffatto rifiuto potrebbe compromettere l’efficace funzionamento delle norme enunciate al capo IV di detto regolamento e, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 59 delle sue conclusioni, del meccanismo previsto dall’articolo 6, lettera a), e dall’articolo 7, lettera a) del medesimo regolamento.

48      Peraltro, l’interpretazione accolta al punto 44 della presente sentenza consente di evitare un conflitto negativo di competenze, che potrebbe condurre a un rischio di diniego di giustizia, come sostanzialmente rilevato anche dall’avvocato generale al paragrafo 60 delle sue conclusioni.

49      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 6, lettera a), l’articolo 7, lettera a), e l’articolo 39 del regolamento Successioni devono essere interpretati nel senso che l’organo giurisdizionale dello Stato membro adito a seguito di una dichiarazione di incompetenza non è competente a controllare se ricorressero le condizioni stabilite da tali disposizioni affinché l’organo giurisdizionale preventivamente adito potesse dichiarare la propria incompetenza.

 Sulla terza questione

50      Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se le norme sulla competenza previste all’articolo 6, lettera a), e all’articolo 7, lettera a), del regolamento Successioni trovino applicazione anche nel caso in cui, nel testamento redatto prima del 17 agosto 2015, il defunto non abbia scelto la legge applicabile alla successione e la designazione di tale legge risulti soltanto dall’articolo 83, paragrafo 4, di detto regolamento.

51      A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che, se è vero che, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, la Corte è competente a interpretare l’articolo 6, lettera a), e l’articolo 7, lettera a), del regolamento Successioni, l’applicazione al caso di specie delle disposizioni così interpretate è riservata al giudice nazionale (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2018, Profi Credit Polska, C‑176/17, EU:C:2018:711, punto 52).

52      Ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento Successioni, se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente al 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma di tale regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione.

53      Pertanto, tale disposizione introduce, per il periodo anteriore all’inizio dell’applicazione di detto regolamento, una presunzione di scelta della legge applicabile alla successione, che produce lo stesso effetto della scelta operata in forza delle disposizioni del medesimo regolamento.

54      Come sottolineato dalla Commissione europea nelle sue osservazioni dinanzi alla Corte e come risulta dal punto 31 della presente sentenza, l’obiettivo dell’articolo 6, lettera a), e dell’articolo 7, lettera a), del regolamento Successioni è segnatamente quello di creare un parallelismo tra la competenza e la legge applicabile.

55      Infatti, nella sentenza del 21 giugno 2018, Oberle (C‑20/17, EU:C:2018:485, punti 50 e 52), la Corte ha dichiarato che, come sottolineato dal considerando 27 del regolamento Successioni, le disposizioni di tale regolamento sono concepite in modo da far sì che l’autorità che si occupa della successione possa applicare, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge nazionale, poiché tale obiettivo tende a garantire la coerenza tra le disposizioni relative alla competenza e quelle relative alla legge applicabile in tale ambito.

56      Inoltre, come ricordato al punto 31 della presente sentenza, la dichiarazione di incompetenza prevista dall’articolo 6, lettera a), e dall’articolo 7, lettera a), del regolamento Successioni è volta a consentire a un organo giurisdizionale di uno Stato membro di dichiarare la propria incompetenza a favore degli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è stata scelta in forza dell’articolo 22 di tale regolamento, qualora il primo ritenga che questi ultimi siano più adatti a statuire, al fine di consentire che gli organi giurisdizionali più vicini alla successione di cui trattasi siano quelli che decidono la relativa controversia.

57      Orbene, un’interpretazione secondo la quale l’applicazione della legge che disciplina la successione in forza dell’articolo 83, paragrafo 4, del regolamento Successioni non consente una dichiarazione di incompetenza, ai sensi dell’articolo 6, lettera a), di tale regolamento, pregiudicherebbe gli obiettivi menzionati ai punti 54 e 55 della presente sentenza.

58      Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 6, lettera a), e l’articolo 7, lettera a), del regolamento Successioni devono essere interpretati nel senso che le norme sulla competenza previste da tali disposizioni trovano applicazione anche nel caso in cui, nel testamento redatto prima del 17 agosto 2015, il defunto non abbia scelto la legge applicabile alla successione e la designazione di tale legge risulti soltanto dall’articolo 83, paragrafo 4, di tale regolamento.

 Sulle spese

59      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 7, lettera a), del regolamento (UE) n. 650/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, deve essere interpretato nel senso che, affinché si configuri una dichiarazione di incompetenza, ai sensi dell’articolo 6, lettera a), di tale regolamento, a favore degli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge è stata scelta dal defunto, non è necessario che l’organo giurisdizionale preventivamente adito abbia espressamente dichiarato la propria incompetenza, ma tale intenzione deve risultare inequivocabilmente dalla decisione che quest’ultimo ha emesso a tal riguardo.

2)      L’articolo 6, lettera a), l’articolo 7, lettera a), e l’articolo 39 del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati nel senso che l’organo giurisdizionale dello Stato membro adito a seguito di una dichiarazione di incompetenza non è competente a controllare se ricorressero le condizioni stabilite da tali disposizioni affinché l’organo giurisdizionale preventivamente adito potesse dichiarare la propria incompetenza.

3)      L’articolo 6, lettera a), e l’articolo 7, lettera a), del regolamento n. 650/2012 devono essere interpretati nel senso che le norme sulla competenza previste da tali disposizioni trovano applicazione anche nel caso in cui, nel testamento redatto prima del 17 agosto 2015, il defunto non abbia scelto la legge applicabile alla successione e la designazione di tale legge risulti soltanto dall’articolo 83, paragrafo 4, di detto regolamento.

Firme


*      Lingua processuale: il tedesco.