Language of document : ECLI:EU:C:2007:507

Causa C-73/07

Tietosuojavaltuutettu

contro

Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus)

«Rinvio pregiudiziale — Istanza d’intervento — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

Procedura — Intervento — Procedimento pregiudiziale

(Art. 234 CE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 23 e 40)

È irricevibile l’istanza d’intervento del garante europeo della protezione dei dati in una causa proposta ai sensi dell’art. 234 CE. Infatti, il diritto d’intervento dinanzi alla Corte è disciplinato dall’art. 40 del suo Statuto, il quale riconosce tale diritto alle persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse alla soluzione di una controversia proposta alla Corte. Tale articolo dispone altresì che le conclusioni dell’istanza d’intervento possono avere come oggetto soltanto l’adesione alle conclusioni di una delle parti. Così, esso si applica ai procedimenti contenziosi dinanzi alla Corte diretti a risolvere una controversia. Orbene, l’art. 234 CE non comporta l’avvio di un procedimento contenzioso diretto a risolvere una controversia, ma istituisce un procedimento che, attraverso una cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali, consente a questi ultimi, per assicurare l’unità di interpretazione del diritto comunitario, di chiedere l’interpretazione dei testi comunitari che applicheranno alle controversie di cui sono investiti. Ne consegue che l’intervento non può avvenire in un procedimento pregiudiziale.

Inoltre, il garante, non essendo espressamente menzionato all’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia e non possedendo nella causa principale la qualità di «parte in causa» ai sensi di tale articolo, che disciplina la partecipazione al procedimento nei casi previsti all’art. 234 CE, non può essere legittimato a presentare dinanzi alla Corte osservazioni sulle questioni pregiudiziali proposte dal giudice del rinvio.

(v. punti 8-13)