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Ricorso proposto il 6 novembre 2009 - Centre national de la recherche scientifique / Commissione

(Causa T-447/09)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre national de la recherche scientifique (Parigi, Francia) (rappresentante: avv. N. Lenoir)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione 28 agosto 2009, relativa, da un lato, alla compensazione tra il credito sorto dal contratto FP7 239108 ICT - VAMDC/=PF= e, dall'altro, l'asserito credito della Comunità nei confronti del CNRS, fatto valere sulla base del contratto NEMAGENETAG;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, il Centre national de la recherche scientifique (CNRS) chiede l'annullamento dell'atto di compensazione contenuto nella decisione 28 agosto 2009, BUDG/C3 D (2009) 10.5 - 1232, con il quale la Commissione ha proceduto al recupero di somme versate al ricorrente nell'ambito del contratto NEMAGENETAG, relativo ad un progetto del Sesto programma quadro di ricerca e di sviluppo tecnologico.

A sostegno del ricorso il ricorrente deduce tre motivi relativi:

-    alla violazione dei diritti della difesa poiché la decisione è stata adottata senza alcun esame da parte della Commissione degli elementi di risposta circostanziati del CNRS alla relazione finale di verifica contabile;

ad errori di diritto e a manifesti errori di valutazione dei fatti riguardanti la decisione e che hanno indotto la Commissione, da un lato, ad escludere i costi, modificando i criteri di valutazione delle spese ammissibili e, dall'altro, a non considerare, a torto, gli elementi probatori delle spese sostenute per il progetto;

alla violazione dell'art. 73, n. 1, del regolamento finanziario, in quanto, in primo luogo, il credito controverso non poteva essere considerato "certo, liquido ed esigibile" a causa della serietà della contestazione di cui ha costituito oggetto, in secondo luogo, i crediti, avendo dato luogo a compensazione tra essi, non potevano essere considerati reciproci, essendo uno collettivo e l'altro personale, e, infine, l'importo del prefinanziamento dovuto in base al contratto VAMDC non era esigibile al momento dell'adozione dell'atto di compensazione.

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