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Ricorso proposto il 6 aprile 2009 - Bredenkamp e a. / Commissione

(Causa T-145/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: John Arnold Bredenkamp, Alpha International (PTV) Ltd (Camberley, Regno Unito), Breco (Asia Pacific) Ltd. (Douglas, Isola di Man, Regno Unito), Breco (Eastern Europe) Ltd. (Douglas, Isola di Man, Regno Unito), Breco (South Africa) Ltd. (Douglas, Isola di Man, Regno Unito), Breco (UK) Ltd. (Ascot, Regno Unito), Breco Group, Breco International (St. Helier, Jersey, Regno Unito), Breco Nominees Ltd. (Ascot, Regno Unito), Breco Services Ltd. (Ascot, Regno Unito), Corybantes Ltd. (Ascot, Regno Unito), Echo Delta Holdings (Reading, Regno Unito), Masters International Ltd. (Ascot, Regno Unito), Piedmont (UK) Ltd. (Ascot, Regno Unito), Raceview Enterprises (Private) Limited, Scottlee Holdings (PTV) Ltd., Scottlee Resorts Ltd., Timpani Exports Ltd. (Douglas, Isola di Man, Regno Unito), Tremalt Ltd. (rappresentanti : D. Vaughan, QC, P. Moser, Barrister, e R. Khan, Solicitor)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni dei ricorrenti

Annullare il regolamento (CE) della Commissione 26 gennaio 2009, n. 77, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, laddove riguarda tutti i ricorrenti e ciascuno di essi;

in aggiunta o in subordine, annullare il regolamento (CE) n. 77/2009 citato laddove concerne il primo ricorrente e ogni entità menzionata nell'allegato III asseritamente "di proprietà" del primo ricorrente, rimuovendo la menzione del primo ricorrente e qualsiasi menzione di dette entità dall'allegato III;

di conseguenza, dichiarare che la suddetta decisione della Commissione 26 gennaio 2009 non è applicabile ai ricorrenti;

condannare la Commissione alle spese sostenute dai ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Nel caso in esame i ricorrenti chiedono il parziale annullamento del regolamento della Commissione 26 gennaio 2009, n. 77, recante modifica del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe 1, nella parte in cui i ricorrenti sono inclusi nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi i cui fondi e risorse economiche sono congelati in conformità di detto regolamento.

I ricorrenti fondano la propria domanda su cinque motivi.

In primo luogo, i ricorrenti adducono che il regolamento controverso è privo di qualsiasi fondamento giuridico.

In secondo luogo, essi fanno valere che la Commissione non ha indicato i rilevanti motivi che giustificano il congelamento dei fondi nei loro confronti, in violazione dell'obbligo ad essa incombente ai sensi della costante giurisprudenza.

In terzo luogo, i ricorrenti lamentano che il regolamento controverso viola i loro diritti della difesa, il loro diritto ad essere sentiti nonché il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva atteso che, a giudizio dei ricorrenti, esso è stato adottato senza che fosse fornita alcuna garanzia né per quanto attiene alla comunicazione degli elementi probatori a loro carico, o relativamente alla loro audizione riguardo a tali elementi, né per quanto attiene agli elementi di prova a loro discarico.

In quarto luogo, i ricorrenti asseriscono che il regolamento controverso è stato adottato in violazione del protocollo 1, art. 1, della CEDU e viola i loro diritti fondamentali di proprietà.

In quinto luogo, essi sostengono che il regolamento controverso, per quanto li concerne, si basa su un manifesto errore di fatto. Essi adducono inoltre che la Commissione non ha dimostrato i motivi addotti per provare che il congelamento dei fondi dei ricorrenti è legalmente giustificato, alla luce della normativa pertinente, né ha fornito alcuna informazione precisa né alcun elemento di prova serio e credibile alla base della propria decisione, e di conseguenza non ha soddisfatto l'onere della prova richiesto.

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1 - GU 2009 L 23, pag. 5.