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Ricorso proposto il 7 ottobre 2010 - Divandari/Consiglio

(Causa T-497/10)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ali Divandari (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Gadhia, S. Ashley, Solicitors, D. Anderson, QC e R. Blakeley, Barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea.

Conclusioni del ricorrente

Annullare il n. 1 della tabella A dell'allegato al regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 1, nei limiti in cui si riferisce al ricorrente.

Annullare il n. 4 della tabella A dell'allegato II della decisione del Consiglio 2010/413/PESC 2, nei limiti in cui si riferisce al ricorrente.

Condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa il ricorrente chiede il parziale annullamento del regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio n. 668/2010 e della decisione del Consiglio 2010/413/PESC, nei limiti in cui il ricorrente é incluso nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi ed entità cui si applica il congelamento dei capitali e delle ricorse economiche ai sensi di tale disposizione.

I quattro motivi invocati dal ricorrente sono identici o simili al primo, secondo e quinto motivo dedotti nella causa T-492/10, Melli Bank/Consiglio.

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1 - Regolamento di esecuzione (UE) del Consiglio 26 luglio 2010, n. 668, che attua l'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 423/2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 195, pag. 25).

2 - Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).