Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) dell’8 novembre 2012 – Ungheria/Commissione
(causa T‑194/10)
«Ricorso di annullamento – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Regolamento (CE) n. 607/2009 – Banca dati E-Bacchus – Iscrizione della denominazione d’origine protetta “Vinohradnícka oblast’ Tokaj”, con la Slovacchia come paese d’origine – Atto non impugnabile – Irricevibilità»
1. Procedura – Motivi di irricevibilità di ordine pubblico – Esame d’ufficio da parte del giudice (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 113) (v. punto 17)
2. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atto che produce effetti giuridici vincolanti – Valutazione di tali effetti in base alla sostanza dell’atto – Iscrizione di una denominazione d’origine protetta nel registro elettronico delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine protette in materia di vini (banca dati E-Bacchus) – Denominazione d’origine rientrante nelle denominazioni già protette ai sensi del regolamento n. 1493/1999 – Esclusione (Art. 263, primo comma, TFUE; regolamenti del Consiglio n. 1493/1999, n. 1234/2007, art. 118 vicies e quindecies, e n. 607/2009, art. 73, § 2) (v. punti 18-39)
Oggetto
| Domanda di annullamento dell’iscrizione della denominazione d’origine protetta «Vinohradnícka oblast’ Tokaj» contenuta, con la Slovacchia come paese d’origine, nel registro elettronico delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine protette in materia di vini (banca dati E-Bacchus). |
Dispositivo
1) | | Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. |
2) | | L’Ungheria sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |
3) | | La Repubblica slovacca sopporterà le proprie spese. |