Language of document : ECLI:EU:T:2012:529





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 10 ottobre 2012 –
Ningbo Yonghong Fasteners / Consiglio

(causa T‑150/09)

«Dumping – Importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina – Status di impresa operante in economia di mercato – Termine per l’adozione della decisione su tale status – Errore manifesto di valutazione – Onere della prova – Adeguamento dei costi – Articolo 2, paragrafo 5, e paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 384/96 [divenuti articolo 2, paragrafo 5, e paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento (CE) n. 1225/2009]»

1.                     Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Regolamento che istituisce dei dazi antidumping – Dazi differenti imposti a una serie di imprese – Ricevibilità limitata, per ciascuna impresa, alle disposizioni del regolamento che la riguarda (Art. 230, quarto comma, CE) (v. punti 47, 48)

2.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento n. 384/96 – Procedimento di valutazione delle condizioni che consentono a un produttore di ottenere lo status di impresa operante in economia di mercato – Superamento da parte della Commissione del termine di tre mesi previsto dall’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), secondo comma, di detto regolamento – Conseguenze [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, c)] (v. punti 50, 53-55, 57, 59, 64, 65, 68)

3.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Concessione dello status di impresa operante in economia di mercato – Presupposti – Onere della prova a carico dei produttori – Valutazione degli elementi di prova spettante alle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, b) e c)] (v. punti 75-77, 99, 100)

4.                     Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Metodi – Interpretazione letterale, sistematica, storica e teleologica – Considerazione della motivazione dell’atto di cui trattasi (v. punti 114, 131-137)

5.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Concessione dello status di impresa operante in economia di mercato – Presupposti – Potere discrezionale delle istituzioni – Considerazione di elementi macroeconomici – Limiti – Prassi anteriore delle istituzioni – Irrilevanza – Valutazione delle condizioni di concessione di detto status caso per caso [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, b) e c)] (v. punti 116‑120)

6.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Concessione dello status di impresa operante in economia di mercato – Presupposti – Onere della prova a carico dei produttori – Carattere eccessivo di detto onere – Insussistenza [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, § 7, b) e c)] (v. punti 124‑126)

7.                     Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Margine di dumping – Determinazione del valore normale – Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento n. 384/96 – Disposizione riguardante una fase di detta determinazione distinta rispetto a quella di cui al paragrafo 7, lettera c), del medesimo articolo – Disposizione che non consente di ignorare una condizione per la concessione dello status di impresa operante in economia di mercato [Regolamento del Consiglio n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 1225/2009, art. 2, §§ 5 e 7, c)] (v. punti 138, 139)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 91/2009 del Consiglio, del 26 gennaio 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 29, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea e dallo European Industrial Fasteners Institute AISBL.

3)

La Commissione europea sopporta le proprie spese.