Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 1° dicembre 2021 – Jieyang Defa Industry/EUIPO – Mattel (Testa di bambola)
(causa T‑84/21)
«Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che rappresenta una testa di bambola – Disegno o modello anteriore – Causa di nullità – Assenza di carattere individuale – Margine di libertà dell’autore – Insussistenza di un’impressione generale diversa – Articolo 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»
1. Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Criteri di valutazione
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]
(v. punto 22)
2. Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Utilizzatore informato – Nozione
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]
(v. punti 25, 26)
3. Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Criteri di valutazione – Libertà dell’autore
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 2, e 25, § 1, b)]
(v. punti 31, 32, 38, 39, 64)
4. Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Rappresentazione di una testa di bambola
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]
(v. punti 41, 51, 65)
5. Disegni e modelli comunitari – Cause di nullità – Assenza di carattere individuale – Disegno o modello che non suscita nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa da quella prodotta dal disegno o modello anteriore – Valutazione globale di tutti gli elementi presentati dal disegno o modello anteriore
[Regolamento del Consiglio n. 6/2002, artt. 6, § 1, e 25, § 1, b)]
(v. punto 42)
6. Disegni e modelli comunitari – Requisiti per la protezione – Visibilità degli aspetti del prodotto rappresentati dal disegno o modello
(Regolamento del Consiglio n. 6/2002, 12° considerando e art. 4)
(v. punto 54)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 dicembre 2020 (procedimento R 2021/2019‑3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità tra la Mattel e la Jieyang Defa Industry Co. |
Dispositivo
2) | | La Jieyang Defa Industry Co. Ltd è condannata alle spese. |