Language of document : ECLI:EU:C:2017:590

Causa C225/16

Procedimento penale

contro

Mossa Ouhrami

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 11, paragrafo 2 – Decisione di divieto d’ingresso adottata prima dell’entrata in vigore di tale direttiva e vertente su un periodo più lungo di quello previsto da detta direttiva – Dies a quo del periodo di divieto d’ingresso»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 luglio 2017

1.        Diritto dell’Unione europea – Interpretazione – Disposizione che non contiene alcun rinvio espresso al diritto degli Stati membri – Interpretazione autonoma e uniforme – Applicabilità alla determinazione del dies a quo del divieto d’ingresso di un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno è irregolare ai sensi della direttiva 2008/115

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, considerando 9 e art. 11, § 2)

2.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Divieto d’ingresso – Dies a quo degli effetti di detto divieto d’ingresso – Data dell’effettiva partenza dell’interessato dal territorio dello Stato membro di cui trattasi

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115, art. 11, § 2)

3.        Controlli alle frontiere, asilo e immigrazione – Politica di immigrazione – Rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Decisione di rimpatrio, corredata di un divieto d’ingresso, adottata nei confronti di tale cittadino considerato un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale – Fallimento della procedura di rimpatrio di detto cittadino – Normativa nazionale che prevede l’irrogazione di una pena detentiva nei confronti di tale cittadino – Ammissibilità – Presupposti – Verifica da parte del giudice nazionale

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/115)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 38-41)

2.      L’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev’essere interpretato nel senso che la durata del divieto d’ingresso prevista in tale disposizione, che non supera di norma i cinque anni, dev’essere calcolata a decorrere dalla data in cui l’interessato ha effettivamente lasciato il territorio degli Stati membri.

Di conseguenza, sebbene la direttiva 2008/15, in forza del suo articolo 6, paragrafo 6, offra agli Stati membri la possibilità di adottare contemporaneamente la decisione di rimpatrio e il divieto d’ingresso, dall’impianto sistematico di tale direttiva risulta tuttavia chiaramente che tali due decisioni sono distinte, poiché la prima trae le conseguenze dall’illegittimità del soggiorno iniziale, mentre la seconda riguarda un eventuale soggiorno successivo, rendendo quest’ultimo illegittimo.

(v. punti 50, 58 e dispositivo)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 54-57)