Language of document : ECLI:EU:F:2007:230

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA
(Seconda Sezione)

13 dicembre 2007

Causa F‑73/06

Kris Van Neyghem

contro

Commissione delle Comunità europee

«Funzione pubblica – Funzionari – Concorso generale – Valutazione della prova scritta – Termine per la presentazione del reclamo – Ricevibilità – Obbligo di motivazione»

Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. Van Neyghem chiede, in sostanza, da una parte, l’annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/A/19/04, del 1° giugno 2005, di non ammetterlo alla prova orale del detto concorso e, dall’altra, la condanna della Commissione a versargli un risarcimento per il preteso danno materiale e morale subito.

Decisione: Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Massime

1.      Funzionari – Ricorso – Decisione di una commissione giudicatrice di concorso – Reclamo amministrativo previo – Natura facoltativa – Presentazione – Conseguenze

(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

2.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Decisione adottata previo riesame di una decisione anteriore

(Statuto dei funzionari, artt. 90, n. 2, e 91, n. 1)

3.      Funzionari – Ricorso – Reclamo amministrativo previo – Data di presentazione

(Statuto dei funzionari, art. 90, n. 2; regolamento del Consiglio n. 1182/71, art. 3, n. 4)

4.      Funzionari – Concorso – Commissione giudicatrice – Rigetto della candidatura – Obbligo di motivazione

(Art. 253 CE; Statuto dei funzionari, art. 25, secondo comma; allegato III, art. 6)

5.      Funzionari – Concorso – Valutazione dell’idoneità dei candidati – Potere discrezionale della commissione giudicatrice

(Statuto dei funzionari, allegato III)

1.      Una decisione di una commissione giudicatrice di concorso può essere impugnata direttamente dinanzi al giudice comunitario, senza che un reclamo ai sensi dell’art. 90 dello Statuto sia stato previamente presentato.

Tuttavia, se l’interessato, anziché adire direttamente il giudice comunitario, fa valere le disposizioni statutarie per rivolgersi con un reclamo amministrativo all’autorità che ha il potere di nomina, la ricevibilità del ricorso giurisdizionale proposto successivamente dipenderà dal rispetto, da parte dell’interessato, di tutti i vincoli procedurali connessi al rimedio del reclamo previo.

(v. punti 36 e 37)

Riferimento:

Corte: 7 maggio 1986, causa 52/85, Rihoux e a./Commissione (Racc. pag. 1555, punto 9)

Tribunale di primo grado: 23 gennaio 2002, causa T‑386/00, Gonçalves/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑55, punto 35); 21 ottobre 2004, causa T‑49/03, Schumann/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑301 e II‑1371, punto 25)

2.      Qualora un candidato la cui domanda di ammissione ad un concorso comunitario sia stata respinta chieda il riesame di tale decisione sulla base di una precisa disposizione che vincola l’amministrazione, è la decisione adottata dalla commissione giudicatrice su riesame a costituire l’atto che arreca pregiudizio ai sensi dell’art. 90, n. 2, o, se del caso, dell’art. 91, n. 1, dello Statuto. È altresì questa decisione, adottata su riesame, a far decorrere il termine di reclamo e di ricorso, senza che occorra verificare se, in una situazione del genere, la detta decisione possa eventualmente essere considerata come un atto meramente confermativo.

(v. punto 39)

Riferimento:

Tribunale di primo grado: Gonçalves/Parlamento, cit. (punto 39); 7 giugno 2005, causa T‑375/02, Cavallaro/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑151 e II‑673, punto 58), e 31 gennaio 2006, causa T‑293/03, Giulietti/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑2‑5 e II‑A‑2‑19, punto 28)

3.      Per quanto riguarda la determinazione della data di presentazione di un reclamo amministrativo previo, l’art. 90, n. 2, dello Statuto dev’essere interpretato nel senso che il reclamo è «presentato» non quando è inviato all’istituzione, ma quando perviene a quest’ultima.

Il termine di tre mesi previsto da tale disposizione scade alla fine del giorno che, nel terzo mese, porta lo stesso numero del giorno dell’evento o dell’atto che ha fatto decorrere il termine. Ai sensi dell’art. 3, n. 4, del regolamento n. 1182/71, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini, qualora tale termine scada, in particolare, un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell’ultima ora del giorno lavorativo successivo.

(v. punti 43, 45, 47 e 48)

Riferimento:

Corte: 26 novembre 1981, causa 195/80, Michel/Parlamento (Racc. pag. 2861, punti 8 e 13); 15 gennaio 1987, causa 152/85, Misset/Consiglio (Racc. pag. 223, punti 8 e 9)

Tribunale di primo grado: 25 settembre 1991, causa T‑54/90, Lacroix/Commissione (Racc. pag. II‑749, punti 28 e 29); 26 settembre 1996, causa T‑192/94, Maurissen/Corte dei conti (Racc. PI pagg. I‑A‑425 e II‑1229, punto 28); 13 marzo 1998, causa T‑247/97, Lonuzzo-Murgante/Parlamento (Racc. PI pagg. I‑A‑119 e II‑317, punto 38), e 30 maggio 2002, causa T‑197/00, Onidi/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑69 e II‑325, punto 47)

Tribunale della funzione pubblica: 15 maggio 2006, causa F‑3/05, Schmit/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑1‑9 e II‑A‑1‑33, punto 28); 24 maggio 2007, cause riunite F‑27/06 e F‑75/06, Lofaro/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 31 e 32, che forma oggetto di impugnazione pendente davanti al Tribunale di primo grado)

4.      Risulta dall’art. 253 CE e dall’art. 25, secondo comma, dello Statuto che ogni decisione individuale adottata in applicazione dello Statuto e recante pregiudizio dev’essere motivata. L’obbligo di motivazione di una decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo, da un lato, di fornire all’interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata e, dall’altro, di renderne possibile il sindacato giurisdizionale.

Per quanto riguarda le decisioni di una commissione giudicatrice di un concorso, l’obbligo di motivazione deve conciliarsi con il rispetto del vincolo di segretezza cui sono soggetti i lavori della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 6 dell’allegato III dello Statuto, che è stato istituito al fine di garantire l’indipendenza della commissione giudicatrice e l’obiettività dei suoi lavori, ponendola al riparo da qualsiasi ingerenza e pressione esterna, da parte tanto della stessa amministrazione comunitaria, quanto dei candidati interessati o di terzi. Il rispetto di tale segreto osta, pertanto, sia alla divulgazione delle posizioni assunte dai singoli componenti della commissione giudicatrice, sia alla rivelazione di qualsiasi elemento relativo a valutazioni di indole personale o comparativa riguardanti i candidati.

Le valutazioni di natura comparativa effettuate dalla commissione giudicatrice sono rispecchiate dai punteggi che quest’ultima attribuisce ai candidati e sono l’espressione dei giudizi di valore formulati su ciascuno di essi. Tenuto conto di tale segreto, la comunicazione dei punteggi ottenuti nelle diverse prove costituisce una motivazione sufficiente delle decisioni della commissione giudicatrice. Una siffatta motivazione non lede i diritti dei candidati. Essa permette loro di conoscere il giudizio di valore formulato sulle loro prestazioni e verificare, se del caso, che non abbiano effettivamente ottenuto il punteggio richiesto dal bando di concorso per essere ammessi a talune prove o all’insieme delle prove.

(v. punti 70 e 74-77)

Riferimento:

Corte: Michel/Parlamento, cit. (punto 22); 4 luglio 1996, causa C‑254/95 P, Parlamento/Innamorati (Racc. pag. I‑3423, punti 23 e 24)

Tribunale di primo grado: 23 gennaio 2003, causa T‑53/00, Angioli/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑13 e II‑73, punto 67); 27 marzo 2003, causa T‑33/00, Martínez Páramo e a./Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑105 e II‑541, punti 43 e 44), e 19 febbraio 2004, causa T‑19/03, Konstantopoulou/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I‑A‑25 e II‑107, punti 27 e 31‑33)

5.      Le valutazioni effettuate da una commissione giudicatrice quando esamina le conoscenze e le capacità dei candidati, nonché le decisioni con le quali essa accerta l’insuccesso di un candidato ad una prova, costituiscono l’espressione di un giudizio di valore. Esse si inseriscono pertanto nell’ampio potere discrezionale di cui dispone la commissione giudicatrice che non può tuttavia sfuggire al sindacato del giudice comunitario in caso di errore manifesto. La commissione giudicatrice non è di conseguenza tenuta a precisare le risposte dei candidati che sono state ritenute insufficienti o a spiegare perché tali risposte siano state ritenute insufficienti.

(v. punti 78 e 86)

Riferimento:

Corte: 16 giugno 1987, causa 40/86, Kolivas/Commissione (Racc. pag. 2643, punto 11)

Tribunale di primo grado: 11 febbraio 1999, causa T‑200/97, Jiménez/UAMI (Racc. PI pagg. I‑A‑19 e II‑73, punto 40); Konstantopoulou/Corte di giustizia, cit. (punto 34), e 5 aprile 2005, causa T‑336/02, Christensen/Commissione (Racc. PI pagg. I‑A‑75 e II‑341, punto 25)