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Ordinanza del presidente del Tribunale dell'11 marzo 2013 - Iranian Offshore Engineering & Construction / Consiglio

(Causa T-110/12 R)

("Procedimento sommario - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive nei confronti dell'Iran - Congelamento dei capitali e delle risorse economiche - Domanda di provvedimenti provvisori - Insussistenza dell'urgenza - Bilanciamento degli interessi")

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea et J. Iriarte Ángel, avvocati)

Resistente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: P. Plaza García e V. Piessevaux, agenti)

Oggetto

Domanda di sospensione dell'esecuzione, da un lato, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71), nei limiti in cui il nome della ricorrente è stato inserito nell'allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11), nonché del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nei limiti in cui detti regolamenti riguardano la ricorrente

Dispositivo

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

Le spese sono riservate.

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