Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 23 ottobre 2013 –
Bode Chemie / UAMI – Laros (sterilina)
(causa T‑114/12)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo sterilina – Marchi comunitari denominativo e figurativo anteriori STERILLIUM e BODE Sterillium – Impedimento relativo alla registrazione – Insussistenza del rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 17)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi interessati – Criteri di valutazione – Marchio complesso [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 18, 25)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Livello d’attenzione del pubblico [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 19)
4. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchio figurativo sterilina – Marchio denominativo STERILLIUM e marchio figurativo BODE Sterillium [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 22-24, 32, 34, 35)
5. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Carattere distintivo elevato del marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)]
(v. punto 33)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 16 gennaio 2012 (procedimento R 2423/2010-4), relativa ad un procedimento d’opposizione tra la Bode Chemie GmbH e la Laros Srl. |
Dispositivo
2) | | La Bode Chemie GmbH è condannata alle spese, incluse le spese indispensabili sostenute dalla Laros Srl ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |