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Ricorso proposto il 19 dicembre 2012 - Beninca / Commissione

(Causa T-561/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Jürgen Beninca (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: avv. C. Zschocke)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione, del 9 ottobre 2012, che rifiuta di concedere l'accesso ad un documento prodotto nell'ambito di operazioni di concentrazione (caso COMP/M.6166 - NYSE Euronext/Deutsche Börse); e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che nessuna delle eccezioni elencate nell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 è applicabile. Ciò è vero in particolare per le eccezioni cui ha fatto riferimento la Commissione nella decisione, vale a dire l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma e l'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del citato regolamento.

Secondo motivo, vertente sul fatto che se una di queste eccezioni si applica, la decisione omette di considerare adeguatamente se sia possibile almeno un accesso parziale (o limitato) al documento richiesto a norma dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il ricorrente ha diritto di accedere al documento richiesto a causa di un imperativo interesse pubblico a rendere disponibile il documento in questione, a norma degli articoli 4, paragrafo 2 e 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001.

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1 - Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).