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Sentenza del Tribunale del 3 luglio 2014 – National Iranian Tanker Company / Consiglio

(Causa T-565/12) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: National Iranian Tanker Company (Teheran, Iran) (rappresentanti: R. Chandrasekera, S. Ashley, C. Murphy, solicitors, M. Lester, barrister, e D. Wyatt, QC)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Boelaert e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), nella parte in cui il nome della ricorrente è stato iscritto nell’elenco riportato nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e, dall’altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui tale regolamento coinvolge la ricorrente.

Dispositivo

La decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha iscritto il nome della National Iranian Tanker Company nell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha iscritto il nome della National Iranian Tanker Company nell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.

Gli effetti della decisione 2012/635 e del regolamento di esecuzione n. 945/2012 sono mantenuti, per quanto riguarda la National Iranian Tanker Company, fino alla scadenza del termine di impugnazione di cui all’articolo 56, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea oppure, in caso di proposizione di impugnazione entro detto termine, fino al rigetto della stessa.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla National Iranian Tanker Company.

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1 GU C 55 del 23. 2.2013