Language of document : ECLI:EU:T:2015:187

Causa T‑563/12

Central Bank of Iran

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare – Congelamento dei capitali – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Diritto alla tutela della buona reputazione – Proporzionalità»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 25 marzo 2015

1.      Procedimento giurisdizionale – Eccezione di litispendenza – Identità di parti, d’oggetto e di mezzi dei due ricorsi – Conclusioni identiche a quelle di un ricorso successivo, dichiarate irricevibili per litispendenza – Ricevibilità

2.      Procedimento giurisdizionale – Conclusioni del ricorso – Adeguamento in corso di causa – Equiparazione alla proposizione di un ricorso mediante atto introduttivo

3.      Diritti fondamentali – Ambito di applicazione ratione personae – Persone giuridiche che costituiscono emanazioni di Stati terzi – Inclusione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)

4.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di identificare nella motivazione le ragioni individuali e specifiche che giustificano tali misure – Decisione rientrante in un contesto noto all’interessato che gli consente comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria od implicita – Limiti

(Decisione del Consiglio 2012/635/PESC)

5.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Criteri alternativi stabiliti dagli atti dell’Unione per l’inserimento di un’entità negli elenchi di persone o entità soggette alle misure restrittive – Portata

[Decisione del Consiglio 2010/413/PESC, art. 20, § 1, b) e c); regolamento del Consiglio n. 267/2012, art. 23, § 2, a), b) e d)]

6.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Riferimento alla base giuridica di una misura restrittiva adottata nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune – Omissione che non costituisce un vizio sostanziale – Limiti – Riferimento esplicito indispensabile all’esercizio della tutela giurisdizionale

(Decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012)

7.      Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Criteri alternativi stabiliti dagli atti dell’Unione per l’inserimento di un’entità negli elenchi di persone o entità soggette alle misure restrittive – Sufficienza di una motivazione basata su uno solo di tali criteri

(Decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012)

8.      Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di motivazione – Criterio del sostegno fornito alla proliferazione nucleare – Riferimento al sostegno finanziario fornito dalla banca centrale dell’Iran alle attività del governo – Motivazione sufficiente

(Decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012)

9.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Obbligo di comunicare gli elementi a carico al fine di mettere l’interessato nelle condizioni di adire utilmente il giudice dell’Unione e di garantire il controllo da parte di quest’ultimo della legittimità dell’atto in discussione – Insussistenza della violazione

[Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, a); decisione del Consiglio 2012/635/PESC; regolamento del Consiglio n. 945/2012]

10.    Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran – Congelamento dei capitali di persone, entità o organismi che partecipano alla proliferazione nucleare o la sostengono – Restrizione del diritto di proprietà e del diritto di esercitare liberamente un’attività economica – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza

(Regolamento del Consiglio n. 945/2012)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 32‑37)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 33)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punto 49)

4.      Se atti contenenti misure restrittive adottate nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune si basano sul criterio dell’aiuto fornito ad eludere altre misure restrittive e in detti atti è stato osservato che la ricorrente era stata coinvolta in attività volte ad aggirare le sanzioni, la loro motivazione è insufficiente qualora non consenta alla ricorrente ed al Tribunale di comprendere le circostanze che hanno portato il Consiglio a considerare tale criterio soddisfatto nel caso della ricorrente e, pertanto, ad adottare detti atti. Tale motivazione appare infatti come una mera riproduzione del criterio stesso. Essa non contiene alcun elemento che specifichi le ragioni per le quali tale criterio è applicabile alla ricorrente. In mancanza di qualsiasi altra precisazione, tale motivazione appare insufficiente a consentire alla ricorrente di verificare, alla luce del criterio dell’aiuto ad eludere le misure restrittive, la fondatezza degli atti impugnati, di difendersi dinanzi al Tribunale e, a quest’ultimo, di esercitare il proprio controllo.

A tale riguardo, se è vero che la motivazione può essere implicita a condizione che consenta agli interessati di conoscere le ragioni per le quali sono state adottate le misure di cui trattasi ed al giudice competente di disporre degli elementi sufficienti per esercitare il suo controllo, non è tuttavia evidente, nel caso della banca centrale della Repubblica islamica dell’Iran, che quest’ultima abbia necessariamente aiutato persone o entità, che farebbero parte del governo iraniano o sarebbero da quest’ultimo controllate, ed i cui nomi sarebbero stati inseriti negli elenchi di persone ed entità oggetto di misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica islamica dell’Iran, a violare o ad aggirare dette misure fornendo loro servizi bancari, quali la messa a disposizione di fondi.

(v. punti 53‑58, 75, 77‑79)

5.      Poiché i criteri definiti all’articolo 23, paragrafo 2, lettere a), b) e d), del regolamento n. 267/2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010, nonché all’articolo 20, paragrafo 1, lettere b) e c), della decisione 2010/413, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, sono alternativi, occorre precisare in che misura il criterio del sostegno al governo iraniano si distingue dal criterio del sostegno alla proliferazione nucleare. A tale riguardo, quest’ultimo criterio implica che venga dimostrata l’esistenza di un legame, diretto o indiretto, tra le attività della persona o dell’entità interessata e la proliferazione nucleare. Il criterio del sostegno al governo iraniano, che amplia l’ambito di applicazione delle misure restrittive al fine di rafforzare le pressioni esercitate sulla Repubblica islamica dell’Iran, ha ad oggetto, dal canto suo, qualsiasi attività della persona o dell’entità interessata che, anche indipendentemente da qualsiasi legame, diretto o indiretto, con la proliferazione nucleare, è idoneo, per la sua importanza quantitativa o qualitativa, a favorire detta proliferazione, fornendo al governo iraniano un sostegno, sotto forma di risorse o di agevolazioni di tipo materiale, finanziario o logistico, che gli permettano di perseguire quest’ultima. L’esistenza di un legame tra la prestazione di tale sostegno al governo iraniano ed il perseguimento delle attività di proliferazione nucleare è pertanto presunta dalla normativa applicabile, che mira a privare il governo iraniano delle proprie fonti di reddito, al fine di costringerlo ad arrestare lo sviluppo del suo programma di proliferazione nucleare in mancanza di risorse finanziarie sufficienti.

(v. punti 63, 66)

6.      In materia di misure restrittive adottate nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, oltre all’indicazione della base giuridica di una misura, l’obbligo di motivazione cui il Consiglio è tenuto verte sulle circostanze che permettono di ritenere che l’uno o l’altro dei criteri di inserimento del nome di una persona o di un’entità nell’elenco delle persone o entità oggetto di tale misura sia soddisfatto nel caso di specie. L’omissione del riferimento ad una precisa disposizione non può costituire un vizio sostanziale qualora la base giuridica di un atto possa essere determinata con il sostegno di altri suoi elementi. Un siffatto riferimento esplicito è tuttavia indispensabile qualora vi sia la possibilità che, in sua mancanza, gli interessati e il giudice dell’Unione restino nell’incertezza circa la precisa base giuridica.

(v. punti 67, 68)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 75, 86‑88)

8.      In materia di misure restrittive adottate nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, e più in particolare del congelamento dei capitali della banca centrale della Repubblica islamica dell’Iran, sebbene, per quanto riguarda il criterio del sostegno fornito da tale banca al governo iraniano, il Consiglio sia tenuto a precisare ed a specificare le risorse o le agevolazioni che la banca avrebbe fornito a detto governo, esso non è tenuto tuttavia a motivare gli atti contestati in merito ad un eventuale utilizzo di tali risorse o di tali agevolazioni da parte di detto governo al fine del perseguimento della proliferazione nucleare. Così, limitandosi a far espresso riferimento ad un sostegno finanziario al governo iraniano senza richiamare i servizi finanziari che la banca fornisce al governo iraniano, in quanto banca centrale della Repubblica islamica dell’Iran, il Consiglio mette nondimeno tale banca nelle condizioni di comprendere che esso si riferisce a detti servizi finanziari, servizi che essa fornisce in tale qualità a detto governo.

(v. punti 81‑84)

9.      V. il testo della decisione.

(v. punti 92‑94)

10.    V. il testo della decisione.

(v. punti 114, 115, 117‑120)