Language of document : ECLI:EU:T:2015:270

Causa T‑562/12

John Dalli

contro

Commissione europea

«Membro della Commissione – Indagine dell’OLAF – Pretesa decisione orale del presidente della Commissione di porre fine alle funzioni dell’interessato – Ricorso di annullamento – Inesistenza di un atto impugnabile – Irricevibilità – Ricorso per risarcimento danni»

Massime – Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 12 maggio 2015

1.      Procedimento giurisdizionale – Misure di organizzazione del procedimento – Domanda di stralcio dal fascicolo di documenti interni di un’istituzione – Regola generale – Ammissibilità – Eccezioni – Documenti decisivi per garantire il sindacato giurisdizionale

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 64)

2.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Diritti della difesa – Principio di parità delle armi – Osservanza nel contesto di un procedimento giurisdizionale – Portata – Produzione di un nuovo documento in udienza – Ricevibilità – Presupposti

3.      Ricorso di annullamento – Inesistenza di un atto impugnabile – Irricevibilità – Pretesa decisione orale del presidente della Commissione con cui si esigono le dimissioni di un commissario

(Art. 17, § 6, TUE; art. 263 TFUE)

4.      Commissione – Cessazione dalle funzioni dei membri – Potere discrezionale del presidente della Commissione di esigere le dimissioni di un membro – Requisiti di forma – Insussistenza

(Art. 17, § 6, TUE)

5.      Commissione – Composizione – Funzioni esercitate – Carattere politico

(Art. 17, §§ 1, 3, 7 e 8, TUE)

1.      Nell’ambito di una domanda di ritiro di documenti dagli atti di una causa sottoposta al giudice dell’Unione, né l’eventuale riservatezza dei documenti in questione né il fatto che essi siano stati eventualmente ottenuti in modo irregolare ostano a che tali documenti vengano mantenuti negli atti. Infatti, da una parte, non esiste alcuna disposizione che preveda espressamente il divieto di tenere conto di prove illegittimamente ottenute. Dall’altra, in taluni casi, anche documenti interni possono essere legittimamente inclusi negli atti di una pratica. Pertanto, in determinate situazioni, non è necessario che il ricorrente dimostri di avere ottenuto legittimamente il documento riservato invocato a sostegno del ricorso. Orbene, occorre valutare, al momento della ponderazione degli interessi da tutelare, se circostanze particolari, quali il carattere decisivo della produzione del documento allo scopo di garantire il controllo della regolarità della procedura di adozione dell’atto impugnato o di dimostrare l’esistenza di uno sviamento di potere, giustifichino il fatto di non procedere al suo ritiro.

(v. punti 47, 48)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 56‑60)

3.      Nell’ambito di un ricorso di annullamento, qualora il ricorrente non fornisca alcuna prova né alcun indizio sull’esistenza della decisione impugnata e non dimostri l’esistenza materiale di una decisione siffatta, la sua domanda di annullamento deve essere respinta in quanto irricevibile in mancanza di un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

Per quanto concerne un ricorso di annullamento diretto contro un’asserita decisione del presidente della Commissione di utilizzare il potere attribuitogli ex articolo 17, paragrafo 6, TUE di esigere le dimissioni di un membro della Commissione, la circostanza che il presidente suddetto abbia fatto notare all’interessato, in modo sempre più pressante, viste le reticenze ed esitazioni di quest’ultimo, che sarebbe stato per lui più dignitoso rassegnare le dimissioni di sua spontanea volontà piuttosto che essere invitato a farlo, non basta a dimostrare l’esistenza dell’asserita decisione impugnata. In effetti, finché non sia stata chiaramente formulata una richiesta di dimissioni ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, TUE, non esiste alcuna richiesta in tal senso che possa incidere sugli interessi del membro della Commissione interessato, modificando in maniera sensibile la sua situazione giuridica.

(v. punti 66, 67, 145, 146)

4.      Quanto al potere del presidente della Commissione di chiedere le dimissioni di un membro della Commissione, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 6, TUE, come emerge dalla genesi e dalla ratio legis di tale disposizione, quest’ultima prevede in particolare l’ipotesi in cui un membro della Commissione rifiuti di rassegnare le proprie dimissioni volontariamente e di sua iniziativa, in circostanze in cui il presidente della Commissione ha perso la fiducia nello stesso e ritiene che la sua permanenza in carica rischierebbe di pregiudicare il credito, o persino la sopravvivenza politica, dell’istituzione. A tale riguardo, l’espressione da parte del presidente della Commissione di una volontà ferma di esercitare, ove necessario, il potere di chiedere le dimissioni di un membro della Commissione, che il Trattato UE attribuisce al presidente suddetto a titolo di potere discrezionale, in mancanza di dimissioni volontarie da parte dell’interessato, non può essere considerata come una pressione illegittima che inficia la validità o la natura volontaria delle dimissioni dell’interessato.

Inoltre, l’articolo 17, paragrafo 6, TUE non subordina né la richiesta del presidente della Commissione né la presentazione delle conseguenti dimissioni a un requisito di forma particolare, segnatamente quella scritta. Una formalità siffatta non sembra nemmeno essere richiesta dal principio generale di certezza del diritto, dal momento che l’onere della prova delle dimissioni grava, in ogni caso, sulla parte che intende valersene. Lo stesso vale, del resto, in caso di dimissioni volontarie di un membro della Commissione.

(v. punti 128, 141, 142, 157)

5.      Le funzioni di un membro della Commissione attengono a un mandato di carattere essenzialmente politico, conferito dal Consiglio europeo all’interessato, di comune accordo con il presidente della Commissione e previa approvazione del Parlamento. Quanto al contenuto di tali funzioni, come definito all’articolo 17, paragrafo 1, TUE, esso comprende, in sostanza, funzioni di coordinamento, di esecuzione, di gestione e di controllo dell’attuazione delle politiche dell’Unione negli ambiti delle competenze ad essa attribuite dai trattati.

(v. punto 133)