Language of document : ECLI:EU:C:2023:668

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

14 settembre 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Accordo relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea, da un lato, e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, dall’altro – Articolo 1, paragrafo 3 – Diritti fondamentali – Rifiuto dell’esecuzione da parte di uno Stato membro di un mandato d’arresto emesso dal Regno di Norvegia – Emissione di un nuovo mandato d’arresto da parte del Regno di Norvegia a carico della stessa persona per gli stessi fatti – Esame da parte di un altro Stato membro – Presa in considerazione del rifiuto dell’esecuzione del primo mandato d’arresto»

Nella causa C‑71/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), con decisione del 4 febbraio 2021, pervenuta in cancelleria il 4 febbraio 2021, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto emesso contro

KT,

con l’intervento di:

Sofiyska gradska prokuratura,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da P.G. Xuereb, presidente di sezione, L. Bay Larsen (relatore), vicepresidente della Corte, e T. von Danwitz, giudice,

avvocato generale: G. Pitruzzella

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Irlanda, da M. Browne, A. Joyce e J. Quaney, in qualità di agenti, assistiti da M. Gráinne, BL;

–        per il governo ungherese, da M.Z. Fehér e R. Kissné Berta, in qualità di agenti;

–        per il governo austriaco, da J. Schmoll, C. Leeb e A. Posch, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da S. Grünheid e I. Zaloguin, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6 TUE, dell’articolo 21, paragrafo 1, e dell’articolo 67, paragrafo 1, TFUE, dell’articolo 6 e dell’articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia (GU 2006, L 292, pag. 2), approvato, a nome dell’Unione europea, con la decisione 2014/835/UE del Consiglio, del 27 novembre 2014, riguardante la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia (GU 2014, L 343, pag. 1), ed entrato in vigore il 1º novembre 2019 (in prosieguo: l’«accordo relativo alla procedura di consegna»), nonché dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento relativo all’esecuzione, in Bulgaria, di un mandato d’arresto emesso dalla Procura regionale di Hordaland (Norvegia) nei confronti di KT.

 Contesto normativo

 Accordo relativo alla procedura di consegna

3        Il preambolo dell’accordo relativo alla procedura di consegna così recita:

«L’Unione europea,

da una parte, e

La Repubblica d’Islanda,

e

Il Regno di Norvegia,

dall’altra,

di seguito denominate “le parti contraenti”,

Desiderando migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea e [la Repubblica d’]Islanda e [il Regno di] Norvegia, fatte salve le norme per la tutela della libertà individuale;

Considerando che le attuali relazioni fra le parti contraenti richiedono una stretta cooperazione nella lotta contro la criminalità;

Esprimendo reciproca fiducia nella struttura e nel funzionamento dei loro sistemi giuridici e nella capacità di tutte le parti contraenti di garantire un processo equo;

Considerando che [la Repubblica d’]Islanda e [il Regno di] Norvegia hanno espresso l’auspicio di aderire ad un accordo che le autorizzi a rendere più veloci le disposizioni per la consegna di sospetti o detenuti con gli Stati membri dell’Unione europea, applicando una procedura di consegna con gli Stati membri;

(...)».

4        L’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, di tale accordo è del seguente tenore:

«1.      Le parti contraenti si impegnano a migliorare, in conformità con le disposizioni del presente accordo, la consegna ai fini dell’azione penale o dell’esecuzione della condanna tra gli Stati membri, da una parte, e il Regno di Norvegia e la Repubblica d’Islanda, dall’altra, tenendo in considerazione, come norme minime, i termini della Convenzione del 27 settembre 1996 in materia di estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea.

2.      Le parti contraenti si impegnano, in conformità con le disposizioni del presente accordo, a far sì che il sistema di estradizione tra gli Stati membri, da una parte, e il Regno di Norvegia e la Repubblica d’Islanda, dall’altra, si basi su un meccanismo di consegna a seguito di un mandato d’arresto in conformità con i termini del presente accordo.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti nella [CEDU] o, in caso di [esecuzione] da parte dell’autorità giudiziaria di uno Stato membro, dei principi di cui all’articolo 6 [TUE] non può essere modificato per effetto del presente accordo».

5        Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 5, di detto accordo:

«“Mandato d’arresto” indica una decisione giudiziaria emessa da uno Stato in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato di una persona ricercata, ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà».

6        Gli articoli da 4 a 8 dello stesso accordo prevedono i motivi di non esecuzione del mandato d’arresto nonché le condizioni alle quali l’esecuzione del mandato d’arresto può essere subordinata.

7        L’articolo 4, punto 2, dell’accordo relativo alla procedura di consegna così recita:

«Gli Stati stabiliscono l’obbligo per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare di eseguire il mandato d’arresto nei casi seguenti:

(...)

2)      se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato della condanna;

(...)».

8        L’articolo 34, paragrafo 1, di tale accordo è così formulato:

«Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati e Stati terzi, le disposizioni contenute nel presente accordo sostituiscono, a partire dalla sua entrata in vigore, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra [il Regno di] Norvegia e [la Repubblica d’]Islanda, da un lato, e gli Stati membri, dall’altro:

a)      convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l’estradizione, modificata dal protocollo del 2003, quando ess[o] entrerà in vigore;

(...)».

 Decisione quadro 2002/584/GAI

9        L’articolo 1 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»), è così formulato:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

10      Gli articoli da 3 a 5 della decisione quadro 2002/584 espongono i motivi di non esecuzione del mandato d’arresto europeo nonché le condizioni alle quali l’esecuzione del mandato d’arresto europeo può essere subordinata.

11      La decisione quadro sancisce all’articolo 3, paragrafo 2, quanto segue:

«L’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: “autorità giudiziaria dell’esecuzione”) rifiuta di eseguire il mandato d’arresto europeo nei casi seguenti:

(...)

2)      se in base ad informazioni in possesso dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la sanzione sia stata applicata o sia in fase di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro della condanna;

(...)».

12      L’articolo 31, paragrafo 1, di tale decisione quadro enuncia quanto segue:

«Fatta salva la loro applicazione nelle relazioni tra Stati membri e paesi terzi, le disposizioni contenute nella presente decisione quadro sostituiscono, a partire dal 1º gennaio 2004, le corrispondenti disposizioni delle convenzioni seguenti applicabili in materia di estradizione nelle relazioni tra gli Stati membri:

a)      convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, il relativo protocollo addizionale del 15 ottobre 1975, il relativo secondo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 e la convenzione europea per la repressione del terrorismo del 27 gennaio 1977 per la parte concernente l’estradizione;

(...)».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      KT, che risiede in Bulgaria con i suoi figli, è perseguito penalmente in Norvegia per fatti, commessi sul territorio di quest’ultima, qualificati dalle autorità che hanno intrapreso tali azioni penali come frode a danno del sistema previdenziale norvegese.

14      Nell’ambito di tali azioni penali, l’autorità norvegese competente ha emesso, il 26 luglio 2018, un mandato d’arresto contro KT, diramato mediante il sistema di informazione Schengen (SIS).

15      Il 25 novembre 2019 KT è stato arrestato al suo ingresso in Polonia, in base alla segnalazione SIS di cui era oggetto ai fini del suo arresto.

16      Il 27 novembre 2019 l’autorità norvegese competente ha emesso un mandato d’arresto sul fondamento dell’accordo relativo alla procedura di consegna.

17      Il 15 gennaio 2020 il Sąd Okręgowy w Warszawie (Tribunale regionale di Varsavia, Polonia) ha rifiutato l’esecuzione di tale mandato d’arresto sul fondamento dell’articolo 1, paragrafo 3, di tale accordo e in base alla considerazione che la consegna di KT alle autorità norvegesi avrebbe comportato una violazione dell’articolo 8 della CEDU. Secondo tale giudice, siffatta consegna avrebbe avuto la conseguenza di far collocare i figli del ricercato in una casa famiglia e la definitiva interruzione dei loro rapporti con il padre. Detto giudice ha del pari considerato che le autorità norvegesi avrebbero potuto ricorrere ad altre forme di cooperazione giudiziaria in materia penale con la Repubblica di Bulgaria nell’ambito del procedimento penale di cui trattasi.

18      Il ricorso proposto contro tale decisione dalla procura competente è stato archiviato, il 24 febbraio 2020, dal Sąd Apelacyjny w Warszawie (Corte d’appello di Varsavia, Polonia).

19      Il 10 marzo 2020 KT è stato arrestato mentre faceva ingresso nel territorio bulgaro, in base alla segnalazione SIS, finalizzata al suo arresto, di cui era ancora oggetto.

20      Il 12 marzo 2020 la Procura regionale di Hordaland, Sogn og Fjordane (Norvegia) ha emesso un nuovo mandato d’arresto contro KT, nell’ambito delle stesse azioni penali e sul fondamento degli stessi motivi in base ai quali era stato emesso il mandato d’arresto del 27 novembre 2019.

21      Il 16 marzo 2020 la Sofiyska gradska prokuratura (Procura di Sofia, Bulgaria) ha adito il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia, Bulgaria), giudice del rinvio, con una richiesta diretta all’esecuzione del mandato d’arresto emesso il 12 marzo 2020.

22      In tal contesto, da un lato, detto giudice si pone la questione se sia possibile emettere diversi mandati d’arresto contro la stessa persona nell’ambito dello stesso procedimento penale.

23      A tal riguardo, esso sostiene che, alla luce delle somiglianze che possono essere rilevate tra le disposizioni dell’accordo relativo alla procedura di consegna e le corrispondenti disposizioni della decisione quadro 2002/584, potrebbe essere presa in considerazione l’applicazione, per analogia, della sentenza del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone) (C‑268/17, EU:C:2018:602) in cui la Corte avrebbe risposto in senso affermativo a tale questione. Esso osserva tuttavia che, a differenza della causa sfociata in tale sentenza, i due mandati d’arresto di cui trattasi nel procedimento principale sono stati emessi nell’ambito della stessa fase del procedimento penale di cui trattasi. Inoltre, detto accordo non conterrebbe disposizioni equivalenti all’articolo 1, paragrafo 2, di tale decisione quadro, relativo all’obbligo di esecuzione dei mandati di arresto europei.

24      Dall’altro lato, tale giudice si interroga sull’eventuale rilievo del diniego, precedentemente opposto da un giudice di uno Stato membro, all’esecuzione di un mandato d’arresto emesso dal Regno di Norvegia contro una stessa persona ricercata, nell’ambito dello stesso procedimento penale.

25      Il giudice del rinvio aggiunge che lo stato di salute di KT è fragile e che egli ha dovuto essere ricoverato in ospedale più volte.

26      Ciò considerato, il Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 3, dell’accordo [relativo alla procedura di consegna] consentano l’emissione di un nuovo mandato d’arresto ai fini dell’azione penale, nell’ambito del medesimo procedimento, nei confronti di una persona la cui consegna è stata negata da uno Stato membro dell’Unione europea sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo in combinato disposto con l’articolo 6 del Trattato sull’Unione europea e dell’articolo 8 della [CEDU].

2)      Se le disposizioni dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo [relativo alla procedura di consegna], degli articoli 21, paragrafo 1, e 67, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e degli articoli 6 e 45, paragrafo 1, della [Carta] consentano a uno Stato membro, destinatario di un mandato d’arresto, di pronunciarsi nuovamente sul caso qualora un altro Stato membro abbia negato la consegna della stessa persona ai fini dell’azione penale nell’ambito del medesimo procedimento, dopo che il ricercato si è avvalso del suo diritto di libera circolazione e si è trasferito dallo Stato in cui la consegna è stata negata nello Stato cui il nuovo mandato d’arresto è indirizzato».

 Sul procedimento dinanzi alla Corte

27      Il giudice del rinvio ha chiesto di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

28      Con decisione del 22 febbraio 2021, la Corte ha deciso, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, che non occorreva accogliere tale domanda, in quanto non ricorrevano i presupposti dell’urgenza previsti all’articolo 107 del regolamento di procedura.

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

29      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo relativo alla procedura di consegna debba essere interpretato nel senso che osta all’emissione di più mandati d’arresto successivi nei confronti di una persona ricercata, al fine di ottenerne la consegna da parte di uno Stato aderente a tale accordo, dopo che l’esecuzione di un primo mandato d’arresto nei confronti di detta persona è stata rifiutata da un altro Stato aderente all’accordo.

30      Occorre ricordare preliminarmente che le disposizioni dell’accordo relativo alla procedura di consegna sono molto simili alle corrispondenti disposizioni della decisione quadro 2002/584 (sentenza del 2 aprile 2020, Ruska Federacija, C‑897/19 PPU, EU:C:2020:262, punto 74).

31      A tal riguardo, occorre rilevare che nessuna disposizione di tale accordo esclude l’emissione di più mandati d’arresto successivi nei confronti di una persona, ivi compresa l’ipotesi in cui l’esecuzione di un primo mandato d’arresto nei confronti di tale persona sia stata rifiutata.

32      Inoltre, dall’articolo 1, paragrafi 1 e 2, di detto accordo, letto alla luce del suo preambolo, risulta che esso è diretto a migliorare e a rendere più veloce la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri, da una parte, e il Regno di Norvegia e la Repubblica d’Islanda, dall’altra, mediante un meccanismo di consegna basato su una stretta cooperazione tra tali Stati e sulla reciproca fiducia che tali Stati hanno espresso nella struttura e nel funzionamento dei loro rispettivi sistemi giuridici nonché nella loro capacità di garantire un processo equo.

33      Peraltro, l’articolo 34, paragrafo 1, dell’accordo relativo alla procedura di consegna dichiara, come l’articolo 31, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, che tale accordo sostituisce le corrispondenti disposizioni delle convenzioni che esso elenca, tra le quali figura segnatamente la convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, nelle relazioni tra gli Stati membri, da una parte, e il Regno di Norvegia e la Repubblica d’Islanda, dall’altra.

34      Il sistema di consegna previsto da tale accordo è quindi diretto, come la decisione quadro suddetta, ad instaurare un sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, ad agevolare e a rendere più veloce la cooperazione giudiziaria tra gli Stati aderenti allo stesso accordo, nonché a lottare contro l’impunità di una persona ricercata che si trovi su un territorio diverso da quello in cui si asserisce che abbia commesso un reato.

35      Orbene, un divieto sistematico, per l’autorità emittente di uno Stato aderente all’accordo relativo alla procedura di consegna, di emettere un nuovo mandato d’arresto in caso di rifiuto di esecuzione di un primo mandato d’arresto da parte di un altro Stato aderente a tale accordo nuocerebbe all’efficacia del sistema di consegna istituito da detto accordo e comporterebbe il rischio dell’impunità delle persone che tentano di sfuggire alla giustizia.

36      Quindi, una siffatta emissione può risultare necessaria, in particolare dopo che siano venuti meno gli elementi che hanno ostacolato l’esecuzione del precedente mandato d’arresto oppure, qualora la decisione di rifiuto dell’esecuzione di tale mandato d’arresto non fosse conforme all’accordo relativo alla procedura di consegna, al fine di condurre a termine la procedura di consegna della persona ricercata e quindi di favorire la realizzazione dell’obiettivo della lotta contro l’impunità perseguito da tale accordo (v., per analogia, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 141).

37      Per contro, va osservato, in primo luogo, che l’articolo 1, paragrafo 3, di detto accordo prevede che non possa essere modificato per effetto di tale accordo l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali enunciati nella CEDU, oppure, in caso di esecuzione da parte dell’autorità giudiziaria in uno Stato membro, i principi menzionati all’articolo 6 TUE, che contempla, segnatamente, i diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

38      Ne consegue che l’esistenza del rischio di violazione dei diritti fondamentali enunciati dalla Carta può consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di astenersi, a titolo eccezionale e a seguito di un adeguato esame, dal dare corso a un mandato d’arresto europeo, in base all’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo relativo alla procedura di consegna (v., per analogia, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 72).

39      Pertanto, l’emissione di un mandato d’arresto europeo la cui esecuzione comporterebbe una violazione della Carta e dovrebbe, alle condizioni esposte al punto precedente, essere rifiutata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione, non è compatibile con i principi di fiducia reciproca e di stretta cooperazione nella lotta contro la criminalità, ricordati al punto 32 della presente sentenza (v., per analogia, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 142).

40      L’autorità giudiziaria emittente non può quindi, in assenza di un mutamento delle circostanze, emettere un nuovo mandato d’arresto europeo nei confronti di una persona dopo che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione abbia rifiutato di dar seguito a un precedente mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di tale persona, conformemente a quanto le imponeva l’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo relativo alla procedura di consegna (v., per analogia, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 143).

41      In secondo luogo, dal momento che l’emissione di un mandato d’arresto può comportare l’arresto della persona oggetto del medesimo e, quindi, rischia di lederne la libertà individuale, spetta all’autorità giudiziaria che prevede di emettere un mandato d’arresto esaminare la proporzionalità dell’emissione di cui trattasi, tenuto conto delle peculiarità di ciascun caso di specie (v., per analogia, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 144).

42      Nell’ambito di un siffatto esame, spetta in particolare a tale autorità giudiziaria tener conto della natura e della gravità del reato per il quale la persona ricercata è perseguita, delle conseguenze su tale persona del mandato o dei mandati d’arresto precedentemente emessi nei suoi confronti o, ancora, delle prospettive di esecuzione di un eventuale nuovo mandato d’arresto (v., per analogia, sentenza del 31 gennaio 2023, Puig Gordi e a., C‑158/21, EU:C:2023:57, punto 145).

43      In considerazione di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo relativo alla procedura di consegna deve essere interpretato nel senso che esso non osta all’emissione di più mandati d’arresto successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenerne la consegna da parte di uno Stato aderente a detto accordo dopo che l’esecuzione di un primo mandato d’arresto nei confronti di tale persona è stata rifiutata da un altro Stato aderente a detto accordo, a condizione che l’esecuzione del nuovo mandato d’arresto non comporti una violazione di tale disposizione e che l’emissione di quest’ultimo mandato d’arresto abbia carattere proporzionato.

 Sulla seconda questione

44      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’accordo relativo alla procedura di consegna, l’articolo 21, paragrafo 1, e l’articolo 67, paragrafo 1, TFUE, nonché l’articolo 6 e l’articolo 45, paragrafo 1, della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostano a che l’esecuzione di un mandato d’arresto da parte di uno Stato membro sia rifiutata per il solo motivo che un altro Stato membro ha rifiutato l’esecuzione di un primo mandato d’arresto emesso dalla Repubblica d’Islanda o dal Regno di Norvegia nei confronti della stessa persona e per gli stessi fatti.

45      A tal riguardo, si deve osservare che, effettivamente, l’accordo relativo alla procedura di consegna non contiene disposizioni equivalenti all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, relativo all’obbligo di esecuzione dei mandati d’arresto europei.

46      Detto ciò, come rilevato ai punti da 32 a 34 della presente sentenza, il sistema di consegna previsto da detto accordo è diretto, così come anche la decisione quadro suddetta, a instaurare un sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, ad agevolare e a rendere più veloce la cooperazione giudiziaria tra, da una parte, gli Stati membri e, dall’altra, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, nonché a lottare contro l’impunità di una persona ricercata che si trovi su un territorio diverso da quello in cui si asserisce che abbia commesso un reato.

47      Inoltre, detto accordo è strutturato allo stesso modo della decisione quadro suddetta ed elenca, ai suoi articoli da 4 a 8, i motivi di non esecuzione del mandato d’arresto nonché le condizioni alle quali l’esecuzione del mandato d’arresto può essere subordinata, come previsto agli articoli da 3 a 5 della stessa decisione quadro.

48      Ne consegue che, malgrado l’assenza di una disposizione espressa in tal senso nell’accordo relativo alla procedura di consegna, gli Stati aderenti a tale accordo sono in linea di principio tenuti a dare seguito al mandato d’arresto emesso da un altro Stato aderente all’accordo e ne possono negare l’esecuzione solo per motivi risultanti dallo stesso accordo.

49      In particolare, come si è ricordato al punto 38 della presente sentenza, l’esistenza di un rischio di violazione dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta può consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di astenersi, eccezionalmente e a seguito di un adeguato esame, dal dar seguito ad un mandato d’arresto, sul fondamento dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo relativo alla procedura di consegna.

50      A tal riguardo, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in un caso di specie in cui esistono motivi seri e comprovati di ritenere che la consegna della persona ricercata allo Stato emittente la esporrebbe ad un rischio reale di riduzione significativa della sua aspettativa di vita o di deterioramento rapido, significativo e irrimediabile del suo stato di salute, occorre del pari osservare tale disposizione [v., per analogia, sentenza del 18 aprile 2023, E.D.L. (Motivo di rifiuto fondato sulla malattia), C‑699/21, EU:C:2023:295, punti 42, 50 e 52].

51      Per contro, nessuna disposizione dell’accordo relativo alla procedura di consegna prevede la possibilità di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto qualora l’esecuzione di un primo mandato d’arresto diretto contro la stessa persona e per gli stessi fatti, sia stata rifiutata da uno Stato aderente a tale accordo.

52      Pertanto, si deve constatare che la decisione dell’autorità dell’esecuzione di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto non può essere equiparata ad una «sentenza definitiva», ai sensi dell’articolo 4, punto 2, di detto accordo, la quale soltanto potrebbe ostare a che l’azione penale sia esercitata, per gli stessi fatti, a carico di tale persona nello Stato emittente o che sia avviata in qualsiasi altro Stato.

53      Occorre ricordare, a tal riguardo, che si ritiene che una persona ricercata sia stata oggetto di una sentenza definitiva per gli stessi fatti, ai sensi dell’articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584, che corrisponde in sostanza all’articolo 4, punto 2, dello stesso accordo, quando, in esito a un procedimento penale, l’azione penale sia definitivamente estinta ovvero qualora l’autorità giudiziaria di uno Stato membro abbia emanato una decisione di definitivo proscioglimento dell’imputato per i fatti contestatigli (v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2010, Mantello, C‑261/09, EU:C:2010:683, punto 45).

54      Orbene, l’esame della domanda di consegna non implica l’avvio dell’azione penale da parte dello Stato dell’esecuzione a carico della persona di cui si chiede la consegna e non comporta una valutazione nel merito della causa.

55      In tali circostanze, anche se l’esistenza di una decisione dell’autorità dell’esecuzione di uno Stato membro di negare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dalla Repubblica d’Islanda o dal Regno di Norvegia sulla base dell’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo relativo alla procedura di consegna deve, senz’altro, indurre alla vigilanza l’autorità dell’esecuzione di un altro Stato membro adita con un nuovo mandato d’arresto emesso da tale Stato contro la stessa persona per gli stessi fatti, tale circostanza non è idonea a sottrarre l’autorità dell’esecuzione del secondo Stato membro al suo obbligo di esaminare la richiesta di consegna e di adottare una decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto.

56      Non si può dedurre una conclusione diversa né dall’articolo 21, paragrafo 1, o dall’articolo 67, paragrafo 1, TFUE, né dall’articolo 6 o dall’articolo 45, paragrafo 1, della Carta.

57      Infatti, l’articolo 2, paragrafo 5, dell’accordo relativo alla procedura di consegna definisce la nozione di «mandato d’arresto», ai sensi di tale accordo, come una decisione giudiziaria emessa da uno Stato aderente a tale accordo in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato aderente all’accordo stesso di una persona ricercata, ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o misura di sicurezza privativa della libertà.

58      Ne consegue che lo scopo del meccanismo di consegna previsto dall’accordo relativo alla procedura di consegna è di consentire l’arresto e la consegna di una persona ricercata affinché il reato commesso non rimanga impunito e tale persona sia sottoposta a un procedimento penale o sconti la pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti [v., per analogia, sentenza del 30 giugno 2022, Spetsializirana prokuratura (Informazioni sulla decisione nazionale di arresto), C‑105/21, EU:C:2022:511, punto 74].

59      L’arresto della persona di cui si chiede la consegna con l’emissione di un mandato d’arresto costituisce quindi parte integrante del sistema di consegna previsto da tale accordo.

60      Orbene, anche se tale arresto provvisorio costituisce una restrizione del diritto della persona ricercata alla libera circolazione, nonché alla libertà e alla sicurezza, esso deve nondimeno, in linea di principio, essere considerato giustificato dall’obiettivo legittimo di evitare l’impunità di tale persona, obiettivo che si inserisce nel contesto dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne in cui è assicurata la libera circolazione delle persone, previsto all’articolo 3, paragrafo 2, TUE [v., per analogia, sentenza del 12 maggio 2021, Bundesrepublik Deutschland (Avviso rosso dell’Interpol), C‑505/19, EU:C:2021:376, punto 86].

61      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’accordo relativo alla procedura di consegna deve essere interpretato nel senso che esso osta a che l’esecuzione di un mandato d’arresto da parte di uno Stato membro sia rifiutata per il solo motivo che un altro Stato membro ha rifiutato l’esecuzione di un primo mandato d’arresto emesso dalla Repubblica d’Islanda o dal Regno di Norvegia nei confronti della stessa persona e per gli stessi fatti.

 Sulle spese

62      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

1)      L’articolo 1, paragrafo 3, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia, approvato, a nome dell’Unione europea, con la decisione 2014/835/UE del Consiglio, del 27 novembre 2014, riguardante la conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia,

deve essere interpretato nel senso che:

esso non osta all’emissione di più mandati d’arresto successivi nei confronti di una persona ricercata al fine di ottenerne la consegna da parte di uno Stato aderente a detto accordo dopo che l’esecuzione di un primo mandato d’arresto nei confronti di tale persona è stata rifiutata da un altro Stato aderente a detto accordo, a condizione che l’esecuzione del nuovo mandato d’arresto non comporti una violazione di tale disposizione e che l’emissione di quest’ultimo mandato d’arresto abbia carattere proporzionato.

2)      L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia, relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri dell’Unione europea e l’Islanda e la Norvegia, approvato, a nome dell’Unione europea, con la decisione 2014/835,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a che l’esecuzione di un mandato d’arresto da parte di uno Stato membro sia rifiutata per il solo motivo che un altro Stato membro ha rifiutato l’esecuzione di un primo mandato d’arresto emesso dalla Repubblica d’Islanda o dal Regno di Norvegia nei confronti della stessa persona e per gli stessi fatti.

Firme


*      Lingua processuale: il bulgaro.