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Sentenza del Tribunale 30 novembre 2011 - Transnational Company "Kazchrome" e ENRC Marketing / Consiglio e Commissione

(Causa T-107/08)

("Dumping - Importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan - Ricorso di annullamento - Prezzo all'esportazione - Confronto tra il prezzo all'esportazione e il valore normale - Calcolo del margine di sotto-quotazione - Responsabilità non contrattuale")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Transnational Company "Kazchrome" AO (Aktioubé, Kazakstan); ed ENRC Marketing AG (Kloten, Svizzera) (rappresentanti: inizialmente L. Ruessmann e A. Willems, successivamente A. Willems e S. De Knop, avocats)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: inizialmente J.-P. Hix, agente, assistito da G. Berrisch e G. Wolf, avocats, successivamente J.-P. Hix e B. Driessen, agenti, assistiti da G. Berrisch, avocat); e Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet e K. Talabér-Ritz, agenti)

Interveniente a sostegno dei convenuti: Euroalliages (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Bourgeois, Y. van Gerven e N. McNelis, avocats)

Oggetto

Da un lato, la domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 4 dicembre 2007, n. 1420, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell'Ucraina (GU L 317, pag. 5), nella parte in cui verte sulle importazioni di silico-manganese prodotto dalla Transnational Company "Kazchrome" AO, e, dall'altro lato, una domanda risarcimento danni

Dispositivo

L'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 4 dicembre 2007, n. 1420, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell'Ucraina, è annullato nella misura in cui si applica alle importazioni di silico-manganese prodotto dalla Transnational Company "Kazchrome" AO.

Per il resto, il ricorso è respinto.

La Transnational Company "Kazchrome" e ENRC Marketing AG sopporteranno la metà delle loro proprie spese nonché le spese della Commissione europea.

Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà la metà delle spese della Transnational Company "Kazchrome" e della ENRC Marketing nonché le sue proprie spese.

La Euroalliages sopporterà le sue proprie spese.

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1 - GU C 116 del 9.5.2008.