Language of document : ECLI:EU:T:2011:704

Causa T‑107/08

Transnational Company «Kazchrome» AO e ENRC Marketing AG

contro

Consiglio dell’Unione europea e Commissione europea

«Dumping — Importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan — Ricorso di annullamento — Prezzo all’esportazione — Confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale — Calcolo del margine di sottoquotazione — Responsabilità extracontrattuale»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo — Ricorso proposto contro la Commissione — Irricevibilità

(Art. 230 CE; regolamento del Consiglio n. 1420/2007)

2.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Regolamento che istituisce dei dazi antidumping — Adeguamenti del prezzo all’esportazione al fine di garantire un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione — Difetto di adeguata motivazione

(Art. 253 CE; regolamento del Consiglio n. 1420/2007)

3.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Imposizione di un dazio antidumping — Presupposto — Danno — Determinazione — Confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione — Calcolo del margine di sottoquotazione

(Regolamenti del Consiglio n. 384/96, art. 3, nn. 2 e 3, n. 1225/2009, art. 3, nn. 2 e 3, e n. 1420/2007, ‘considerando’ 104 e 105)

4.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Regolamento che istituisce dei dazi antidumping — Diminuzione del volume delle vendite di un’impresa soggetta a tale regolamento — Insussistenza di nesso di causalità

(Art. 288 CE; regolamento del Consiglio n. 1420/2007)

5.      Responsabilità extracontrattuale — Presupposti — Illecito — Danno — Nesso causale — Spese sostenute ai fini della partecipazione a un procedimento antidumping riguardante un regolamento viziato da illegittimità — Insussistenza di nesso di causalità

(Art. 288, secondo comma, CE)

1.      Il ruolo della Commissione nei procedimenti antidumping si inserisce nell’ambito del processo decisionale del Consiglio. Essa è incaricata di condurre le inchieste e di decidere in base ad esse di porre termine al procedimento o al contrario di proseguirlo, adottando misure provvisorie e proponendo al Consiglio l’adozione di misure definitive come un regolamento che istituisce un dazio antidumping. Il potere decisionale spetta tuttavia al Consiglio, che può astenersi da qualsiasi decisione se è in disaccordo con la Commissione o, al contrario, adottare una decisione sulla base delle proposte di quest’ultima. Di conseguenza, un ricorso di annullamento di un regolamento adottato unicamente dal Consiglio è irricevibile nella parte in cui è diretto contro la Commissione.

(v. punto 26)

2.      La motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto, per accertare se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti del suddetto art. 253 CE, occorre tener conto non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia.

Nel caso di un regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping, la valutazione secondo cui una società di vendita dei prodotti colpiti dal dazio antidumping ha, nel circuito delle vendite dell’impresa produttrice, funzioni assimilabili a quelle di un agente operante sulla base di commissioni è viziata da un difetto di motivazione qualora, per effettuare un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione ed effettuare adeguamenti del prezzo all’esportazione in particolare a titolo di commissioni, il Consiglio si limiti a menzionare che tali imprese intrattengono una relazione commerciale basata su condizioni di concorrenza normali e che, in tali circostanze, la società di vendita non può considerarsi operante come un dipartimento interno di vendite dell’impresa produttrice, nonostante gli elementi dedotti dalle imprese interessate volti a dimostrare che la relazione tra di esse era quella che intercorre tra una società e un dipartimento interno di vendite.

(v. punti 31, 34, 36-37, 40)

3.      L’art. 1, n. 1, del regolamento antidumping di base n. 384/96 (divenuto art. 1, n. 1, del regolamento n. 1225/2009) fissa la regola essenziale per l’imposizione dei dazi antidumping secondo cui non è sufficiente che le merci importate costituiscano oggetto di dumping, ma occorre inoltre che la loro immissione in libera pratica provochi un pregiudizio. Proprio ai fini della determinazione dell’esistenza di un pregiudizio il suddetto regolamento, all’art. 3, nn. 2 e 3 (divenuto art. 3, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1225/2009), prevede che deve essere effettuato un esame obiettivo dell’effetto delle importazioni sui prezzi dei prodotti simili sul mercato dell’Unione e che a tal fine si deve esaminare se, per le importazioni oggetto di dumping, vi sia una notevole sottoquotazione del prezzo rispetto al prezzo di un prodotto simile o se tali importazioni abbiano comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire in misura notevole aumenti di prezzo che altrimenti sarebbero intervenuti.

In tali circostanze, qualora, nel regolamento n. 1420/2007 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell’Ucraina, il Consiglio calcoli, ai fini del confronto tra i prezzi delle importazioni e i prezzi dell’industria dell’Unione e della determinazione dell’esistenza di un pregiudizio arrecato a quest’ultima dalle importazioni oggetto di dumping, la sottoquotazione dei prodotti importati, esso commette un errore manifesto di valutazione allorché consideri che il confronto obiettivo tra i prezzi dell’industria dell’Unione e quelli delle importazioni rende necessario che il punto di riferimento ai fini della determinazione del prezzo di queste ultime sia quello del loro primo ingresso nel territorio dell’Unione e non il loro punto di sdoganamento, malgrado la distanza che separa questi due punti, in tal modo escludendo dal loro prezzo i costi significativi di trasporto tra detti punti.

Infatti, sono i prezzi negoziati tra le società esportatrici ed i clienti con riferimento al punto di sdoganamento, e non i prezzi calcolati dal Consiglio facendo riferimento ad uno stadio intermedio del trasporto, sia pur esso avvenuto sul territorio dell’Unione, quelli che possono determinare la decisione dei clienti di acquistare i prodotti delle società esportatrici piuttosto che quelli dell’industria dell’Unione. Il Consiglio e la Commissione devono nondimeno prendere in considerazione, nell’ambito del loro margine discrezionale, tutti gli elementi pertinenti di ciascuna fattispecie, compresi gli indizi che consentano di ritenere che la scelta delle vie di trasporto e dei punti di sdoganamento miri a falsare il confronto dei prezzi delle importazioni e dei prodotti dell’Unione.

(v. punti 58, 63, 67-68)

4.      Un semplice riferimento alla diminuzione del volume delle vendite di un’impresa soggetta all’applicazione del regolamento n. 1420/2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell’Ucraina, non può essere sufficiente a dimostrare il nesso di causalità tra la perdita di utili di detta impresa e gli illeciti invocati contro tale regolamento, nesso richiesto per l’insorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, e ciò a causa delle forti variazioni dei volumi di vendita da un anno all’altro, indipendentemente dall’adozione del suddetto regolamento.

(v. punti 76-77)

5.      In materia di responsabilità extracontrattuale dell’Unione, il danno deve risultare direttamente dall’illecito dedotto e non dalla scelta del ricorrente circa il modo di reagire all’atto asseritamente illegittimo. Così, il semplice fatto che il comportamento illegittimo abbia costituito una condizione necessaria del sopravvenire del danno, nel senso che questo non si sarebbe prodotto in assenza di tale comportamento, non è sufficiente a stabilire un nesso di causalità.

In tal senso, le spese sostenute ai fini della partecipazione di un’impresa ad un procedimento antidumping non possono essere considerate un danno derivante dall’adozione di un regolamento antidumping viziato da illegittimità, dato che tale partecipazione dei produttori-esportatori o di altre parti interessate non è richiesta e che essi sono liberi di valutare l’opportunità e l’interesse di partecipare nonché l’intensità della loro partecipazione e i costi a tal fine sostenuti. Inoltre, le spese corrispondenti al lavoro del personale di un simile produttore-esportatore non possono essere considerate presentare un nesso diretto con l’inchiesta, dal momento che gli stipendi del personale dovevano essere corrisposti a prescindere dall’esistenza di un procedimento antidumping in corso.

(v. punti 80-82)