Language of document :

Ricorso proposto il 28 febbraio 2008 - TNC Kazchrome e ENRC Marketing / Consiglio e Commissione

(Causa T-107/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Joint stock company 'Transnational Company Kazchrome' (TNC Kazchrome) (Actobe, Kazakhstan), ENRC Marketing AG (Kloten, Svizzera) (rappresentanti: L. Ruessmann e A. Willems, avvocati)

Convenuti: Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento controverso nella parte in cui impone dazi antidumping sulle importazioni di silico-manganese prodotto e/o venduto dalle ricorrenti;

condannare il Consiglio e la Commissione in solido , a risarcire alle ricorrenti i danni, compresi gli interessi, derivanti dall'illegittimo avvio dell'inchiesta, da errori sui fatti, da erronea valutazione, e dalle violazioni dei principi fondamentali del diritto comunitario da parte della Commissione, nonché dall'illegittima adozione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1420/2007;

condannare la Commissione e il Consiglio alle loro spese e a quelle sostenute dalle ricorrenti;

condannare la Commissione alle sue spese e condannarla in solido a quelle sostenute dalle ricorrenti nella parte in cui non sono coperte dal Consiglio.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti, rispettivamente produttori ed esportatori di silico-manganese nell'Unione Europea, chiedono l'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 4 dicembre 2007, n. 1420, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell'Ucraina1.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti sostengono che i convenuti hanno commesso manifesti errori di valutazione, hanno violato il regolamento base2 e non hanno adempiuto l'obbligo di motivazione previsto dall'art. 253 CE includendo il Kazakhstan ed escludendo l'India dall'inchiesta antidumping; respingendo l'affermazione delle ricorrenti secondo la quale esse operavano come un unico soggetto economico; nel determinare il prezzo all'esportazione delle ricorrenti; nel verificare se e in quale misura le importazioni di silico-manganese dal Kazakhstan abbiano arrecato pregiudizio all'industria comunitaria; cumulando le importazioni dal Kazakhstan con quelle dalla Cina ai fini di questo esame e nel valutare l'interesse comunitario.

Le ricorrenti asseriscono inoltre che le istituzioni comunitarie hanno violato il loro diritto di essere sentite, nonché i principi di buona amministrazione, di tutela del loro legittimo affidamento, di non discriminazione e di proporzionalità in quanto, fra l'altro, non era stato dato loro accesso a informazioni attinenti alle conclusioni delle istituzioni comunitarie e in quanto l'impegno da loro offerto era stato respinto.

____________

1 - GU 2007 L 317, pag. 5.

2 - Regolamento (CE) del Consiglio 22 novembre 1995, n. 384/96, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996 L 56, pag. 1).