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Ordinanza del Tribunale di primo grado 30 giugno 2009 - CPEM / Commissione

(Causa T-106/08) 1

("Ricorso di annullamento - Nota di addebito - Atto non impugnabile con un ricorso - Atto confermativo - Irricevibilità - Ricorso per risarcimento danni - Ricorso manifestamente infondato in diritto")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) (Marsiglia, Francia) (rappresentante: C. Bonnefoi, avocat)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: L. Flynn e A. Steiblytė, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della nota di addebito 17 dicembre 2007, n. 3240912189, riguardante la decisione della Commissione 4 ottobre 2007, C (2007) 4645, che ha soppresso il contributo concesso dal Fondo sociale europeo (FSE) con la decisione 17 agosto 1999, C (1999) 2645

Dispositivo

La domanda di annullamento è irricevibile.

La domanda di risarcimento danni è manifestamente infondata in diritto.

Il Centre de promotion de l'emploi par la micro-entreprise (CPEM) sopporterà le spese, ivi incluse quelle relative al procedimento cautelare.

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1 - GU C 107 del 26.4.2008.