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Ricorso proposto il 10 settembre 2008 - Advance Magazine Publishers/UAMI - Capela & Irmãos (VOGUE)

(Causa T-382/08)

Lingua in cui è stato proposto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Advance Magazine Publishers, Inc. (New York, Stati Uniti) (rappresentante: sig. Esteve Sanz, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: J. Capela & Irmãos, Lda. (Porto, Portogallo)

Conclusioni della ricorrente

modificare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2008, procedimento R 328/2003-2, in quanto ha stabilito che il ricorso proposto dal ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso era fondato e, di conseguenza, che l'opposizione è respinta che e il marchio comunitario di cui trattasi è ammesso;

in subordine, annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 30 giugno 2008, procedimento R 328/2003-2; e

ordinare all'Ufficio convenuto e, se del caso, alle altre parti nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, di sopportare le spese del ricorso dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "VOGUE" per beni e servizi delle classi 9, 14, 16, 25 e 41

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: registrazione in Portogallo con il n. 143 183 di un marchio denominativo "VOGUE Portugal" per beni della classe 25; nome commerciale portoghese n. 32 046 "VOGUE-SAPATARIA"

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento integrale dell'opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: 1) violazione dell'art. 43, nn. 2 e 3 del regolamento del Consiglio n. 40/94 e della regola 22 del regolamento della Commissione n. 2868/95 , in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che la prova presentata dalla controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso costituiva una prova dell'uso effettivo del marchio precedente; 2) violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente giudicato che i prodotti di cui trattasi sono simili; 3) violazione degli artt. 61, n. 1, e 62, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 40/94, poiché la commissione di ricorso ha erroneamente fondato la sua decisione sulla circostanza che la ricorrente non è riuscita a mettere in discussione quanto stabilito dalla divisione di opposizione in merito alla prova dell'uso o alla somiglianza dei beni e servizi di cui trattasi, nonché sulla circostanza che dinanzi alla divisione di opposizione la ricorrente ha implicitamente (tacitamente) ritenuto che la prova dell'uso fosse sufficiente.

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1 - Regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GU L 303, pag. 1).