Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 4 settembre 2012 –
DAI / Commissione
(causa T‑381/08)
«Agricoltura – Zucchero – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità europea – Regolamenti (CE) nn. 320/2006 e 928/2006 – Decisione 2008/445/CE – Aiuto alla ristrutturazione retroattivo»
1. Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Zucchero – Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero – Aiuti alla ristrutturazione – Aiuti complementari versati retroattivamente per una campagna di commercializzazione – Calcolo dell’importo – Presa in considerazione dell’aiuto concesso per la campagna di commercializzazione – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 320/2006, come modificato dal regolamento n. 1261/2007, art. 3, § 8; regolamento della Commissione n. 968/2006, come modificato dal regolamento n. 1264/2007, art. 16 bis) (v. punti 27-29)
2. Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Eccezione di illegittimità espressamente sollevata solo in fase di replica – Irricevibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punti 32-36)
Oggetto
| Ricorso proposto avverso la decisione 2008/445/CE della Commissione, dell’11 giugno 2008, recante fissazione degli importi per Stato membro dell’aiuto alla ristrutturazione retroattivo ai coltivatori e alle imprese che hanno effettuato una ristrutturazione durante le campagne di commercializzazione 2006/2007 e 2007/2008 nell’ambito del regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità (GU L 156, pag. 20). |
Dispositivo
2) | | La DAI – Sociedade de Desenvolvimento Agro-Industrial, SA è condannata alle spese. |