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Ricorso presentato il 3 aprile 2006 - SPM / Commissione

(Causa T-104/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Société des plantations de Mbanga (S.P.M.) (Douala, Cameroun) [Rappresentante: B.-L. Doré, avvocato]

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

dichiarare ricevibili tutte le domande;

annullare il regolamento (CE) della Commissione 8 febbraio 2006, n. 219/2006 recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario per l'importazione di banane nel codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per i periodi dal 1° marzo al 31 dicembre 2006;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Nell'ambito della modifica del regime specifico dei contingenti per gli scambi con i paesi terzi facenti parte di misure di organizzazione dei mercati nel settore della banana, il regolamento del Consiglio dell'Unione europea 29 novembre 2005, n. 1964/2005 1 ha tra altro conferito alla Commissione il potere di emanare le misure necessarie per l'attuazione del detto regolamento, nonché le misure transitorie relative alla gestione del contingente tariffario per le banane originarie dei paesi ACP. In questo contesto, la Commissione nel regolamento 9 dicembre 2005, n. 2015/2005 2 ha mantenuto per i mesi di gennaio e di febbraio 2006 il regime di attribuzione dei certificati di importazione sulla base di riferimenti storici 3. Poiché tale regolamento è per definizione transitorio, la Commissione l'8 febbraio 2006 adottava il regolamento n. 219/2006 recante aperture e modalità di gestione del contingente tariffario per l'importazione di banane del codice NC 0803 00 19 originarie dei paesi ACP per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2006 4. In questo regolamento, la Commissione ha istituito un metodo di gestione del contingente tariffario che prevede l'utilizzo del contingente seguendo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni immissione in libera pratica (metodo detto del "primo arrivato, primo ad essere servito") nonché riservato, a titolo transitorio, una parte del contingente tariffario agli operatori che hanno approvvigionato di banane ACP la Comunità nell'ambito del regime di importazione anteriormente in vigore. Questo regolamento costituisce l'oggetto della domanda di annullamento nel presente ricorso.

Nell'ambito del presente ricorso, la ricorrente assume che il regolamento impugnato sarebbe affetto da varie illegittimità in quanto, a suo avviso, dalle sue disposizioni risulterebbe che se il 60% del contingente tariffario fosse gestito secondo il nuovo metodo, il 40% lo sarebbe ancora con l'attribuzione di certificati sulla base di riferimenti storici. A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce gli stessi motivi argomenti presentati nel ricorso nella causa T-447/05 5.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 29 novembre 2005, n. 1964 relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane (GU L 316, pag. 1).

2 - Regolamento (CE) della Commissione 9 dicembre 2005, n. 2015, relativo alle importazioni di banane originarie dei paesi ACP nell'ambito del contingente tariffario aperto dal regolamento (CE) n. 1964/2005 del Consiglio relativo alle aliquote tariffarie applicabili alle banane nei mesi di gennaio e febbraio 2006 (GU L 324, pag. 5).

3 - L'annullamento del detto regolamento è richiesto dalla ricorrente nella causa T-447/05.

4 - GU L 38, pag. 22.

5 - V. comunicazione sulla GU 2006 C 74, pag. 24.