Language of document : ECLI:EU:T:2007:4

Impugnazione proposta il 3 aprile 2024 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 24 gennaio 2024, causa T-409/21, Repubblica federale di Germania/Commissione europea

(Causa C-242/24 P)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar, C.-M. Carrega e C. Kovács, agenti)

Altra parte nel procedimento: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 24 gennaio 2024 nella causa T-409/21, Repubblica federale di Germania/Commissione europea;

respingere il ricorso in primo grado in quanto infondato;

in subordine, annullare la sentenza del Tribunale del 24 gennaio 2024 nella causa T-409/21, Repubblica federale di Germania/Commissione europea, nella parte in cui concerne le misure di cui al punto 198, lettere da a) a d), della decisione (2021) 3918 final della Commissione, del 3 giugno 2021, riguardante l’aiuto di Stato SA.56826 (2020/N) – Germania – Riforma 2020 del regime di sostegno alla cogenerazione e l’aiuto di Stato SA.53308 (2019/N) – Germania – Modifica del regime di sostegno alle centrali di cogenerazione di calore e di elettricità esistenti [articolo 13 del Gesetz zur Neuregelung des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetzes (KWKG) (legge recante una nuova disciplina della legge sulla cogenerazione di calore e di elettricità)];

in ulteriore subordine, respingere il ricorso in primo grado in quanto infondato, nella parte in cui concerne le misure di cui al punto 198, lettere da a) a b), della decisione (2021) 3918 final della Commissione, del 3 giugno 2021, riguardante l’aiuto di Stato SA.56826 (2020/N) – Germania – Riforma 2020 del regime di sostegno alla cogenerazione e l’aiuto di Stato SA.53308 (2019/N) – Germania – Modifica del regime di sostegno alle centrali di cogenerazione di calore e di elettricità esistenti (articolo 13 KWKG);

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce un unico motivo.

Con il suo unico motivo di impugnazione la ricorrente sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione della condizione relativa alle «risorse statali» per la qualificazione di una misura quale aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.

Nell’ambito di tale motivo di impugnazione la ricorrente allega, in primo luogo, che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che l’onere finanziario delle misure di sostegno alla CHP [Combined heat and power (CHP) (cogenerazione di calore e di elettricità)] in capo ai gestori del sistema di distribuzione non costituiva un’imposta o un altro prelievo obbligatorio ai sensi della giurisprudenza della Corte.

In secondo luogo, nell’ambito del suo unico motivo di impugnazione, la ricorrente allega che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nel ritenere che la giurisprudenza della Corte risultante dalla causa PreussenElektra1 non è limitata ai casi in cui lo Stato interviene nel contesto della tariffazione di una transazione – tramite una regolamentazione del prezzo del mercato, come la fissazione di prezzi minimi o regolamentati o di soglie minime di acquisti –, ma riguarda anche le situazioni in cui lo Stato impone obblighi di pagamento diretti tra parti private senza che questi ultimi siano basati su un qualsivoglia rapporto di transazione.

____________

1 Causa C-379/98 (EU:C:2001:160).