Language of document : ECLI:EU:T:2009:506

Causa T‑107/06

Inet Hellas Ilektroniki Ipiresia Pliroforion EPE (Inet Hellas)

contro

Commissione europea

«Ricorso di annullamento — Messa in opera del dominio di primo livello “.eu” — Registrazione del dominio “.co” come dominio di secondo livello — Atto non impugnabile — Irricevibilità»

Massime dell’ordinanza

Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Nozione — Atto che produce effetti giuridici vincolanti

(Art. 230 CE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 733/2002)

Un ricorso di annullamento avverso la decisione asseritamente contenuta in una lettera della Commissione relativa al rigetto, da parte dell’organismo al quale sono affidate l’organizzazione, l’amministrazione e la gestione del dominio di primo livello «.eu», della domanda della parte ricorrente di registrare il dominio «.co» come dominio di secondo livello, è irricevibile. La posizione espressa dalla Commissione nell’atto impugnato non può infatti considerarsi avente carattere decisorio, idoneo a produrre effetti giuridici obbligatori tali da incidere sugli interessi della ricorrente modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. Non è sufficiente che una lettera sia stata inviata da un’istituzione dell’Unione al suo destinatario, in risposta ad una domanda formulata da quest’ultimo, perché essa possa essere qualificata come decisione idonea a costituire oggetto di un ricorso di annullamento.

A tale riguardo, il regolamento n. 733/2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello «.eu», conferisce al Registro il potere di rifiutare la registrazione di un dominio di secondo livello e non si tratta di un potere delegato al Registro dalla Commissione.

Inoltre, in mancanza di una specifica disposizione figurante nel Trattato o in atti obbligatori adottati dalle istituzioni, non si può presumere l’esistenza di una competenza della Commissione a rivolgere al Registro direttive vincolanti relative alla registrazione di un dominio di secondo livello. Orbene, né il citato regolamento n. 733/2002 né il regolamento n. 874/2004, che stabilisce le disposizioni applicabili alla messa in opera e alle funzioni del dominio di primo livello «.eu» e i principi relativi alla registrazione, contengono disposizioni che conferiscono una siffatta competenza alla Commissione.

(v. punti 55, 63, 65-66, 75)