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Ricorso proposto il 20 febbraio 2012 - Charron Inox e Almet / Consiglio

(Causa T-88/12)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: Charron Inox (Marsiglia, Francia); e Almet (Satolas-et-Bonce, Francia) (rappresentante: avv. P.-O. Koubi-Flotte)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in via principale, annullare il regolamento (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, in quanto basato su accertamenti economici insufficienti;

in subordine, annullare l'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che prevede la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio già riscosso, poiché tale riscossione pregiudica il principio del legittimo affidamento;

in ulteriore subordine, riconoscere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione che rende valida l'applicazione immediata di una riscossione che, in considerazione della materia, avrebbe dovuto essere resa nota agli operatori economici interessati entro termini ragionevoli sufficienti per consentire loro di anticipare con sufficiente certezza giuridica le loro scelte economiche;

in ogni caso, ordinare il rimborso e/o l'indennizzo delle società ricorrenti a concorrenza dei seguenti importi:

pregiudizio della società CHARRON INOX in conseguenza del pagamento dei dazi antidumping controversi: EUR 89 402,15;

pregiudizio subito dalla società ALMET - LE METAL CENTRE in conseguenza del pagamento dei dazi antidumping controversi: EUR 375 493;

pregiudizio congiunto subito dalle società CHARRON INOX e ALMET - LE METAL CENTRE in conseguenza del pagamento dei dazi antidumping controversi: EUR 58 594; le due società CHARRON INOX e ALMET - LE METAL CENTRE regolano personalmente la questione della ripartizione tra di esse di detta somma;

pregiudizio della società CHARRON INOX sorto dalla necessità di ricorrere a condizioni più onerose presso i fornitori indiani: EUR 57 883,18;

pregiudizio della società ALMET - LE METAL CENTRE sorto dalla necessità di ricorrere a condizioni più onerose presso i fornitori indiani: EUR 66 578, 14.

Motivi e principali argomenti

I motivi e gli argomenti principali dedotti dalle ricorrenti a sostegno del loro ricorso avverso il regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese2 sono sostanzialmente identici o simili a quelli formulati nell'ambito della causa T-445/11, Charron Inox e Almet/Commissione , riguardante il regolamento che istituisce un dazio antidumping provvisorio su tali importazioni .

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1 - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1331/2011 del Consiglio, del 14 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature, in acciaio inossidabile, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 336, pag. 6).

2 - GU 2011, C 290, pag. 18.

3 - Regolamento (UE) n. 627/2011 della Commissione, del 27 giugno 2011, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati tipi di tubi d'acciaio inossidabile senza saldatura, originari della Repubblica popolare cinese (GU L 169, pag. 1).