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Ricorso proposto il 21 febbraio 2012 - Lilleborg / UAMI - Hardford (Pierre Robert)

(Causa T-85/12)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lilleborg AS (Oslo, Norvegia) (rappresentanti: avv.ti E. Ullberg e M. Plogell)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Hardford AB (Limhamn, Svezia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 7 dicembre 2011, procedimento R 2462/2010-1, e, di conseguenza, ordinare all'UAMI di valutare le prove dell'esistenza, validità e portata del marchio anteriore prodotte dalla ricorrente;

o, in alternativa, modificare la decisione della prima commissione di ricorso tramite una propria decisione e rifiutare la registrazione del marchio comunitario n. 8541849 "Pierre Robert"; e

condannare il convenuto alle spese, incluse quelle dei procedimenti dinanzi alla divisione d'opposizione e alla prima commissione di ricorso dell'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo "Pierre Robert" per beni e servizi delle classi 3, 5 e 44 - domanda di marchio comunitario n. 8541849.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la ricorrente.

Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione di marchio comunitario svedese n. 164251 del marchio denominativo "PIERRE ROBERT", per beni della classe 3.

Decisione della divisione d'opposizione: rigetto in toto dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione della regola 50, paragrafo 1, del regolamento della Commissione n. 2868/95 e degli articoli 76, 8 e 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: (i) non ha tenuto conto del suo diritto di esaminare d'ufficio i fatti e prendere in considerazione fatti che manifestamente possono incidere sul risultato dell'opposizione; (ii) ha commesso un errore di diritto, non avendo considerato che "PIERRE ROBERT" è un marchio notorio; (iii) a torto non ha tenuto conto della prova, allegato 1, prodotta nel presentare l'opposizione; e (iv) a torto non ha accettato il certificato dell'Ufficio dei brevetti svedese, presentato prima della decisione della divisione d'opposizione.

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