Language of document : ECLI:EU:T:2014:832

Cause riunite T‑91/12 e T‑280/12

Flying Holding NV e altri

contro

Commissione europea

«Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazione di servizi di trasporto aereo non regolare di passeggeri e di noleggio di aerotaxi – Rigetto della candidatura – Articolo 94, lettera b), del regolamento finanziario – Diritti della difesa – Articolo 134, paragrafo 5, delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario – Ricorso di annullamento – Lettera di risposta a una domanda delle ricorrenti – Atto non impugnabile – Decisione di aggiudicazione – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità – Responsabilità extracontrattuale»

Massime – Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 26 settembre 2014

1.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Aggiudicazione degli appalti – Esclusione degli offerenti – Facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice di rivolgersi alle autorità nazionali per verificare l’esistenza di un caso di esclusione

[Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, artt. 93, § 1, a), b), d) ed e), e 94, b); regolamento della Commissione n. 2342/2002, art. 134, §§ 3 e 5]

2.      Appalti pubblici dell’Unione europea – Gara d’appalto – Aggiudicazione degli appalti – Esclusione degli offerenti colpevoli di false dichiarazioni nel corso del procedimento – Obbligo di rispettare i diritti della difesa

[Regolamento del Consiglio n. 1605/2002, art. 94, b); regolamento della Commissione n. 2342/2002]

3.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Parità di trattamento – Nozione

(Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 20 e 21)

4.      Ricorso di annullamento – Atto impugnato – Valutazione della legittimità in base alle informazioni disponibili al momento dell’adozione dell’atto

(Art. 263 TFUE)

5.      Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Atto a carattere meramente informativo – Esclusione

(Art. 263 TFUE)

6.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Esame d’ufficio da parte del giudice dell’Unione

(Art. 263, comma 4, TFUE)

7.      Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione di rigetto di un’offerta di un offerente prima della fase di aggiudicazione di un appalto – Ricorso dell’offerente escluso diretto contro la decisione di aggiudicazione – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità

(Art. 263, comma 4, TFUE)

8.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illegittimità – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni

(Art. 340, comma 2, TFUE)

1.      Anche se l’articolo 134, paragrafo 5, del regolamento n. 2342/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, si riferisce in termini generali alle situazioni di esclusione di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, dal rinvio che detto paragrafo 5 fa al paragrafo 3 del medesimo articolo e dalla menzione secondo la quale le amministrazioni aggiudicatrici possono rivolgersi esse stesse alle autorità di cui al paragrafo 3 deriva che il paragrafo 5 riguarda l’ipotesi in cui, non avendo i candidati l’obbligo di presentare i certificati di cui al paragrafo 3 relativi a dette situazioni di esclusione, l’amministrazione aggiudicatrice intende comunque assicurarsi che tali candidati non si trovino in una delle situazioni di esclusione.

Di conseguenza, poiché l’amministrazione aggiudicatrice intende verificare l’assenza di false dichiarazioni dei candidati ai sensi dell’articolo 94, lettera b), del regolamento n. 1605/2002, e non ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 1, del medesimo regolamento, essa non è tenuta a rispettare le disposizioni dell’articolo 134, paragrafo 5, del regolamento n. 2342/2002.

(v. punti 47, 48)

2.      Una decisione di esclusione di un candidato dall’appalto basata sull’articolo 94, lettera b), del regolamento n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, in ragione del fatto che detto candidato si sia reso colpevole di false dichiarazioni, ha la natura di una sanzione amministrativa, sebbene nessuna informazione sul medesimo sia inserita nella banca dati di cui all’articolo 95 di detto regolamento. In ogni caso, anche qualora si ritenesse che una tale decisione non possa essere considerata una decisione che infligge una sanzione ai destinatari, il principio generale del rispetto dei diritti della difesa deve essere applicato dall’amministrazione aggiudicatrice.

Il principio del rispetto dei diritti della difesa ha, infatti, una portata generale e si applica, oltre alle ipotesi in cui un’istituzione prevede di infliggere una sanzione, a qualsiasi procedimento promosso nei confronti di un soggetto e che possa sfociare in un atto per esso lesivo. A tal proposito, una decisione di esclusione immediata costituisce per lo meno un atto lesivo per i destinatari, vale a dire che essa influisce in maniera sensibile sui loro interessi, comportando gravi conseguenze economiche o, in termini più generali, gravi conseguenze alla loro situazione. Infatti, una decisione di rigetto di una candidatura in ragione, segnatamente, di false dichiarazioni in forza dell’articolo 94, lettera b), del regolamento n. 1605/2002 è idonea a pregiudicare quantomeno la reputazione dei candidati interessati e a comportare conseguenze che esulano dall’appalto in parola. A tal proposito, se la decisione di esclusione fa seguito ad una domanda di informazioni rivolta alle autorità nazionali dalla Commissione, in ragione dei dubbi nutriti da quest’ultima sulla veridicità delle affermazioni di un offerente, occorre ritenere che la Commissione abbia approfondito l’analisi di un elemento della candidatura di detto offerente e, mediante detta richiesta, ha intrapreso un’azione intesa a verificare le affermazioni di detto offerente che ha condotto all’adozione della decisione di esclusione.

Inoltre, la circostanza che nessuna disposizione del regolamento n. 1605/2002 o del regolamento n. 2342/2002, recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario, disponga il rispetto dei diritti della difesa in un’ipotesi siffatta non comporta, di per sé, l’esclusione di una tale garanzia ai sensi del principio generale dei diritti della difesa.

In ogni caso, spetta al giudice, qualora ritenga di trovarsi in presenza di un’irregolarità che lede i diritti della difesa, verificare se, in funzione delle circostanze di fatto e di diritto del caso di specie, il procedimento in questione avrebbe potuto comportare un risultato diverso qualora le ricorrenti avessero potuto difendersi più efficacemente in assenza di tale irregolarità.

(v. punti 55, 63‑67, 72)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 69, 70)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punto 86)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 95‑97, 102)

6.      V. il testo della decisione.

(v. punto 104)

7.      V. il testo della decisione.

(v. punti 107‑111)

8.      V. il testo della decisione.

(v. punti 115, 118)